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martedì 7 maggio 2013

Cassazione: Immigrazione, per il ricongiungimento l'età provata dai raggi X è prevalente





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Immigrazione, per il ricongiungimento l'età provata dai raggi X è
prevalente
La Suprema corte convalida la validità della "densitometria
ossea" per la stima dell'età: una tecnica con margini di errore minimi
che spesso smentisce dichiarazioni di comodo finalizzate al visto

(Sezione prima, sentenza n. 1656/07; depositata il 25 gennaio)
Cass.
civ. Sez. I, 25-01-2007, n. 1656


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario -
Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi -
Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO
Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

T.D., elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 2,
presso l'avv. Merlini Marco, che unitamente all'avv. Dal Pian di
Cittadella Giorgio la rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero degli Affari Esteri in
persona del Ministro;

- intimato -

avverso il decreto della Corte
d'appello di Venezia emesso nel procedimento n. 200 in data 12.7.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29.11.2006 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l'avv.
Merlini per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con decreto del
16.3.2005 il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco
Veneto, accoglieva il ricorso di T.D. avverso il provvedimento con il
quale l'Ambasciata italiana in Accra aveva rigettato la richiesta di
ricongiungimento familiare limitatamente alla figlia A.B., e aveva
conseguentemente rilasciato il visto di ingresso soltanto in favore del
marito A.S. e dell'altra figlia Patricia.

A seguito di reclamo
proposto dal Ministero degli Esteri contro il provvedimento del
tribunale, la Corte di Appello di Venezia rigettava il ricorso di T.D.
rilevando, da un lato, che la presunzione di legittimità che assiste le
certificazioni rilasciate da Stato estero possono essere superate da
accertamenti che depongano in senso diverso e, dall'altro, che nella
specie l'esame osseo densitometrico effettuato su A.B. avrebbe
comprovato una età di venticinque anni, e quindi di gran lunga maggiore
di quella inferiore ai diciotto anni denunciata.

Avverso la detta
decisione proponeva ricorso per cassazione T. D., che con tre distinti
motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione,
sostanzialmente deducendo la tardività della produzione documentale
depositata dal Ministero degli Affari Esteri (contumace nel giudizio
davanti al tribunale) in sede di reclamo, l'insindacabilità della
certificazione in oggetto per la diretta efficacia ad essa riconosciuta
nel nostro ordinamento, l'inattendibilità dell'esame svolto, idoneo ad
"accertare in modo approssimativo l'età ossea di un soggetto" ed
utilizzato viceversa al fine di stabilire l'età anagrafica di A.B..

Il
Ministero degli Affari Esteri non svolgeva attività difensiva.

Disposto il rinnovo della notifica del ricorso perchè in un primo
momento effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
anzichè presso l'Avvocatura Generale, la controversia veniva quindi
decisa all'esito dell'udienza pubblica del 29.11.2006.

Motivi della
decisione
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha
denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione al
rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività della
documentazione prodotta dal Ministero degli Esteri davanti alla Corte
di Appello poichè, pur trattandosi di procedimento in Camera di
Consiglio, ad esso dovrebbe riconoscersi natura contenziosa,
circostanza che avrebbe determinato, per la parte rimasta contumace nel
giudizio davanti al tribunale, la decadenza "dalla possibilità di
dedurre o produrre mezzi istruttori, ivi compresi nuovi documenti".

Con il secondo motivo T. ha poi lamentato violazione della L. n. 218
del 1995, art. 3, comma 3, e art. 10 Cost., per il fatto che la
capacità delle persone fisiche risulta regolata dalla loro legge
nazionale, i certificati dello stato civile rivestirebbero piena
valenza probatoria circa la data di nascita, la certificazione in
oggetto sarebbe stata sindacata senza adeguata motivazione, e comunque
la disapplicazione del criterio di collegamento dettato per la
fattispecie concreta si porrebbe in contrasto con la normativa vigente,
anche sul piano costituzionale.

Con il terzo motivo, infine, è stata
denunciata violazione di legge e vizio di motivazione, per
l'attendibilità attribuita all'esame densitometrico osseo cui la figlia
B. era stata sottoposta, esame svolto in un laboratorio privato in
assenza di contraddittorio e asseritamente inidoneo, per gli
inevitabili margini di approssimazione che lo caratterizzano essendo
basato su proiezioni di valore medio, a dare risposte esaustive in
relazione ai singoli e specifici casi concreti sottoposti al relativo
accertamento.

I motivi sono infondati.

