I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 23-5-2005 n. 17 Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa. |
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165
L. 8 agosto 1995, n. 335
L. 23 agosto 2004, n. 243
Circ. 23 maggio 2005, n. 17 (1).
Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno.
------------------------
(1)
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I -
Normativa.
Ai | Direttori delle Sedi provinciali e territoriali e per il loro tramite agli Uffici territoriali del Governo ubicati nel territorio | |
Alle | Organizzazioni sindacali nazionali dei Pensionati | |
Agli | Enti di Patronato | |
Alla | Corte dei Conti | |
Segretario generale | ||
Via Baiamonti n. 25 | ||
00195 Roma | ||
Al | Ministero dell'interno | |
Dipartimento per gli affari interni e territoriali | ||
Piazzale del Viminale, 1 | ||
00184 Roma | ||
e, p.c. | Alla | Direzione centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi collegiali e Affari generali |
Ai | Dirigenti generali centrali e compartimentali | |
Ai | Coordinatori delle Consulenze professionali |
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1. Premessa.
L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335
ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la
gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle
Amministrazioni statali. Rientra nella predetta gestione anche il
personale civile del Ministero dell'Interno ivi compreso il personale
della carriera prefettizia.
Nell'intesa in corso
di definizione tra il Ministero dell'Interno e l'Inpdap, si conviene
che, a partire dal 1° ottobre 2005, l'Istituto assuma le competenze in
tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale
iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla
predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto,
prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione
contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1°
ottobre 2005.
Restano a carico del Ministero
dell'Interno le competenze per la determinazione di tutti i
provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio
anteriormente al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di
riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e
sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla
predetta data.
Con la presente si intendono
impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di
liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli
altri istituti giuridici connessi.
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2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni.
Per
la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché
per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni
pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale
data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede
Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è
ubicata la sede di servizio presso cui l'interessato presta o ha
prestato l'ultimo servizio.
Al riguardo si fa
presente che la gestione delle attività istruttorie relative alle
prestazioni pensionistiche ordinarie, conseguenti a tutte le cessazioni
dal servizio ad esclusione di quelle intervenute per destituzione, è di
competenza delle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo, esistenti
in ogni capoluogo di provincia e, per le Regioni Valle
d'Aosta e Trentino Alto Adige, rispettivamente della Questura di Aosta e
del Commissariato del Governo per le Province Autonome di Trento e
Bolzano (di seguite ricomprese nel termine Prefetture). Restano escluse
dalle competenze degli Uffici periferici gli adempimenti necessari per
la liquidazione del trattamento previdenziale relativi ai Prefetti ed al
personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre
Amministrazioni dello Stato e Enti Pubblici, come già stabilito
dall'art. 154 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia
di pensioni, riscatti e ricongiunzione di servizi; tali ultime
competenze nonché quelle relative al personale in servizio presso gli
Uffici centrali del Ministero e la gestione dei trattamenti
pensionistici privilegiati è accentrata presso il Ministero dell'Interno
- Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale delle
Risorse Finanziarie e Strumentali.
Di conseguenza
la Sede provinciale o territoriale Inpdap competente è quella nel cui
territorio ha sede la Prefettura o Ufficio Periferico della Polizia di
Stato o Ufficio ministeriale presso la quale l'interessato presta o ha
prestato servizio, salvo ulteriore diversa indicazione e ferma restando
l'attuale competenza delle Sedi territoriali Inpdap delle aree
metropolitane.
In attesa di poter disporre di
tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell'Inpdap,
l'ufficio, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed
economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza
per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione,
denominato "PA04", secondo le istruzioni impartite dalla circolare 17 dicembre 2003, n. 34, dalla circolare 10 febbraio 2004, n. 10 e dalla circolare 27 maggio 2004, n. 33.
La
trasmissione dei dati avviene informaticamente esclusivamente tramite
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7inpdap.gov.it.
L'ufficio
competente deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP il modello cartaceo,
debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione
dei dati informatici trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato
nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra
eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a
situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali
maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La
trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre
mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la
continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.
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3. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità.
Nei
confronti del personale civile del Ministero dell'Interno trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di requisiti anagrafici e
contributivi richiesti per il diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia e di anzianità valide per la generalità dei lavoratori.
In
un sistema di calcolo retributivo e misto, la pensione di vecchiaia si
consegue, pertanto, al compimento del 65° ovvero del 60° anno di età per
le lavoratrici che esercitino la facoltà di cui all'articolo 2, comma
21 della legge n. 335 del 1995, in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (15 anni, qualora già in servizio alla data del 31 dicembre 1992).
Per i destinatari di un sistema di calcolo contributivo restano confermati i requisiti stabiliti dalla legge n. 335 del 1995 fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2008 troverà applicazione quanto previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 243
di riforma pensionistica, con eccezione del personale della carriera
prefettizia nei confronti dei quali potrebbe operare la specifica delega
contenuta nell'articolo 1, comma 10, della medesima legge.
