Nuova pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA | N.560/07 Reg.Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | Anno |
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE | N.7428 Reg.Ric. |
Sezione Quinta | Anno 2002 |
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso n. 7428 del 2002, proposto dal dr. ...OMISSIS....
...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bolognini,
elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Ugo de
Carolis 6
contro
gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri, non costituiti in giudizio
per la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
Prima bis, 6 febbraio 2002, n. 858, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 novembre 2006 il consigliere Marzio Branca, e udito l’avv. Mauro Bolognini .
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con
la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto da sig.
...OMISSIS.... ...OMISSIS...., già segretario generale degli Istituti
Fisioterapici Ospitalieri (IFO), per l’annullamento della nota 19
febbraio 1996 n. 4506 con la quale il commissario straordinario degli
IFO ha negato il diritto al compenso sostitutivo per le ferie non godute
negli 1994 e 1995.
Il
TAR ha ritenuto che non si sia verificata la circostanza rappresentata
della impossibilità di fruire del congedo ordinario per diniego
dell’Amministrazione motivata da esigenze di servizio.
Il dr. ...OMISSIS.... ha proposto appello per la riforma della sentenza.
Gli IFO non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appellante
afferma di aver dimostrato che, a causa delle incombenze connesse alla
responsabilità dell’incarico ricoperto, di segretario generale di un
importante ente ospedaliero, gli è stato materialmente impossibile
fruire del congedo ordinario.
Allega
a tal fine la comunicazione del 26 settembre 1994 recante l’invito del
commissario straordinario a fruire cinque giorni di ferie non
consecutivamente, nonché richieste di ferie rimaste senza esito.
Aggiunge inoltre che gli uffici amministrativi avevano predisposto due
schemi di determinazione per la corresponsione del compenso sostitutivo,
che non hanno avuto seguito ma che rappresenterebbero la prova della
mancata fruizione del congedo.
Il Collegio ritiene di non poter accogliere la doglianza.
Va
chiarito che l’ostacolo non consiste nell’assenza di prova circa la
mancata fruizione delle ferie, sulla quale non sono sollevati dubbi. I
primi giudici, con avviso che è da condividere, hanno rilevato che
difetta il presupposto della volontà dell’Amministrazione di negare il
congedo.
E’
lo stesso appellante ad ammettere, nella memoria del 31 ottobre 2006,
di aver ritenuto:”di dover subordinare il proprio diritto alle ferie ai
superiori interessi dell’Ente.”.
Si
è trattato, innegabilmente, di un comportamento meritevole del più
favorevole apprezzamento, ma che costituisce comunque il frutto di una
scelta personale, cui non è lecito collegare le conseguenze di ordine
retributivo che la legge collega al diverso presupposto del diniego
espresso dall’Amministrazione per esigenze di servizio (Cons. St., Sez.
V, 21 settembre 2005 n. 4942, 23 maggio 2005 n. 2568, 14 giugno 2004 n.
3850).
L’appello va dunque rigettato, ma sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe,
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2006 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca F.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 febbraio 2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
vldmsm
vldmsm
Ric. 7428/02
Nessun commento:
Posta un commento