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venerdì 12 settembre 2014

Cassazione: Detenuti: illegittime le ispezioni corporali con denudamento eseguite prima del colloquio con il difensore A meno che non sia possibile dimostrare e motivare particolari ed eccezionali ragioni di sicurezza che rendono ineluttabili le perquisizioni personali



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(Sezione prima, sentenza n. 46263/08; depositata il 16 dicembre)
CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. I, (ud. 19-11-2008) 16-12-2008, n. 46263
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con tre distinte ordinanze del 22/10/2007 il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha rigettato i reclami proposti dal detenuto B.A. avverso distinti provvedimenti di esclusione dalle attività in comune per giorni quindici deliberati dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di (OMISSIS) sull'assunto che ciascuna delibera non fosse viziata in punto di legittimità, non essendo giustificato il comportamento del detenuto in relazione al quale la relativa delibera era stata adottata.
Il Magistrato di Sorveglianza ha infatti ritenuto che la perquisizione personale mediante denudamento con flessioni sulle gambe prima di andare a colloquio con il difensore, alla quale il detenuto aveva ripetutamele opposto il suo rifiuto, non fosse atto illegittimo in quanto prevista e disciplinata nelle modalità dall'art. 24 del regolamento interno dell'Istituto carcerario e dagli ordini di servizio n. 382 bis dell'11/7/2001 e n. 419 del 14/1/2003, in linea con la circolare ministeriale 16/2/2001 del DAP emanata a seguito della sentenza 15/11/2000 della Corte Costituzionale, dettata da ragioni di sicurezza e dall'intento di evitare il passaggio di eventuali comunicazioni fraudolente con il contatto diretto con persone terze rispetto all'Amministrazione Penitenziaria, documentata regolarmente nella sua esecuzione.
Avverso tali provvedimenti il difensore, con atti del 19/11/2007, ha proposto tre ricorsi, con unico testo, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione posto che - a suo avviso - le perquisizioni non trovavano alcun fondamento giustificativo dovendo il detenuto solo recarsi a colloquio con il suo difensore.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio, esaminando i tre ricorsi, già riuniti a verbale della camera di consiglio, che la censura meriti piena condivisione, avendo il giudice del merito fondato la sua decisione di rigettare il relativo reclamo su erronea applicazione delle norme pur richiamate esaustivamente nella motivazione. Deve infatti il Collegio interamente richiamare i principi di diritto affermati da questa Corte nella sentenza n. 8411 del 2004, alla quale ritiene di dare piena continuità. E' stato, infatti, in quella sede affermato che:
"L'errore di diritto insito nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza consiste nel non avere correttamente individuato gli effettivi nessi esistenti, in materia di ispezioni corporali, tra l'esigenza di ordine e sicurezza interna negli istituti, che legittima l'esercizio del potere di coazione personale, e il rispetto della dignità inerente alla persona umana nel trattamento del detenuto (cui pure fanno riferimento l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'art. 10, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), nessi che comportano per l'interprete il doveroso contemperamento di valori di pari rango costituzionale e l'attento apprezzamento dell'osservanza dei limiti "sostanziali", che perimetrano non solo l'an ma anche il "quomodo" del potere di perquisizione personale. L'ordinanza impugnata, nel ritenere invece, quasi per apodittica e astratta definizione, in ogni caso "privilegiata" l'esigenza di sicurezza interna, ha omesso di considerare che l'unica base giustificativa delle modalità, di per sè degradanti e umilianti, dell'ispezione corporale, in grado di rendere l'operazione non arbitraria nè vessatoria, ècostituita dalla "congruità" dell'atto rispetto al fine cui è diretto, verificabile di volta in volta sulla base dei criteri di ragionevole necessità o non superfluità, adeguatezza e proporzionalità dello specifico intervento sul corpo nudo del detenuto da parte degli organi penitenziari. Risulta infatti evidente, alla stregua della semplice lettura della disposizione regolamentare adottata dalla direzione dell'istituto penitenziario di Parma, l'avvenuta violazione, nel caso concreto, del fondamentale diritto del detenuto alla riservatezza e alla intimità personale a causa del carattere superfluo e sproporzionato della misura "in corpore" sistematicamente prescritta, a ben vedere, pure in assenza di quelle situazioni eccezionali che, sole, ne legittimano l'applicazione. Ed invero, osserva il Collegio che il detenuto in regime di sorveglianza speciale ex art. 41 bis O.P., proprio per la sua qualificata pericolosità, ègià sottoposto, in linea di fatto, a particolari limitazioni ed a permanenti forme di controllo e vigilanza anche nel corso degli spostamenti interni nell'ambiente carcerario, e che, d'altra parte, secondo la disposizione regolamentare di cui alla lett. h) dell'ordine di servizio n. 72 del 9.7.2001 della direzione dell'istituto, "il controllo a vista" e taluni "accorgimenti" (non consentiti - si ammette esplicitamente - solo a causa della "ben nota carenza di personale") potrebbero far ritenere l'ordinaria perquisizione personale sufficientemente congrua rispetto al fine e viceversa superflue le più gravose modalità del "denudamento senza flessioni" - addirittura ripetuto più volte nel corso della stessa giornata -, in occasione dell'accesso del detenuto alla sala per le videoconferenze.
Deve dunque trarsene la logica conseguenza che la criticata disposizione regolamentare, nella sua astrattezza e genericità, non appare conforme alla linee fondamentali del sistema in materia di perquisizione personale del detenuto, le quali, nei termini indicati dalla citata sentenza n. 526 del 2000 della Corte costituzionale, assegnano decisiva rilevanza, insieme alla pericolositàper l'ordine e per la sicurezza interna, al senso di umanità e alla dignità della persona. Per contro, i denunziati atti di ispezione corporale, significativamente invasivi della sfera personale dell'individuo, non risultano motivatamente ancorati ad un criterio ragionevole ed obiettivamente verificabile di effettiva necessità e proporzione in riferimento al caso in esame.
Resta inteso che l'ispezione corporale con le modalità del "denudamento", anzichè l'ordinaria perquisizione personale, ben può' essere legittimamente disposta ed eseguita dagli organi dell'amministrazione penitenziaria, quando sia motivatamente sorretta da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di fatto o alla pericolosità dimostrata "in concreto" dalla condotta del detenuto che rendano, nella specie, la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata." Appare quindi palese che nella specie il giudice del merito non si sia attenuto, nell'esame dei tre reclami sottoposti alla sua valutazione, ai principi sopra trascritti (e segnatamente all'osservanza del canone di necessità, adeguatezza e proporzionalità ben delineato nella parte motiva del testo trascritto che si è sopra posto in risalto). Il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha infatti affermato la legittimità della previsione regolamentare e la correttezza dei contestati atti applicativi sul rilievo, astratto e viziato da automatismo indebito, della possibilità che nel corso del colloquio personale del detenuto con il difensore, senza vetro divisorio, vengano veicolati dal primo al secondo oggetti non riscontrabili in sede di ordinaria perquisizione, in tal guisa indebitamente ritenendo prevalente la astratta esigenza di sicurezza ed imponibile automaticamente una forma di controllo che, per la sua grave invasività, deve essere adottata solo in circostanze che ne facciano ritenere ineluttabile l'adozione.
Al nuovo esame dei reclami, alla luce degli esposti principi, dovrà quindi attendere il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla le ordinanze impugnate e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Novara.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008

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