Translate

lunedì 14 ottobre 2013

Commissione Reg. (CE) 10-10-2013 n. 970/2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Pubblicato nella G.U.U.E. 11 ottobre 2013, n. L 270.


Commissione
Reg. (CE) 10-10-2013 n. 970/2013
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Pubblicato nella G.U.U.E. 11 ottobre 2013, n. L 270.

Reg. (CE) 10 ottobre 2013, n. 970/2013   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 11 ottobre 2013, n. L 270.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore l'11 ottobre 2013.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati , in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



Allegato
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

      (EUR/100 kg)
Codice NC     Codice dei paesi terzi (1)     Valore forfettario all'importazione
0702 00 00     MK     49,2
      ZZ     49,2
0707 00 05     MK     46,1
      TR     121,6
      ZZ     83,9
0709 93 10     TR     135,1
      ZZ     135,1
0805 50 10     AR     101,0
      CL     119,3
      IL     100,2
      TR     91,2
      ZA     112,1
      ZZ     104,8
0806 10 10     BR     244,8
      MK     32,3
      TR     140,5
      ZZ     139,2
0808 10 80     AR     101,1
      BA     56,1
      BR     89,2
      CL     154,3
      NZ     135,2
      US     119,2
      ZA     140,6
      ZZ     113,7
0808 30 90     AR     199,8
      TR     126,8
      ZZ     163,3
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
       

Nessun commento: