REPUBBLICA ITALIANA N. 4/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9198/9481 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2004
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello riuniti proposti:
1) (procedimento 9198/2004)
dalla dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., nata a Cutro il 29
novembre 1968 (residenza non indicata), difesa dall’avvocato Maria
Candida Elia e domiciliata in Roma, via Cerveteri 18, presso lo studio
dell’avvocato ...OMISSIS.... Tomaino;
contro
-
la dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., nata a Crotone il 16
maggio 1956 ed ivi residente, costituitasi in giudizio con l’avvocato
Nicola Bianchi e domiciliata in Roma, via dei Colli Albani 170, presso
lo studio dell’avvocato Cristina Oppido;
-
il dottor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., nato a Oppido Mamertina il 18
agosto 1964 ed ivi residente, non costituito in giudizio;
e nei confronti
-
della PROVINCIA DI CROTONE, costituitasi in giudizio in persona del
presidente, dottor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., difesa dall’avvocato
Nicolò Paoletti e domiciliata presso di lui in Roma, via Barnaba
Tortolini 34;
- della dottoressa ..... (residenza non indicata), non costituita in giudizio;
- della dottoressa ...., residente in Sellia Marina, non costituita in giudizio;
- della dottoressa ...., residente in Belvedere Spinello, non costituita in giudizio;
2) (procedimento 9481/2004)
dalla dottoressa ....., difesa dall’avvocato Rosario Medici e
domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini 34, presso lo studio
dell’avvocato Natalia Paoletti;
contro
- la dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., costituitasi in giudizio difesa e domiciliata come indicato sopra;
- il dottor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., non costituito in giudizio;
e nei confronti
-
della PROVINCIA DI CROTONE, rappresentata e difesa da l’Avv. Nicolò
Paoletti, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla
via Barnaba Tortolini n. 34;
- della dottoressa ....., non costituita in giudizio;
- della dottoressa ......, non costituita in giudizio;
- della dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., n. c.;
per la riforma
della
sentenza 13 maggio 2004 n. 1113, con la quale il tribunale
amministrativo regionale per la Calabria ha annullato in parte
(relativamente alle prove orali) le operazioni del concorso pubblico per
due posti di funzionario amministrativo del Settore della cultura,
indetto con deliberazione della giunta provinciale di Crotone 11
novembre 1997 n. 514, nonché la graduatoria finale di merito del
concorso stesso.
Visto il ricorso in appello 9198/2004, notificato tra l’1 e il 4 e depositato il 21 ottobre 2004;
visto il controricorso della dottoressa ...OMISSIS...., depositato il 24 novembre 2004;
visto il controricorso della provincia di Crotone, depositato il 26 novembre 2004;
visto il ricorso in appello 9481/2004, notificato il 5 e il 6 e depositato il 9 ottobre 2004;
visto il controricorso della dottoressa ...OMISSIS...., depositato il 24 novembre 2004;
vista
la propria decisione 8 agosto 2005 n. 4214 resa nel procedimento
9198/2004, con la quale è stata disposta la riunione degli appelli;
vista la propria ordinanza istruttoria 18 gennaio 2006 n. 106;
vista la memoria presentata il 26 maggio 2006 dalla dottoressa ...OMISSIS.... nei procedimenti riuniti;
visti gli atti tutti della causa;
relatore,
all’udienza del 6 giugno 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi
altresì gli avvocati S. Di Mattia, in sostituzione dell’avvocato M.C.
Elia, e N. Paoletti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La
provincia di Crotone ha indetto il concorso per due posti sopra
indicato, in esito al quale si sono classificati nei primi quattro
posti, nell’ordine, i dottori ...OMISSIS...., Scibilia, ...OMISSIS.... e
...OMISSIS.....
La
dottoressa ...OMISSIS.... ha impugnato la graduatoria e le operazioni
concorsuali con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la
Calabria notificato il 2 marzo 2000 (procedimento di primo grado
509/2000), deducendo motivi che si possono riassumere come segue.
1)
La commissione giudicatrice in occasione della prima prova scritta
aveva consegnato ai candidati, che ne avevano fatto richiesta, il testo
della legge regionale calabrese n. 17 del 1985, così ledendo quei
candidati che, come la ricorrente, si erano autonomamente muniti della
legge regionale in questione.
2) A)
I giudizi sulle prove scritte erano stati espressi solo numericamente e
senza prefissazione dei criteri, e non risultava che fossero stati
attribuiti collegialmente. B) Alla ricorrente poi erano stati
attribuiti, per le due prove, i punteggi di ventidue trentesimi e di
ventuno trentesimi, benché i suoi elaborati fossero perfetti.
3) Non erano stati valutati alcuni titoli prodotti dalla concorrente.
4) A) La commissione aveva omesso, per molti candidati, di accertare la conoscenza della lingua straniera. B)
Inoltre aveva omesso di predisporre le domande nella materia
«Legislazione statale e regionale del settore biblioteche e cultura»
prevista dal bando (per la prova orale erano previste, in aggiunta ad
altre, le «materie delle prove scritte», tra le quali era compresa
quella suddetta).
5)
L’amministrazione aveva omesso di verificare i requisiti di ammissione
della dottoressa ...OMISSIS..... La ricorrente si è riservata di
esplicitare il motivo con motivi aggiunti.
In
corso di causa e in séguito a ordinanza presidenziale d’integrazione
del contraddittorio, il 2 settembre 2000 il ricorso è stato notificato
al dottor ...OMISSIS...., il quale, sia con ricorso incidentale nel
procedimento 509/2000 notificato tra il 2 e il 4 novembre 2002 sia con
con autonomo ricorso notificato il tra il 30 ottobre e il 2 novembre
2002 (procedimento di primo grado 3116/2000), ha impugnato anche lui le
operazioni e la graduatoria con motivi essenzialmente identici, fuorché
per i titoli di cui lamentava l’omessa valutazione, a quelli della
dottoressa ...OMISSIS..... Circa l’ammissione al concorso della
dottoressa ...OMISSIS...., il ricorrente ha precisato che ella era in
possesso della laurea in lingue e letterature straniere, non prevista
tra i titoli d’ammissione, e che la commissione giudicatrice l’ aveva
ammessa con l’errata motivazione che la laurea in lingue era
equipollente alle lauree rilasciate dalla Facoltà di lettere e filosofia
(previste dal bando), rientrando anch’essa nel novero delle discipline
umanistiche.
Il
tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe
ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso del dottor
...OMISSIS...., formulato dalla dottoressa ...OMISSIS....; come pure
un’eccezione d’irregolarità della costituzione in giudizio della
provincia di Crotone, formulata dalla dottoressa ...OMISSIS..... Ha poi
esaminato le censure il cui accoglimento, in caso di rifacimento delle
operazioni concorsuali, avrebbe potuto giovare ai ricorrenti, pervenendo
alla conclusione che alla dottoressa ...OMISSIS.... si sarebbero dovuti
attribuire 0,4 e non soltanto 0,2 punti, per i due titoli costituiti da
un corso di archivista e da un corso di perfezionamento in tecnologia
per l’insegnamento. Ha respinto gli altri profili del motivo sopra
indicato come terzo di ambo i ricorsi (omessa valutazione di titoli). Ha
respinto il motivo attinente all’ammissione della dottoressa
...OMISSIS...., giudicando la laurea in lingue equipollente a quelle
richieste dal bando. Ha accolto il motivo sopra indicato come 4-B,
perché effettivamente la commissione aveva omesso di predisporre e di
porre domande relative alla materia «Legislazione statale e regionale
del settore biblioteche e cultura». Ha respinto i restanti motivi,
giudicandoli infondati. In conclusione, ha annullato le operazioni
concorsuali a partire dalla prova orale.
Appellano,
separatamente, le dottoresse ...OMISSIS.... e ......, censurando il
capo della sentenza che ha accolto il motivo 4-A, relativo all’omissione
della prova orale di «Legislazione statale e regionale del settore
biblioteche e cultura». Le appellanti sostengono che rientra nella
discrezionalità tecnica di omettere una materia che era già stata
oggetto di prova scritta, e che i ricorrenti non avevano interesse a
dedurre la censura.
La
dottoressa ......, nelle premesse di fatto del ricorso in appello,
lamenta anche che il giudice di primo grado abbia giudicato tempestivi i
due ricorsi.
La
dottoressa ...OMISSIS.... si è costituita in ambo i giudizi d’appello.
Relativamente all’appello n. 9481/2000 della dottoressa ...... eccepisce
l’irritualità dell’appello medesimo, che sarebbe dovuto essere proposto
in forma incidentale nel giudizio d’appello già proposto dalla
dottoressa ...OMISSIS..... Sostiene poi che il contraddittorio è
incompleto perché l’appello 9481/2000 è stato notificato al dottor
...OMISSIS.... non presso la segreteria del tribunale amministrativo
regionale per la Calabria. Infine dichiara, sempre nel controricorso
all’appello 9481/2000, di riproporre tutti i motivi del suo ricorso di
primo grado, «sia quelli espressamente respinti che quelli dichiarati
assorbiti».
