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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 13-9-2005 n. 40 Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale Pensioni, Ufficio I - Normativa. |
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
L. 8 agosto 1995, n. 335
L. 30 settembre 2004, n. 252
Gestione
delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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(1)
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale Pensioni, Ufficio I -
Normativa.
Al | Direttore delle Sedi provinciali e territoriali | |
Alle | Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati | |
Agli | Enti di Patronato | |
Alla | Corte dei Conti | |
Segretario generale | ||
Via Baiamonti n. 25 | ||
00195 Roma | ||
Al | Ministero dell'interno | |
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile | ||
Piazzale del Viminale, 1 | ||
00184 Roma | ||
e, p.c. | Alla | Direzione centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione |
Organi collegiali e Affari generali | ||
Ai | Dirigenti generali centrali e compartimentali | |
Ai | Coordinatori delle Consulenze professionali |
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1. Premessa.
L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335
ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la
gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle
Amministrazioni statali. Rientra nella predetta gestione anche il
personale del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.
Nell'intesa sottoscritta tra il
Ministero dell'Interno per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco e l'Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005,
l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti
pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti
pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché di
definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria,
ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze
presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.
Restano
a carico del Ministero dell'Interno le competenze per la determinazione
di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato
dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005, nonché la definizione
delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate
anteriormente alla predetta data.
Con la presente
si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le
attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche,
nonché gli altri istituti giuridici connessi.
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2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni.
Per
la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché
per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni
pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale
data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede
Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è
ubicata la sede di servizio presso cui l'interessato presta o ha
prestato l'ultimo servizio.
Al riguardo si fa
presente che la gestione delle attività istruttorie relative alle
prestazioni pensionistiche sia ordinarie che privilegiate è gestita a
livello centrale dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione
Centrale per le risorse umane e Direzione centrale per le risorse
finanziarie.
Il Dipartimento è articolato in Direzioni Centrali ed in sedi periferiche costituite da:
-
Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco dislocati in ogni capoluogo di
provincia, ad esclusione di Aosta, Bolzano e Trento, ove non sono
presenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Relativamente
al regime previdenziale del personale in servizio presso il Comando
della Valle d'Aosta, transitato alle dipendenze della predetta Regione
in applicazione della legge regionale 19 marzo 1999 n. 7, lo stesso
risulta essere iscritto alla Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti
Locali, ad eccezione di coloro che per effetto di specifica domanda di
opzione abbiano mantenuto la posizione assicurativa già costituita
presso la gestione di provenienza (CTPS);
-
Direzioni Regionali ed Interregionali dislocate nei capoluoghi di
regione ad eccezione del Veneto la cui Direzione ha sede a Padova.
Ne
consegue che la Sede provinciale o territoriale Inpdap competente alla
trattazione delle prestazioni pensionistiche è quella nel cui territorio
è ubicato il Comando, la Direzione Regionale o Ufficio ministeriale
presso il quale l'interessato presta o ha prestato servizio nell'ultimo
periodo della propria carriera, salvo ulteriore diversa indicazione e
ferma restando l'attuale competenza delle Sedi territoriali Inpdap delle
aree metropolitane.
In attesa di poter disporre
di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell'Inpdap,
l'ufficio, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed
economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza
per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione,
denominato "PA04", secondo le istruzioni impartite dalla circolare 17 dicembre 2003, n. 34, dalla circolare 10 febbraio 2004, n. 10 e dalla circolare 27 maggio 2004, n. 33.
La
trasmissione dei dati avviene informaticamente esclusivamente tramite
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7inpdap.gov.it.
L'ufficio
competente deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP il modello cartaceo,
debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione
dei dati informatici trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato
nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra
eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a
situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali
maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La
trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre
mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la
continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei
casi per i quali non è possibile l'inoltro entro il termine suddetto, ad
esempio, cessazioni per infermità, recesso dell'amministrazione,
decessi in attività di servizio.
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3. Ambito normativo.
Originariamente il decreto legislativo n. 165 del 2001
non annoverava tra il personale escluso dalla privatizzazione del
rapporto di lavoro i dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(di seguito denominato CNVVF) con la conseguenza che tutti gli aspetti
riguardanti lo stato giuridico, economico, ordinamentale ed
organizzativo di detto personale venivano disciplinati dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro ed in particolare da quelli della
specifica area di contrattazione riguardante il comparto delle
Amministrazioni autonome dello Stato (Aziende).
L'articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001,
modifica tale disciplina prevedendo che il rapporto di lavoro del
personale del CNVVF (escluso il personale volontario e quello di leva)
venga regolato da norme di diritto pubblico e, quindi, secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
Il successivo articolo
2 della medesima legge demanda al Governo l'adozione di uno o più
decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale in esame e del relativo trattamento economico.
Per
esplicita disposizione normativa (articolo 4), fino alla data di
entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, continuano ad
applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
In
applicazione del CCNL comparto Aziende personale non dirigente, parte
normativa 1998/2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000, è stato
introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato
nelle aree A, B e C e suddivise in tre settori: settore operativo,
settore aeronavigante e settore dei servizi amministrativi, tecnici e
informatici; per ogni settore vengono individuate Aree funzionali e
profili professionali, così come riportati nell'Allegato 1) della
presente Circolare.
I dipendenti del settore dei
servizi amministrativi, tecnici e informatici svolgono funzioni di
supporto alle attività prettamente operative e, ai fini pensionistici,
sono riguardati dalle disposizioni vigenti per il personale civile dello
Stato di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni; per esplicita disposizione normativa (articolo 33, comma 2, della legge n. 930 del 1980)
nei confronti di questo personale non trovano applicazione le
particolari disposizioni legislative riguardanti il personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco in considerazione dei particolari compiti
operativi che ad esso sono affidati.
Si precisa,
altresì, che tra il personale del supporto amministrativo rientrano
anche coloro che per effetto di quanto disposto dagli articoli 21 e 22
della già citata legge n. 930 del 1980 sono transitati dalle
amministrazioni provinciali ai comandi provinciali del Corpo dei Vigili
del Fuoco per i quali, ai fini pensionistici e previdenziali, continua a
sussistere il mantenimento dell'obbligo di iscrizione alla CPDEL
(articolo 28).
I dipendenti dei settori operativo
ed aeronavigante sono destinatari delle normative dirette alla
generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti
trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti
esclusivamente il CNVVF ed il personale militare.
Ciò
in quanto, originariamente tale Corpo aveva un organico costituito da
ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili i quali nell'esercizio
delle loro funzioni erano considerati ufficiali di polizia giudiziaria
(ufficiali e sottufficiali) ed agenti di polizia giudiziaria (vigili
scelti e vigili).
Con la legge 27 dicembre 1973, n. 850
scompaiono le vecchie denominazioni di origine militare del personale
permanente operativo che vengono sostituite con altre, più attinenti al
servizio civile.
In particolare, l'organico del CNVVF con compiti strettamente operativi, era composto da:
a) Carriera direttiva:
- Dirigenti;
- Ispettori (ruolo tecnico).
b) Carriera di concetto:
- Geometri e periti (ruolo tecnico).
c) Carriera dei capo reparto e dei capo squadra.
d) Carriera dei vigili.
Per
esplicita disposizione legislativa, nei confronti del predetto
personale, ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e
privilegiato, si applicano le norme previste dall'articolo 61 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in virtù dell'articolo 11, comma 2 della legge n. 850 del 1973, così come sostituito dall'articolo 14 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325 convertito in legge n. 402 del 1987.
In
particolare, al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e
al personale della carriera di concetto si applicano le disposizioni per
il personale militare concernenti gli ufficiali mentre al personale
della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei
vigili si applicano le disposizioni concernenti le corrispondenti
categorie di militari (sottufficiali ed agenti).
