Nuova pagina 1
Ministero dell'interno
Circ. 17-11-2008 n. 300/A/1/38263/144/5/20/3
Utilizzo di auto-civetta nelle postazioni di controllo della velocità.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per l’amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo.
Circ. 17 novembre 2008, n. 300/A/1/38263/144/5/20/3 (1).
Utilizzo di auto-civetta nelle postazioni di controllo della velocità (2).
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per l’amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo.
(2) Cfr. anche, sull'argomento, nota 19 gennaio 2009, n. 4180, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La Prefettura di Vicenza, che legge per conoscenza, con l'allegata nota n. 2008/4156 del 10 ottobre 2008 (3), ha chiesto chiarimenti in merito alla legittimità dell'utilizzo di auto-civetta nelle postazioni di controllo della velocità.
Nel merito della questione, questo Ufficio, per quanto di specifica competenza, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'impiego di veicoli con colori di serie nei servizi di rilevamento della velocità purché l'accertamento in questione venga effettuato con dispositivi direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità ed omologati per essere utilizzati nelle specifiche modalità.
Appare utile precisare che, secondo le disposizioni dell'art. 142, comma 6-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), la postazione di rilevamento deve essere adeguatamente presegnalata utilizzando i cartelli o i dispositivi luminosi previsti dal D.M. 15 agosto 2007.
La norma, tuttavia, non precisa l'esatto contenuto dell'obbligo, lasciando alla discrezionalità dell'organo di Polizia la scelta degli strumenti più idonei per adempiervi.
A parere di questo Ufficio ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che, quando è impiegato un veicolo "civetta", la visibilità della postazione possa essere garantita attraverso la collocazione, in corrispondenza dell'autovettura su cui è installato il dispositivo, di un cartello avente il contenuto indicato del citato D.M. 15 agosto 2007 ovvero, in alternativa, attraverso l'impiego di un dispositivo lampeggiante di tipo removibile da collocare sul tetto del veicolo stesso e che dovrebbe essere tenuto acceso per tutta la durata del servizio.
Atteso quanto esposto, al fine di dare uniforme applicazione alle disposizioni del citato articolo 142 del Codice della strada, sarebbe gradito conoscere il parere di codesto Ufficio.
(3) Si omette in quanto non riportato alla fonte.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.M. 15 agosto 2007
Nessun commento:
Posta un commento