DIRITTO
La
Sezione, com’è detto nell’epigrafe, con la decisione ordinatoria n.
4214 del 2005 ha riunito i due giudizi, in ottemperanza al disposto
dell’articolo 335 del codice di procedura civile.
Le
eccezioni preliminari proposte dalla resistente dottoressa
...OMISSIS.... sono infondate: l’appello 9481/2000 risulta notificato al
dottor ...OMISSIS.... nel domicilio eletto per il giudizio di primo
grado; quanto al fatto che la dottoressa ..... abbia proposto appello
autonomo anziché in via incidentale nell’appello già proposto dalla
dottoressa ...OMISSIS.... (articolo 333 del codice di procedura civile),
si deve precisare che la proposizione di appelli separati contro la
stessa sentenza (che è evento frequentissimo) non produce nessuna
irregolarità, salvo il rischio che il secondo appello sia dichiarato
inammissibile quando sia stato deciso il primo senza procedere alla
riunione ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile.
La
resistente poi, sempre nel giudizio 9481/2000, dichiara di riproporre i
motivi del suo ricorso respinti ed assorbiti dal giudice di primo
grado. Ma la riproposizione dei motivi respinti può essere fatta solo
censurando la sentenza con atto d’appello, e non certo con una semplice
memoria o controricorso. Quanto ai motivi assorbiti, pare al Collegio
che il giudice di primo grado abbia esaminato tutte le censure, e in
ogni caso la resistente non poteva esimersi dall’indicare specificamente
quali motivi siano stati assorbiti ed essa intenda riproporre; laddove
ella, menzionando genericamente e cumulativamente i motivi respinti e
assorbiti, ha posto l’appellante nell’impossibilità di difendersi e il
Collegio nell’impossibilità di identificare con certezza le censure da
riesaminare. La domanda di “riproposizione” dei motivi, pertanto, è per
ogni verso inammissibile. Non può più essere esaminata, in particolare,
la questione dell’ammissione al concorso della dottoressa
...OMISSIS...., in possesso di una laurea diversa da quelle richieste
dal bando.
L’appellante
dottoressa ..... lamenta poi che il giudice di primo grado abbia
respinto l’eccezione di tardività dei ricorsi. La doglianza, ammesso che
l’appellante abbia inteso dedurla come motivo d’appello, è infondata,
per la ragione già esposta dal giudice di primo grado, cioè che il bando
prevedeva che i termini per le impugnazioni decorressero dalla data di
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’avviso di pubblicazione
della graduatoria stessa all’albo dell’amministrazione provinciale, e
non risulta se e quando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sia
stata effettuata. Il regolamento sui concorsi emanato con decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994 n. 487 all’articolo 12 prevede, relativamente ai concorsi
statali, la pubblicazione dell’avviso della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale, e la decorrenza del termine per le impugnative da tale
pubblicazione; nell’originario testo del regolamento, nulla era previsto
per i concorsi
degli enti locali, per i quali c’era il dubbio se dovesse essere
effettuata quella formalità. Il dubbio è stato eliminato dall’articolo
12 del decreto del presidente della repubblica 30 ottobre 1996 n. 693,
che ha inserito nell’articolo 12 del regolamento del 1994 il comma
6-bis, secondo cui «Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente».
Verosimilmente la provincia di Crotone ha utilizzato una formula di
precedenti bandi senza aggiornarla; ma non si può negare efficacia a una
clausola che fissa per le impugnazioni un termine più lungo di quello
previsto dalla legge. Quanto meno, in ogni caso, l’esistenza di quella
clausola rimetterebbe in termini la ricorrente per errore scusabile.
Per
il rimanente gli appelli sono infondati: il bando prevedeva fra le
prove orali, mediante richiamo alle materie delle prove scritte, la
materia «Legislazione statale e regionale del settore biblioteche e
cultura»; e la commissione giudicatrice ha omesso di predisporre e di
porre ai candidati domande sulla predetta materia. Il regolamento sui concorsi, sopra citato, all’articolo 12, comma 1, stabilisce invece: «Le
commissioni esaminatrici … immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte».
Gli
appelli, in conclusione, sono infondati e vanno respinti. Evidenti
ragioni di equità, valutati tutti i motivi e le circostanze, inducono il
Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio
del grado.
Per questi motivi
respinge gli appelli indicati in epigrafe, già riuniti con ordinanza numero n. 214 del 2005, e compensa le spese in giudizio.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2006 dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Iannotta presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Paolo Buonvino componente
Cesare Lamberti componente
Aniello Cerreto componente
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Carboni F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini
N°. RIC. 9198/9481-05 |
MA
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