In ordine al personale operativo e per gli aspetti che verranno trattati nei paragrafi che seguono trova applicazione il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165
di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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4. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia.
L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 1997
ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la
cessazione dal servizio fissandoli al 60° anno di età, qualora
inferiori.
In pratica, l'innalzamento dell'età
pensionabile trova applicazione esclusivamente nei confronti del
personale del settore operativo con profilo professionale di vigile del
fuoco, capo squadra e capo reparto in quanto nei loro confronti il
limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio era individuato al
compimento dei 57 anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata
legge n. 850 del 1973, come modificato dall'art. 14 della legge n. 402 del 1987.
Tale
innalzamento del limite di età per il diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia avviene progressivamente, essendo richiesti
per il personale suddetto, 59 anni di età dal 2005 al 2007 e 60 anni a
partire dal 2008.
Le medesime disposizioni valgono
anche per il personale aeronavigante, con profilo professionale di
pilota di elicottero brevettato, specialista brevettato, pilota e
tecnico di elicottero (Area B).
Per il restante
personale il requisito anagrafico era già fissato al 65° anno di età e
come tale rimane confermato, ferma restando per il personale di sesso
femminile la facoltà prevista dall'articolo 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995 di conseguire il trattamento pensionistico per raggiunti limiti di età al compimento del 60° anno.
Si ritiene opportuno precisare che nei confronti di tutto il personale in esame, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252, non trova applicazione l'articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 503 del 1992
(trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età) né i
successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di
lavoro fino al 70° anno di età), introdotti dall'articolo 1-quater del D.L. n. 136 del 2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186 del 2004.
Per
quanto riguardano i requisiti contributivi minimi per il diritto alla
pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
del D.Lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in
presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992).
Per
le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono
confermati i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
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4. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (2).
Il
diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo
retributivo e misto, si consegue, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
D.Lgs. n. 165 del 1997, alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997
(57 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a
prescindere dall'età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione
fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31
dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).
Esclusivamente
per gli appartenenti al settore operativo con profilo professionale di
vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto (Area B) ed al settore
aeronavigante con profilo professionale di pilota di elicottero
brevettato, specialista brevettato, pilota e tecnico di elicottero (Area
B) il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al
raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in
corrispondenza di un'età anagrafica pari a 53 anni a decorrere dal 1°
luglio 2002 (dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 1997).
Nei
confronti di questo personale, per la determinazione della massima
anzianità contributiva, continua ad applicarsi l'articolo 61, comma 4,
del D.P.R. n. 1092 del 1973. Questa disposizione prevede il
conseguimento dell'importo massimo della pensione con 30 anni di
servizio utile, sommando all'aliquota di rendimento del 44 per cento,
corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni
ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell'80 per cento
della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997,
gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità
contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota
massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a
titolo esemplificativo, così rideterminati:
Anzianità contributiva al | Nuova massima anzianità |
31 dicembre 1997 | contributiva arrotondata |
30 anni e oltre | 30 |
29 anni | 31 |
28 anni | 32 |
27 anni | 33 |
26 anni | 34 |
25 anni | 34 |
24 anni | 35 |
23 anni | 36 |
22 anni | 37 |
21 anni e inferiore | 38 |
Nei confronti del restante personale del CNVF, si applicano le aliquote di rendimento di cui all'articolo 44, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973.
In
particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l'aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'ottanta per cento.
Per le anzianità
contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1995, avrebbe dovuto
trovare applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo
17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e articolo 8 del D.Lgs. n. 165 del 1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995
(l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento non può comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa
vigente), per questo personale continua ad essere applicata l'aliquota
dell'1,8 per cento.
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(2) Numerazione del paragrafo conforme a quanto pubblicato dalla fonte.
5. Decorrenza delle pensioni di anzianità.
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 1997,
ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la
generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono
quelli già definiti dalla legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni.
Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 1997,
ossia al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista,
in corrispondenza di un'età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1°
luglio 2002, la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il
giorno successivo alla cessazione dal servizio.
