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martedì 7 maggio 2013

Consiglio di Stato: Concorsi, nelle prove orali le domande devono riguardare tutte le materie previste dal bando





 
 
 
 
 
            REPUBBLICA ITALIANA   N.  4/07 REG.DEC.
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N. 9198/9481 REG.RIC.
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          ANNO 2004
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello riuniti proposti:
1) (procedimento 9198/2004) dalla dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., nata a Cutro il 29 novembre 1968 (residenza non indicata), difesa dall’avvocato Maria Candida Elia e domiciliata in Roma, via Cerveteri 18, presso lo studio dell’avvocato ...OMISSIS.... Tomaino;
contro
- la dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., nata a Crotone il 16 maggio 1956 ed ivi residente, costituitasi in giudizio con l’avvocato Nicola Bianchi e domiciliata in Roma, via dei Colli Albani 170, presso lo studio dell’avvocato Cristina Oppido;
- il dottor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., nato a Oppido Mamertina il 18 agosto 1964 ed ivi residente, non costituito in giudizio;
e nei confronti
- della PROVINCIA DI CROTONE, costituitasi in giudizio in persona del presidente, dottor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., difesa dall’avvocato Nicolò Paoletti e domiciliata presso di lui in Roma, via Barnaba Tortolini 34;
- della dottoressa ..... (residenza non indicata), non costituita in giudizio;
- della dottoressa ...., residente in Sellia Marina, non costituita in giudizio;
- della dottoressa ...., residente in Belvedere Spinello, non costituita in giudizio;
2) (procedimento 9481/2004) dalla dottoressa ....., difesa dall’avvocato Rosario Medici e domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini 34, presso lo studio dell’avvocato Natalia Paoletti;
contro
- la dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., costituitasi in giudizio difesa e domiciliata come indicato sopra;
- il dottor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., non costituito in giudizio;
e nei confronti
- della PROVINCIA DI CROTONE, rappresentata e difesa da l’Avv. Nicolò Paoletti, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla via Barnaba Tortolini n. 34;
- della dottoressa ....., non costituita in giudizio;
- della dottoressa ......, non costituita in giudizio;
- della dottoressa ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., n. c.;
per la riforma
della sentenza 13 maggio 2004 n. 1113, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha annullato in parte (relativamente alle prove orali) le operazioni del concorso pubblico per due posti di funzionario amministrativo del Settore della cultura, indetto con deliberazione della giunta provinciale di Crotone 11 novembre 1997 n. 514, nonché la graduatoria finale di merito del concorso stesso.
       Visto il ricorso in appello 9198/2004, notificato tra l’1 e il 4 e depositato il 21 ottobre 2004;
       visto il controricorso della dottoressa ...OMISSIS...., depositato il 24 novembre 2004;
       visto il controricorso della provincia di Crotone, depositato il 26 novembre 2004;
       visto il ricorso in appello 9481/2004, notificato il 5 e il 6 e depositato il 9 ottobre 2004;
       visto il controricorso della dottoressa ...OMISSIS...., depositato il 24 novembre 2004;
       vista la propria decisione 8 agosto 2005 n. 4214 resa nel procedimento 9198/2004, con la quale è stata disposta la riunione degli appelli;
       vista la propria ordinanza istruttoria 18 gennaio 2006 n. 106;
       vista la memoria presentata il 26 maggio 2006 dalla dottoressa ...OMISSIS.... nei procedimenti riuniti;
       visti gli atti tutti della causa;
       relatore, all’udienza del 6 giugno 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati S. Di Mattia, in sostituzione dell’avvocato M.C. Elia, e N. Paoletti;
       ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
       La provincia di Crotone ha indetto il concorso per due posti sopra indicato, in esito al quale si sono classificati nei primi quattro posti, nell’ordine, i dottori ...OMISSIS...., Scibilia, ...OMISSIS.... e ...OMISSIS.....
       La dottoressa ...OMISSIS.... ha impugnato la graduatoria e le operazioni concorsuali con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato il 2 marzo 2000 (procedimento di primo grado 509/2000), deducendo motivi che si possono riassumere come segue.
1) La commissione giudicatrice in occasione della prima prova scritta aveva consegnato ai candidati, che ne avevano fatto richiesta, il testo della legge regionale calabrese n. 17 del 1985, così ledendo quei candidati che, come la ricorrente, si erano autonomamente muniti della legge regionale in questione.
