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martedì 7 maggio 2013

Ministero dell'Interno: Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza




Ministero dell'interno
Circ. 22-2-2007 n. M/2413/5
Sanzioni
amministrative per violazioni del Codice della Strada. Guida di
ciclomotori in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica
dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Emanata dal
Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali. 

Circ. 22 febbraio 2007, n. M/2413/5 (1).

Sanzioni
amministrative per violazioni del Codice della Strada. Guida di
ciclomotori in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica
dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali.




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Sono state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze in
ordine alla possibilità, da parte degli organi di Polizia Stradale, di
procedere al ritiro del certificato di idoneità di cui all'art. 116,
commi 1-bis ed 1-ter, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992)
nei confronti di conducenti di ciclomotori che siano stati fermati in
stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica
determinata dall'uso di sostanze stupefacenti.

Occorre rilevare, in
via preliminare, che l'art. 116, comma 1-bis C.d.S. dispone che, per
guidare un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto 14 anni
deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal
competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a
seguito di specifico corso con prova finale.

Il comma 1-ter dello
stesso articolo estende l'obbligo di conseguire il predetto certificato
per tutti coloro che, minorenni o maggiorenni, intendano condurre un
ciclomotore e non siano provvisti di patente di guida.

Inoltre,
poiché, ai sensi del comma 1-quinquies, non è possibile essere
contemporaneamente titolari di patente di guida e di certificato di
idoneità per la guida di ciclomotori, i conducenti che risultino già
muniti di patente di guida non possono conseguire il predetto
certificato di idoneità, mentre i titolari del certificato sono tenuti
a restituire quest'ultimo all'atto del conseguimento della patente.

Secondo il tenore letterale dell'art. 116, comma 1-quater, C.d.S., i
requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori
«sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa
quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione
potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di
principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di
medicina generale». Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto
2005, n. 168, gli istituti della revisione, della sospensione e della
revoca della patente di guida si applicano anche ai documenti dei
ciclomotori "limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei
requisiti fisici e psichici".

Con Circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9
del 7 settembre 2005, questo Ministero ha precisato che, sebbene la
patente di guida possa essere assimilata al certificato di idoneità
sotto il profilo delle condizioni psicofisiche richieste, quest'ultimo
documento ha una natura giuridica diversa dalla patente e costituisce
un titolo legittimante autonomo rispetto ad essa. Pertanto, tenuto
anche conto del principio di stretta legalità che informa il sistema
sanzionatorio amministrativo delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, nell'ipotesi di accertamento di violazioni commesse alla guida di
ciclomotori che diano luogo, in astratto, all'irrogazione di sanzioni
amministrative accessorie o alla decurtazione di punteggio, queste non
possono incidere sulla patente di guida eventualmente posseduta dal
trasgressore. Viceversa, i provvedimenti sanzionatori riguardanti la
patente di guida sono destinati a produrre i loro effetti anche sulla
conduzione dei ciclomotori; in particolare, quando la patente di guida
è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida
di veicolo a motore diverso dal ciclomotore, tale ultimo mezzo non può
essere condotto dal titolare della patente. L'unica eccezione alla
regola appena enunciata è contemplata dall'art. 116, comma 1-ter, C.d.
S., a tenore del quale i titolari di patente di guida sospesa per la
violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. mantengono il diritto alla
guida dei ciclomotori, atteso che tali veicoli possono sviluppare una
velocità non superiore ai 45 km/h.

Secondo il parere espresso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con nota n. 4976/07
del 22/01/2007, la ratio sottesa alla predetta eccezione «fornisce
utili elementi per apprezzare come il legislatore imponga un utilizzo
decrescente del titolo abilitante in presenza di manifestate inidoneità
o propensioni trasgressive». Del resto, secondo il predetto organo
consultivo, «poiché la patente può essere titolo legittimante autonomo
per la guida del ciclomotore, allora i requisiti fisici per essa guida
non possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di
un'autovettura, costituendo (...), semmai, una species del genus, cioè
di identica consistenza "ontologica"».

Per quel che concerne, più
specificamente, la possibilità di procedere al ritiro del certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori nell'ipotesi in cui il conducente
si trovi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche (art. 186 C.d.S.) o in uno stato di alterazione psicofisica
determinato dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.
d.S.), occorre rilevare, innanzi tutto, che l'Avvocatura testé
menzionata ha ravvisato, in tale situazione, non tanto "una modalità
contra legem di utilizzo del mezzo circolante (come nell'eccesso di
velocità)" quanto, piuttosto, "una carenza sub specie delle condizioni
psico-fisiche del conducente (costituenti un presupposto della guida)".
Infatti, come si è già avuto modo di rilevare, anche per la guida dei
ciclomotori l'art. 116, comma 1-quater, C.d.S. richiede il possesso di
precisi requisiti psico-fisici, dal momento che tali mezzi di
locomozione, sebbene limitati nella velocità, si rivelano, comunque,
dotati di una elevata potenzialità lesiva per l'incolumità del
conducente e degli altri soggetti circolanti.

Ciò posto, pur in
assenza di dati normativi espliciti, un'interpretazione sistematica
delle norme contenute nel Codice della Strada impone di tenere nella
dovuta considerazione la circostanza, inconfutabile, che l'ebbrezza
alcolica come pure l'alterazione psicofisica determinata dall'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope sono situazioni che influiscono
pesantemente sull'attitudine a percepire correttamente la realtà
fenomenica e di conformare la condotta di guida al principio generale
di cui all'art. 140 C.d.S. Se così è, il ritiro del certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori può trovare fondamento non tanto in
una espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale
è assente) quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di
garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada,
ponendosi alla stregua di misura preventiva, atta come tale ad impedire
che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica
venga a costituire un pericolo per l'incolumità propria ed altrui.

Come scrive a tale proposito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze nel parere più volte citato: «Ove non avvenisse il ritiro
immediato del documento il precetto di legge rimarrebbe inattuato ben
potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e proseguire la
guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato stato
psico-fisico che non prevedono l'accertamento del ripristinarsi delle
condizioni psico-fisiche di normalità».

Alla luce delle considerazioni
suesposte, è possibile affermare, pertanto, che gli organi di Polizia
Stradale, allorché, nell'ambito delle attività di accertamento delle
violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto
che il titolare del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa
dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, hanno la potestà
di procedere, in via preventiva, al ritiro del documento e di segnalare
la circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente
di sottoporsi alla visita medica di revisione.

Si precisa, comunque,
che, ad avviso della stessa Avvocatura Distrettuale, se l'organo
accertatore può ritirare il titolo abilitante, "è solo il giudice
penale che potrà invece sospenderlo adottando le misure previste
dall'art. 186, comma 2, C.d.S.".

Nel partecipare le considerazioni
sopra formulate e nel fare riserva di rendere note le valutazioni
eventualmente espresse sulla questione dall'Avvocatura Generale,
direttamente interessata dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, si
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto
necessario.


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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285


 

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