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6. Trattamenti pensionistici derivanti da infermità.
Il
personale appartenente ai settori operativo ed aeronavigante del CNVVF
dispensato dal servizio per infermità dipendenti e non da causa di
servizio ha diritto al trattamento pensionistico ordinario qualora abbia
raggiunto un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di
cui dodici di servizio effettivo (articoli 61 e 52, comma 1 del D.P.R. n. 1092 del 1973)
fermi restando i requisiti previsti per l'inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma
12, della legge n. 335 del 1995 (5 anni di servizio di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio).
Si rende opportuno precisare che, in base all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973,
il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta
degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi
computabili in base alle disposizioni vigenti.
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7. Maggiorazione dei servizi.
Le
disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio
applicabili esclusivamente al personale del settore aeronavigante del
CNVVF e a quello che presta servizio di navigazione, utili ai fini del
trattamento pensionistico, sono quelle previste dagli articoli 19 e 20
del D.P.R. n. 1092 del 1973 che disciplinano il servizio di navigazione e il servizio su costa nonché il servizio di volo.
Si precisa, altresì, che l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 1997
stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei
periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti
dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari
attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati
entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici
ma non sono ulteriormente aumentabili.
Nei
confronti di questo personale, se il trattamento pensionistico è
liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui
sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della
misura della pensione.
Per i destinatari di un
sistema di calcolo misto, tali maggiorazioni dei servizi sono utili ai
fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono
esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31
dicembre 1995.
Qualora il trattamento
pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli
aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni
complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40
anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di
vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione
corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A), allegata
alla legge n. 335 del 1995, qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.
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8. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi.
La
liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve
essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per
gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile di cui all'articolo 13, comma 1, lettera A), del D.Lgs. n. 503 del 1992
la retribuzione contributiva annua percepita alla data di cessazione
dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti
dalle norme di legge e contrattuali (articoli 15 e 16 della legge n. 177 del 1976).
In particolare:
- Stipendio tabellare composto
dalla stipendio tabellare iniziale e dalla progressione economica
orizzontale che, nel periodo di permanenza del dipendente nell'Area, si
realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale,
delle successive fasce economiche retributive. A decorrere dal 1°
gennaio 2003 l'indennità integrativa speciale cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella
voce stipendio tabellare;
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, nella misura percepita;
- Indennità di rischio attribuita esclusivamente al personale del settore operativo ed aeronavigante. Tale indennità è stata istituita dalla legge n. 734 del 1973; il successivo D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146
ne ha determinato i valori economici, corrisposti per ogni giornata di
servizio. Con la legge n. 210 del 1984 la suddetta indennità diventa
pensionabile e viene erogata mensilmente per tredici mensilità. I D.P.R. n. 269 del 1987 e D.P.R. n. 335 del 1990,
nonché i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ne hanno
mantenuto la medesima natura giuridica, incrementandone solo la misura
economica.
- Maggiorazione indennità di rischio
spettante al solo personale del settore operativo ed aeronavigante con
almeno 22 o 28 anni di servizio effettivo nel Corpo; è un'indennità di
importo fisso indipendentemente dalle posizioni economiche, prevista
dall'articolo 64, comma 4, del D.P.R. n. 335 del 1990, che
remunera particolari situazioni di rischio e responsabilità. Tale
maggiorazione spetta, indipendentemente dal limite di servizio di cui
sopra, anche in caso di decesso, di dispensa dal servizio a seguito di
giudizio di inidoneità fisica ovvero, a prescindere dalla causa di
cessazione, a favore dell'ex dipendente che abbia diritto alla pensione
privilegiata ordinaria sempre che non sia transitato nel settore dei
servizi amministrativi, tecnici ed informatici.
- Assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 1998/2001. Tale
assegno compete al personale del settore operativo ed aeronavigante
qualora, riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento
delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo al proficuo
lavoro, sia transitato nel settore tecnico amministrativo e informatico.