2) A) I giudizi sulle prove scritte erano stati espressi solo numericamente e senza prefissazione dei criteri, e non risultava che fossero stati attribuiti collegialmente. B) Alla ricorrente poi erano stati attribuiti, per le due prove, i punteggi di ventidue trentesimi e di ventuno trentesimi, benché i suoi elaborati fossero perfetti.
3) Non erano stati valutati alcuni titoli prodotti dalla concorrente.
4) A) La commissione aveva omesso, per molti candidati, di accertare la conoscenza della lingua straniera. B) Inoltre aveva omesso di predisporre le domande nella materia «Legislazione statale e regionale del settore biblioteche e cultura» prevista dal bando (per la prova orale erano previste, in aggiunta ad altre, le «materie delle prove scritte», tra le quali era compresa quella suddetta).
5) L’amministrazione aveva omesso di verificare i requisiti di ammissione della dottoressa ...OMISSIS..... La ricorrente si è riservata di esplicitare il motivo con motivi aggiunti.
       In corso di causa e in séguito a ordinanza presidenziale d’integrazione del contraddittorio, il 2 settembre 2000 il ricorso è stato notificato al dottor ...OMISSIS...., il quale, sia con ricorso incidentale nel procedimento 509/2000 notificato tra il 2 e il 4 novembre 2002 sia con con autonomo ricorso notificato il tra il 30 ottobre e il 2 novembre 2002 (procedimento di primo grado 3116/2000), ha impugnato anche lui le operazioni e la graduatoria con motivi essenzialmente identici, fuorché per i titoli di cui lamentava l’omessa valutazione, a quelli della dottoressa ...OMISSIS..... Circa l’ammissione al concorso della dottoressa ...OMISSIS...., il ricorrente ha precisato che ella era in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, non prevista tra i titoli d’ammissione, e che la commissione giudicatrice l’ aveva ammessa con l’errata motivazione che la laurea in lingue era equipollente alle lauree rilasciate dalla Facoltà di lettere e filosofia (previste dal bando), rientrando anch’essa nel novero delle discipline umanistiche.
       Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso del dottor ...OMISSIS...., formulato dalla dottoressa ...OMISSIS....; come pure un’eccezione d’irregolarità della costituzione in giudizio della provincia di Crotone, formulata dalla dottoressa ...OMISSIS..... Ha poi esaminato le censure il cui accoglimento, in caso di rifacimento delle operazioni concorsuali, avrebbe potuto giovare ai ricorrenti, pervenendo alla conclusione che alla dottoressa ...OMISSIS.... si sarebbero dovuti attribuire 0,4 e non soltanto 0,2 punti, per i due titoli costituiti da un corso di archivista e da un corso di perfezionamento in tecnologia per l’insegnamento. Ha respinto gli altri profili del motivo sopra indicato come terzo di ambo i ricorsi (omessa valutazione di titoli). Ha respinto il motivo attinente all’ammissione della dottoressa ...OMISSIS...., giudicando la laurea in lingue equipollente a quelle richieste dal bando. Ha accolto il motivo sopra indicato come 4-B, perché effettivamente la commissione aveva omesso di predisporre e di porre domande relative alla materia «Legislazione statale e regionale del settore biblioteche e cultura». Ha respinto i restanti motivi, giudicandoli infondati. In conclusione, ha annullato le operazioni concorsuali a partire dalla prova orale.
       Appellano, separatamente, le dottoresse ...OMISSIS.... e ......, censurando il capo della sentenza che ha accolto il motivo 4-A, relativo all’omissione della prova orale di «Legislazione statale e regionale del settore biblioteche e cultura». Le appellanti sostengono che rientra nella discrezionalità tecnica di omettere una materia che era già stata oggetto di prova scritta, e che i ricorrenti non avevano interesse a dedurre la censura.
       La dottoressa ......, nelle premesse di fatto del ricorso in appello, lamenta anche che il giudice di primo grado abbia giudicato tempestivi i due ricorsi.
       La dottoressa ...OMISSIS.... si è costituita in ambo i giudizi d’appello. Relativamente all’appello n. 9481/2000 della dottoressa ...... eccepisce l’irritualità dell’appello medesimo, che sarebbe dovuto essere proposto in forma incidentale nel giudizio d’appello già proposto dalla dottoressa ...OMISSIS..... Sostiene poi che il contraddittorio è incompleto perché l’appello 9481/2000 è stato notificato al dottor ...OMISSIS.... non presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale per la Calabria. Infine dichiara, sempre nel controricorso all’appello 9481/2000, di riproporre tutti i motivi del suo ricorso di primo grado, «sia quelli espressamente respinti che quelli dichiarati assorbiti».
DIRITTO
       La Sezione, com’è detto nell’epigrafe, con la decisione ordinatoria n. 4214 del 2005 ha riunito i due giudizi, in ottemperanza al disposto dell’articolo 335 del codice di procedura civile.