Quanto al primo si osserva
infatti, innanzitutto, che la censura è priva di pregio sotto un
duplice riflesso, e cioè sia perchè nella specie si tratta di
procedimento camerale, per il quale vige il principio della
producibilità di documenti sino all'udienza di discussione, purchè sia
comunque garantito il corretto svolgimento del contraddittorio (C.
03/8547, C. 05/11319), sia perchè, essendo il Ministero rimasto
contumace nel giudizio di primo grado, la produzione documentale
avvenuta congiuntamente al deposito dell'atto di impugnazione sarebbe
in ogni modo tempestiva alla luce della giurisprudenza di questa Corte
(S.U. 05/8203), secondo la quale nel rito ordinario la produzione di
documenti in appello è consentita ove le parti non abbiano potuto
proporli prima per cause a loro non imputabili ovvero se il giudice li
abbia ritenuti indispensabili.

Ugualmente infondati sono poi il
secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente perchè fra loro connessi.

In proposito va
preliminarmente precisato che oggetto della presente controversia non è
l'accertamento dello status di A. B. figlia della ricorrente,
accertamento che a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33, va
effettuato sulla base della legge nazionale della figlia, con
conseguente divieto per il giudice nazionale di sovrapporre agli
accertamenti eseguiti dallo stato di origine, alla stregua della
propria normativa, forme di informazioni nazionali estranee a
quell'ordinamento (C. 2 003/367, C. 2003/14546).

Nella specie infatti
oggetto della controversia e del conseguente campo di indagine del
giudice nazionale è solo ed esclusivamente l'età dell'indicata ragazza,
che in base al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 in tanto può ottenere il
visto di ingresso in Italia per il ricongiungimento familiare, in
quanto non abbia raggiunto l'età di diciotto anni.

Pertanto
l'accertamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare non
attiene, sotto il profilo giuridico, all'accertamento della maggiore
età della richiedente, che andrebbe effettuato in base alla normativa
che regola il suo status secondo quanto prescritto nel paese d'origine,
ma al più limitato ambito di un accertamento di mero fatto finalizzato
a stabilire se abbia compiuto o meno l'età di diciotto anni, a
prescindere da ogni implicazione che il raggiungimento di tale età
possa comportare per lo stato estero.

Ne consegue che la
certificazione rilasciata da quest'ultimo rileva per l'ordinamento
interno per tale limitato fine, come ogni altro mezzo di prova, e non
può ritenersi assistita da fede privilegiata, in quanto in tal caso si
attribuirebbe all'autorità straniera la veste di pubblico ufficiale con
riguardo alle attestazioni contenute nel documento, veste che non ha
per l'ordinamento interno, sicchè deve ritenersi consentito alle
rappresentanza consolari italiane di procedere agli accertamenti
amministrativi necessari, al fine di stabilire l'effettiva età di
coloro che richiedono il visto di ingresso nel nostro paese (C.
06/14837).

Fra tali accertamenti può dunque essere ricompreso anche
l'esame densitometrico osseo, generalmente riconosciuto dalla scienza
medica come mezzo idoneo ad accertare l'età di chi vi si sottopone,
atteso anche il suo modesto margine di errore, ed i cui esiti sono
ovviamente contestabili in sede giudiziaria. Nel concreto la Corte
territoriale ha fatto discendere una valutazione di parziale
inattendibilità (vale a dire limitata alla data di nascita) della
certificazione prodotta, sulla base delle risultanze dell'esame
densitometrico osseo (dalle quali sarebbe infatti emerso che all'epoca
dell'istanza l'età della donna sarebbe stata di circa venticinque
anni), valutazione di merito insindacabile in questa sede di
legittimità, in quanto congruamente e logicamente motivata.

Per di più
la stessa risulta ulteriormente supportata dal non censurato rilievo
concernente l'ampio divario fra l'età accertata (25 anni circa) ed i
margini di dubbio che secondo la Corte territoriale l'esame offrirebbe
(sei mesi), circostanza che rende comunque inconsistenti le doglianze
attinenti al merito della valutazione effettuata, rispetto alle quali,
peraltro, non sono deducibili vizi di motivazione, trattandosi di
ricorso proposto ex art. 111 Cost..

Quanto infine alla prospettata
violazione del contraddittorio si osserva che, pur prescindendo dal
fatto che sul punto non vi è esplicita censura, non è configurabile il
vizio denunciato perchè nella fase amministrativa non risultano
sollevate riserve al riguardo, ed il diritto di difesa è stato comunque
esercitato nella sua pienezza ed ha avuto piena attuazione nella
successiva fase giurisdizionale. Conclusivamente il ricorso deve essere
rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali
poichè l'intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il
ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.

Depositato in
Cancelleria il 25 gennaio 2007
vld


 

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