Il
diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo
retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti
anagrafici e contributivi prescritti dall'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997
(57 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a
prescindere dall'età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione
fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31
dicembre 2007). Anche in questa fattispecie, a decorrere dal 1° gennaio
2008, si dovranno tenere presenti i nuovi requisiti anagrafici e
contributivi richiesti dalla legge n. 243 del 2004, escludendo il personale che possa ritenersi destinatario della delega di cui all'art. 1 comma 10 della legge menzionata.
Per
quanto riguarda il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, si
precisa che nei confronti del personale appartenente alla carriera
prefettizia trova applicazione esclusivamente il primo periodo
dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 (trattenimento per
un biennio oltre il limite di età) mentre, per esplicita disposizione
normativa, è preclusa l'ulteriore facoltà di trattenimento in servizio
fino al 70° anno di età di cui al secondo e seguenti periodi del
medesimo articolo 16.
Agli appartenenti alla
carriera prefettizia e ai Dirigenti contrattualizzati rimane, comunque,
ferma la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio ai sensi
della legge n. 37 del 1990, ai fini del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.
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4. Valutazione ai fini delle pensionistici degli elementi retributivi.
La
liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve
essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per
gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativamente alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 503 del 1992)
la retribuzione contributiva annua percepita alla data di cessazione
dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti
dalle norme di legge o contrattuali.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del D.Lgs. n. 503 del 1992 vengono valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo dell'attività lavorativa.
Si
ritiene utile, in particolare, riportare alcune specifiche disposizioni
che regolano i trattamenti del personale della carriera prefettizia
poiché peculiari rispetto a quelle previste per il restante personale
del Ministero dell'Interno il cui rapporto di impiego è regolato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro (Area I per il personale
appartenente alla qualifica unica dirigenziale e comparto ministeri per
il restante personale).
Carriera prefettizia
In
via preliminare, si precisa che il personale in esame opera in regime
di diritto pubblico in virtù di quanto disposto dall'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che il relativo rapporto di impiego è disciplinato dal D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139;
per esplicita disposizione normativa la carriera prefettizia è unitaria
in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali
attribuite ai funzionari che ne fanno parte.
In
relazione alle esigenze connesse all'espletamento di tali compiti la
carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto
(Commissario di Governo), vice prefetto e vice prefetto aggiunto alle
quali corrisponde l'esercizio delle funzioni previste dalla normativa
vigente.
Nei confronti del personale della
carriera prefettizia, concorrono alla formazione della quota A) di
pensione i seguenti elementi retributivi:
- stipendio tabellare (dal 1° gennaio 2002 comprende anche l'importo dell'indennità integrativa speciale);
- retribuzione individuale di anzianità;
- retribuzione di posizione (parte
fissa e parte variabile); tale emolumento potrebbe non essere
corrisposto qualora il provvedimento di attribuzione delle singole
posizioni ed incarichi non preveda l'assegnazione di un incarico
funzionale (esempio: collocamento in disponibilità ai sensi
dell'articolo 237 del D.P.R. n. 3 del 1957);
- maggiorazione di cui all'art. 1 lett. A legge n. 334 del 1997, come previsto dall'art. 23 comma 4 D.P.R. n. 316 del 2001, ove in godimento;
- indennità pensionabile. Tale indennità in virtù di quanto disposto dall'articolo 43, comma 20, della legge n. 121 del 1981, compete al personale che riveste la qualifica di Prefetto.
Per esplicita disposizione di legge tale emolumento è pensionabile e, come tale valutabile nella quota A) di pensione.
Per
completezza di esposizione si fa presente che tale indennità
pensionabile veniva corrisposta fino al 30 dicembre 1998 anche ai
dirigenti generali di ragioneria (se direttori centrali); dopo tale data
l'emolumento è stato assorbito nelle voci pensionabili della nuova
struttura della retribuzione applicabile ai dirigenti dell'Area I;
- peculiari indennità. La
qualifica di Prefetto comporta l'attribuzione di diverse funzioni in
relazione alle quali possono essere corrisposte delle indennità, come,
ad esempio quella attribuita in relazione alla funzione di Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prevista
dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 121 del 1981 e
successive modifiche ed integrazioni e quelle inerenti gli incarichi
conferiti ai Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11
della legge n. 400 del 1988. Resta inteso che qualora il
Prefetto all'atto della cessazione non sia più in godimento di tali
indennità, queste rientrano in misura intera nella base pensionabile ai
fini della determinazione della quota B) di pensione.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177
e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della
base pensionabile) trovano applicazione esclusivamente sullo stipendio,
sulla RIA e sulla eventuale maggiorazione di cui all'articolo 1 lett. A
legge n. 334 del 1997.