       Le eccezioni preliminari proposte dalla resistente dottoressa ...OMISSIS.... sono infondate: l’appello 9481/2000 risulta notificato al dottor ...OMISSIS.... nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado; quanto al fatto che la dottoressa ..... abbia proposto appello autonomo anziché in via incidentale nell’appello già proposto dalla dottoressa ...OMISSIS.... (articolo 333 del codice di procedura civile), si deve precisare che la proposizione di appelli separati contro la stessa sentenza (che è evento frequentissimo) non produce nessuna irregolarità, salvo il rischio che il secondo appello sia dichiarato inammissibile quando sia stato deciso il primo senza procedere alla riunione ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile.
       La resistente poi, sempre nel giudizio 9481/2000, dichiara di riproporre i motivi del suo ricorso respinti ed assorbiti dal giudice di primo grado. Ma la riproposizione dei motivi respinti può essere fatta solo censurando la sentenza con atto d’appello, e non certo con una semplice memoria o controricorso. Quanto ai motivi assorbiti, pare al Collegio che il giudice di primo grado abbia esaminato tutte le censure, e in ogni caso la resistente non poteva esimersi dall’indicare specificamente quali motivi siano stati assorbiti ed essa intenda riproporre; laddove ella, menzionando genericamente e cumulativamente i motivi respinti e assorbiti, ha posto l’appellante nell’impossibilità di difendersi e il Collegio nell’impossibilità di identificare con certezza le censure da riesaminare. La domanda di “riproposizione” dei motivi, pertanto, è per ogni verso inammissibile. Non può più essere esaminata, in particolare, la questione dell’ammissione al concorso della dottoressa ...OMISSIS...., in possesso di una laurea diversa da quelle richieste dal bando.
       L’appellante dottoressa ..... lamenta poi che il giudice di primo grado abbia respinto l’eccezione di tardività dei ricorsi. La doglianza, ammesso che l’appellante abbia inteso dedurla come motivo d’appello, è infondata, per la ragione già esposta dal giudice di primo grado, cioè che il bando prevedeva che i termini per le impugnazioni decorressero dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’avviso di pubblicazione della graduatoria stessa all’albo dell’amministrazione provinciale, e non risulta se e quando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sia stata effettuata. Il regolamento sui concorsi emanato con decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994 n. 487 all’articolo 12 prevede, relativamente ai concorsi statali, la pubblicazione dell’avviso della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, e la decorrenza del termine per le impugnative da tale pubblicazione; nell’originario testo del regolamento, nulla era previsto per i concorsi degli enti locali, per i quali c’era il dubbio se dovesse essere effettuata quella formalità. Il dubbio è stato eliminato dall’articolo 12 del decreto del presidente della repubblica 30 ottobre 1996 n. 693, che ha inserito nell’articolo 12 del regolamento del 1994 il comma 6-bis, secondo cui «Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente». Verosimilmente la provincia di Crotone ha utilizzato una formula di precedenti bandi senza aggiornarla; ma non si può negare efficacia a una clausola che fissa per le impugnazioni un termine più lungo di quello previsto dalla legge. Quanto meno, in ogni caso, l’esistenza di quella clausola rimetterebbe in termini la ricorrente per errore scusabile.
       Per il rimanente gli appelli sono infondati: il bando prevedeva fra le prove orali, mediante richiamo alle materie delle prove scritte, la materia «Legislazione statale e regionale del settore biblioteche e cultura»; e la commissione giudicatrice ha omesso di predisporre e di porre ai candidati domande sulla predetta materia. Il regolamento sui concorsi, sopra citato, all’articolo 12, comma 1, stabilisce invece: «Le commissioni esaminatrici … immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte».
       Gli appelli, in conclusione, sono infondati e vanno respinti. Evidenti ragioni di equità, valutati tutti i motivi e le circostanze, inducono il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado.
Per questi motivi
respinge gli appelli indicati in epigrafe, già riuniti con ordinanza numero n. 214 del 2005, e compensa le spese in giudizio.
       Così deciso in Roma il 6 giugno 2006 dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Iannotta presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Paolo Buonvino componente
Cesare Lamberti componente
Aniello Cerreto componente


 
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Carboni     F.to Raffaele Iannotta
 
IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Giglio
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to  Luciana Franchini

 
 N°. RIC. 9198/9481-05


MA

 

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