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Cass. civ. Sez. I, 11-01-2007, n. 315
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.E.,
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 118, presso
l'avv. Polinari Gianfranco, che lo rappresenta e difende unitamente agli
Avv.ti Clarizia Mariella e Longhin Roberto, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ufficio
Territoriale del Governo di Potenza, in persona del Prefetto pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato
per legge;
- controricorrente -
nonchè MINISTRO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza depositata il 9 maggio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
sentenza in data 9 maggio 2002, il Giudice di pace di Potenza rigettava
l'opposizione proposta da C.E. avverso l'ordinanza ingiunzione messa
nei suoi confronti dal Prefetto di Potenza per violazione dell'art. 142
C.d.S., comma 9, rilevata a mezzo autovelox.
Il
giudice rigettava il primo motivo di opposizione, con il quale era
stata dedotta la illegittimità dell'ordinanza prefettizia perchè emessa
oltre il termine di sessanta giorni dalla proposizione del ricorso,
ritenendo la natura perentoria del termine non osservato.
Rigettava
altresì il motivo di opposizione concernente la carenza di motivazione
dell'ordinanza opposta, in quanto l'onere di motivazione può ritenersi
adempiuto allorquando siano indicati gli estremi della violazione
contestata, eventualmente anche per relationem al verbale di
accertamento. Ed ancora, il giudice riteneva non fondato il motivo di
opposizione concernente la mancata contestazione immediata della
violazione, osservando che nel verbale risultava riferita la circostanza
che "l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione
dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a
distanza dal posto di accertamento e, comunque, nell'impossibilità di
essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Quanto
al motivo di merito, con il quale l'opponente aveva dedotto la
sussistenza di uno stato di necessità, il Giudice rilevava che il
medesimo opponente non aveva fornito prova alcuna delle proprie
allegazioni.
Per la Cassazione di tale
sentenza, ricorre C.E. sulla base di tre motivi. Resiste con
controricorso l'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; non ha
svolto attività difensiva l'intimato Ministero dell'Interno.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Interno.
Nella
giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidato l'orientamento,
dal quale non vi è ragione di dissentire, secondo cui la legittimazione
processuale a contraddire nel giudizio di opposizione e la
legittimazione ad impugnare la relativa sentenza spetta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23,
all'autorità, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Tale disposizione,
infatti, conferisce all'autorità, che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione, (ancorchè periferica) un'autonomia funzionale
dalla quale discende la sua qualità di parte, che non è limitata al
giudizio di primo grado, ma si estende all'intero arco del processo e
dunque anche alla fase di impugnazione (ex multis, Cass., 9 aprile 1999,
n. 3452; Cass., 5 maggio 2000, n. 5689; Cass., 18 novembre 2004, n.
21794; Cass., 16 maggio 2005, n. 10208; in motivazione, v. anche Cass.,
S.U., 14 febbraio 2006, n. 3117; per l'affermazione della legittimazione
esclusiva del prefetto nel procedimento di opposizione al decreto di
espulsione, in quanto modulato in termini analoghi a quello di
opposizione alle ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni
amministrative pecuniarie, v.
Cass., 24 agosto 2005, n. 17253).
Ne consegue che il ricorso può essere preso in esame unicamente per quanto riguarda il Prefetto di Potenza.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 204 C.d.S..
La
censura si riferisce all'affermazione della sentenza impugnata secondo
cui il termine stabilito dall'art. 204 C.d.S., per l'adozione da parte
del prefetto, a seguito della presentazione del ricorso,
dell'ordinanza-ingiunzione sarebbe ordinatorio e non già perentorio.
Nella
specie, l'ordinanza sarebbe stata emessa oltre il termine di sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, degli artt. 203 e 204 C.d.S. e art. 384 reg. esec. C.d.S..
Il
ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che non
sussistesse il denunciato vizio di mancanza di motivazione
dell'ordinanza ingiunzione, rilevando che nella specie il Prefetto non
aveva preso in alcuna considerazione le ragioni fatte valere con il
ricorso amministrativo.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 4 e 23, nonchè dell'art. 184 c.p.c..
Il Giudice del merito, pur in assenza di alcuna contestazione da parte
dell'amministrazione opposta, ha ritenuto insussistente il dedotto stato
di necessità, senza neanche pronunciarsi sulle istanze istruttorie
formulate nel corso del giudizio e senza neanche provvedere a disporre,
d'ufficio, le necessarie acquisizioni istruttorie. Il Giudice, infatti,
ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha omesso ogni attività
istruttoria al fine di accertare la fondatezza dell'assunto difensivo,
ed ha imputato ad esso ricorrente di non avere assolto l'onere
probatorio a suo carico. Ed ancora, il Giudice sarebbe incorso in errore
in quanto, prima di pronunciarsi sul dedotto fatto estintivo, avrebbe
dovuto pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria, previa
acquisizione del verbale di contestazione, nella specie non versato in
atti.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Premesso
che la statuizione del Giudice del merito in ordine al fatto che il
termine applicabile per l'emissione della ordinanza- ingiunzione da
parte del Prefetto era, nel caso di specie, di sessanta giorni, non ha
formato oggetto di impugnazione incidentale, e che quindi deve ritenersi
che, nel caso di specie, sulla applicabilità di quel termine si è
formato il giudicato, va detto che la conclusione alla quale è pervenuto
il Giudice stesso circa la non perentorietà del termine, correttamente
censurata dal ricorrente, è errata.
Contrasta,
infatti, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
l'affermazione secondo cui il termine entro il quale il Prefetto,
investito del ricorso avverso il verbale di accertamento di una
violazione al codice della strada, deve emettere l'ordinanza-
ingiunzione ovvero disporre l'archiviazione, ha carattere ordinatorio e
non perentorio. Al contrario, questa Corte ha reiteratamente affermato
che il rispetto del termine concesso al Prefetto dal citato art. 204
C.d.S., per l'emissione del provvedimento, costituisce un requisito di
legittimità del provvedimento medesimo, con la conseguenza che la sua
inosservanza configura una violazione di legge sindacabile in Cassazione
e comporta l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento
della sanzione amministrativa (in tal senso Cass., n. 2064 del 1998;
Cass., n. 4204 del 1999; più recentemente, Cass. n. 10208 del 2005;
Cass., n. 8652 del 2006). Errata deve ritenersi pertanto l'impugnata
sentenza che ha ritenuto di natura "ordinatoria" il termine in questione
e proprio per tale ragione ha rigettato il motivo di opposizione
concernente il mancato rispetto del termine posto dall'art. 204 C.d.S.,
per l'adozione dell'ordinanza- ingiunzione da parte del Prefetto a
seguito di ricorso.
Il motivo di ricorso in
esame deve quindi essere accolto, con assorbimento degli ulteriori
motivi. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione proposta
dal C., e con la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento
delle spese dell'intero processo, liquidate come da dispositivo. Non vi è
invece luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell'intimato
Ministero dell'Interno, non avendo l'Avvocatura dello Stato svolto
attività difensiva per detta Amministrazione.
P.Q.M.
ori come per legge.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione;
condanna la Prefettura di Potenza al pagamento delle spese del giudizio
di primo grado, che liquida in Euro 350,00, di cui Euro 200,00 per
onorari, Euro 100,00 per diritti e Euro 50,00 per esborsi, e del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 450,00, di cui Euro 350,00
per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007
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