In particolare tale assegno remunera la differenza tra il trattamento
economico in godimento, comprensivo dell'indennità di rischio, e quello
relativo al nuovo inquadramento, comprensivo dell'indennità mensile
spettante al personale del settore tecnico amministrativo e informatico.
- Assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile riguardante il personale proveniente da altre Amministrazioni
Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177
e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18 per
cento della base pensionabile) trovano applicazione esclusivamente sullo
stipendio tabellare, sulla retribuzione individuale di anzianità e
sull'eventuale assegno ad personam non riassorbibile con esclusione,
pertanto, dell'indennità di rischio e della relativa maggiorazione.
Si
fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio
dell'indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita
disposizione legislativa (art. 21, comma 3, del CCNL 26/05/2004 -
Quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 2002/2003), le
modalità per determinare la base di calcolo del trattamento
pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995.
Conseguentemente,
nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si
applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n. 177 del 1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell'importo dello stipendio.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'artico 13, lettera b) del D.Lgs. n. 503 del 1992, secondo le modalità indicate nell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335 del 1995,vengono valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo dell'attività lavorativa.
Tra queste possono annoverarsi le seguenti:
- Indennità mensile
spettante al personale appartenente al settore dei servizi
amministrativi, tecnici ed informatici. Tale indennità, già prevista
dall'articolo 100, comma 4, del D.P.R. n. 269 del 1987, come
emolumento non pensionabile, è di importo tabellare, spettante per
dodici mensilità; nell'indennità mensile è confluita dal 1° gennaio 2003
l'indennità operativa corrisposta per il periodo 1° ottobre 1999 al 31
dicembre 2002, già considerata per il suddetto personale quale
emolumento non pensionabile.
- Indennità operativa
corrisposta per dodici mensilità al personale del settore operativo ed
aeronavigante per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2002. A
decorrere dal 1° gennaio 2003 viene conglobata nell'indennità di
rischio.
- Indennità mensile di volo spettante
al personale dal CNVVF, in possesso del brevetto di pilota di
elicottero, di motorista o specialista di elicottero, con obbligo di
volo, in servizio presso i nuclei elicotteristi. Al medesimo personale
in servizio presso gli Uffici del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la competenza nello
specifico settore della specializzazione posseduta, tale indennità è
corrisposta nella misura del 50 per cento.
- Indennità mensile per operatori subacquei
spettante al personale dal CNVVF che, avendo frequentato corsi
subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti,
siano abilitati presso i rispettivi nuclei all'impiego delle
apparecchiature di immersione;
Si precisa che
l'indennità mensile di volo e quella per gli operatori subacquei non
sono cumulabili tra di loro ma sono cumulabili con l'indennità di
rischio.
- Compensi incentivanti la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi;
- Compensi per la qualità della prestazione individuale;
- Indennità di turno;
- Indennità notturna e festivi;
- Indennità per lavoro straordinario.
- Indennità per mancato preavviso;
- Ferie non godute.
- Altre indennità, soggette a contribuzione, non valutabili in quota A).
Il
trattamento economico del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale del CNVVF è regolato dalle norme previste dal CCNL per il
personale dirigente dell'Area 1, nella quale è confluito, tra l'altro,
lo specifico comparto di contrattazione delle Aziende ed amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
In particolare le voci retributive che concorrono alla determinazione della quota A) di pensione sono:
- Stipendio tabellare annuo lordo;
- Indennità integrativa speciale (quota conglobata nello stipendio);
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
- Indennità di rischio e di posizione
(articolo 44, CCNL del personale dirigente comparto aziende autonome
parte normativa 1994/97 e parte economica 1994/95, sottoscritto il
10/11/1997).
Gli elementi retributivi che
rientrano nella base pensionabile da incrementare della maggiorazione
del 18 per cento di cui all'articolo 15 della legge n. 177 del 1976
sono rappresentati esclusivamente dallo stipendio tabellare annuo lordo
e dalla retribuzione individuale di anzianità con esclusione, pertanto,
dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di rischio e di
posizione.