Al riguardo si precisa che in virtù di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252
(Recepimento accordo sindacale personale carriera prefettizia -
Quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003), il
conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio
tabellare, a decorrere dal 1° gennaio 2002, non comporta modifiche alle
modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento
pensionistico, anche con riferimento alle disposizioni recate
all'articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995. Pertanto la maggiorazione del 18 per cento, di cui all'articolo 15 della legge n. 177 del 1976,
viene applicata sullo stipendio decurtato dell'importo corrispondente
al valore dell'indennità integrativa speciale corrispondente alla
qualifica rivestita.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del D.Lgs. n. 503 del 1992 secondo le modalità indicate nell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335 del 1995
vengono valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo
dell'attività lavorativa; tali, valori aggiuntivi rispetto a quello
spettante in relazione alla posizione funzionale ricoperta, sono
valutabili nella predetta quota. Tra queste possono annoverarsi le
seguenti:
- retribuzione di risultato;
- indennità di bilinguismo;
-
maggior valore del trattamento economico accessorio. Rientrano tra
questa voce retributiva i compensi per temporaneo conferimento di
ulteriore o diverso incarico, quello di temporaneo incarico
riconducibile a posizione funzionale superiore, i compensi per maggiori
attività rese in occasione delle consultazioni elettorali ovvero a
seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza, nonché la
retribuzione del servizio di reperibilità.
La misura di questo trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale.
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5. Maggiorazione base pensionabile.
A
tutto il personale della carriera prefettizia nonché al personale
dirigente del Ministero dell'Interno in relazione a quanto previsto
dall'articolo 43, comma 19, della legge n. 121 del 1981, sono attribuiti sei aumenti periodici di cui all'articolo 6-bis, comma 3-bis del D.L. n. 387 del 1987, convertito nella legge n. 472 del 1987, come sostituito dall'articolo 21 della legge n. 232 del 1990 e dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997, in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 503 del 1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi
aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera
differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità
di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo
pensionistico applicabile all'interessato.
5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo
I
sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo
stipendio, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, sull'importo
relativo alla retribuzione individuale di anzianità ed all'eventuale
maggiorazione.
Considerato che i sei aumenti
periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile",
l'importo corrispondente al beneficio - rapportato all'aliquota
pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione
dal servizio - deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B)
precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del
beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di
cui alla legge n. 177 del 1976.
Tuttavia,
nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato
il calcolo della pensione in "quote" introdotto dal decreto legislativo n. 503 del 1992,
ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima
anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell'80 per cento
della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato
quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla
maggiorazione del 18 per cento.
Per tali aumenti
periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente -
attualmente del 8,75 per cento - è incrementata progressivamente a
partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per
cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al D.Lgs. n. 165 del 1997 (Allegato 1).
Nei
confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della
base pensionabile è attribuita previo pagamento di un'ulteriore
specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età
anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto,
al medesimo personale competono gli stessi aumenti periodici sul
trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra;
per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli
anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista
per il grado rivestito, gli uffici competenti alla liquidazione del
trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l'importo della
relativa contribuzione, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l'ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per
le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei
sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari
al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della
contribuzione al 32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il
personale che esercita la facoltà di opzione di cui all'articolo 1,
comma 23, della legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L'ulteriore
contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile
retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante
complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le
anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i
destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono
calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1
Indipendentemente
dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o
contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli
incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio
economico cui gli stessi si riferiscono.
5.3 Benefici combattentistici legge n. 336 del 1970 art. 2 comma 2
Per
la carriera prefettizia operando ancora la progressione di carriera
trova applicazione, se più favorevole, il secondo comma della legge
sopracitata con la conseguente determinazione pensionistica basata sul
trattamento stipendiale della qualifica superiore.
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6. Maggiorazione dei servizi.
La maggiorazione di un quinto prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977,
compete limitatamente al periodo di prestazione del servizio nella
Polizia di Stato al personale di detti ruoli transitato a qualifica di
Prefetto o altra qualifica dell'Amministrazione civile dell'Interno.
Al riguardo si precisa che l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 1997
ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei
periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti
dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari
attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque
anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni
maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini
pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Per
detto personale nelle ipotesi in cui il trattamento pensionistico è
liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui
sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della
misura della pensione.
Nei confronti dello stesso
qualora destinatario di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione
dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura le
maggiorazioni incidono esclusivamente sulle anzianità contributive
maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il
trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema
contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo
dei cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione
anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso
alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di
trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella
A) allegata alla legge n. 335 del 1995, qualora l'interessato abbia all'atto del collocamento a riposo un'età inferiore.
La presente Circolare è diramata di intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Il Direttore generale
Dr. Luigi Marchione
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Allegato 1
PERCENTUALE DI | |
ANNO | INCREMENTO DELLA |
CONTRIBUZIONE | |
1998 | 0,20 |
1999 | 0,22 |
2000 | 0,24 |
2001 | 0,26 |
2002 | 0,28 |
2003 | 0,30 |
2004 | 0,32 |
2005 | 0,34 |
2006 | 0,36 |
2007 | 0,38 |
2008 | 0,40 |
------------------------
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