Le voci retributive che concorrono alla determinazione della quota di pensione, di cui all'art. 13, lettera b) del D.Lgs. n. 503 del 1992, secondo le modalità indicate nell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335 del 1995, sono a titolo esemplificativo:
- Retribuzione di risultato;
- Indennità per mancato preavviso;
- Ferie non godute;
- Altre indennità, soggette a contribuzione, non valutabili in quota A).
------------------------
9. Particolari disposizioni.
Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165 del 1997,
nei confronti del personale del settore operativo ed aeronavigante che
cessa dal servizio per limiti di età il cui trattamento pensionistico è
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante
individuale dei contributi deve essere determinato con l'incremento pari
a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata
per l'aliquota di computo del 33 per cento.
Ai
fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in
considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione
annualizzata.
Al personale
del settore operativo con profilo professionale corrispondente a capo
reparto, capo squadra e vigile del fuoco, nel caso di cessazione dal
servizio per limiti di età o per infermità derivante da causa di
servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza un'indennità speciale annua
lorda non reversibile. Tale indennità, corrisposta per importi
differenti in relazione al profilo rivestito all'atto della cessazione
di servizio (allegato n. 2), viene erogata fino al compimento del 65°
anno di età (articolo 84 della legge n. 469 del 1961 e s.m.i.).
Si
fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle
disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione
della posizione assicurativa.
La presente è
diramata d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Il Direttore generale
Dr. Luigi Marchione
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Allegato 1
PERSONALE SETTORE OPERATIVO |
Profili professionali | Area | Posizione |
Coordinatore (antincendi, medico e ginnico) - Collaboratore | C3 | |
tecnico antincendi capo | C | C2 |
Direttore (antincendi, medico e ginnico) - Collaboratore tecnico | C1 | |
antincendi esperto | ||
Ispettore (antincendi, medico e ginnico) - Collaboratore tecnico | ||
antincendi | ||
Capo Reparto - Assistente tecnico antincendi | B3 | |
Capo Squadra | B | B2 |
Vigile del fuoco | B1 |
PERSONALE SETTORE AERONAVIGANTE |
Profili professionali | Area | Posizione |
Coordinatore aeronavigante - Elicotterista controllore capo | C3 | |
Direttore aeronavigante - Elicotterista esperto | C | C2 |
Pilota di elicottero professionale - Specialista di elicottero | C1 | |
professionale | ||
Pilota di elicottero - Tecnico di elicottero | B | B3 |
Pilota di elicottero brevettato - Specialista brevettato | B2 |
PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E INFORMATICI |
Profili professionali | Area | Posizione |
Coordinatore amministrativo - Coordinatore informatico | C3 | |
Direttore amministrativo - Direttore informatico Capo Tecnico esperto | C | C2 |
Ispettore amministrativo - Tecnico informatico - Capo Tecnico | C1 | |
Assistente amministrativo contabile - Assistente tecnico | B2 | |
professionale - Assistente informatico | B | |
Operatore amministrativo contabile - Operatore tecnico | B1 | |
professionale | ||
Addetto amministrativo - Operatore tecnico | A | A2 |
Addetto alle attività di supporto | A1 |
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Allegato 2
PRECEDENTE | NUOVO | IMPORTO |
ORDINAMENTO | ORDINAMENTO | INDENNITÀ |
RUOLO | QUALIFICA | QUALIFICA | EURO |
Maresciallo | |||
di | Capo reparto | 61,97 | |
1^ classe | |||
Maresciallo | |||
di | Vice capo reparto | 51,65 | |
2^ classe | |||
Maresciallo | |||
Sottufficiali | di | Capo squadra | 43,9 |
3^ classe | |||
Brigadiere | Capo squadra | 30,99 | |
Vice Brigadiere | Capo squadra | 25,82 | |
Vigile scelto | |||
Agenti | Vigile del fuoco | 25,82 | |
Vigile e | |||
Allievo | |||
vigile |
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