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venerdì 12 settembre 2014

Cassazione: Guida in stato di ebbrezza: la valenza probatoria dei cosiddetti "elementi sintomatici" rilevati dagli agenti in sede di accertamento della violazione



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(Sezione prima, sentenza n. 43313/08; depositata il 19 novembre)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 28-10-2008) 19-11-2008, n. 43313
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, sulla richiesta del pubblico ministero di emettere decreto di condanna, proscioglieva, a norma dell'art. 129 c.p.p., G.M. dalle contravvenzioni, commesse in (OMISSIS):
- di guida sotto l'influenza dell'alcool (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2) perchè il fatto non sussiste (capo 1);
- di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato (capo 2).
Con riguardo alla contravvenzione di cui al capo 1), il giudice giustificava la propria decisione affermando che le modifiche apportate alla citata disposizione dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117 non consentivano più di provare lo stato di ebbrezza sulla sola base dei c.d. elementi sintomatici rilevati dagli agenti in sede di accertamento della violazione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, chiedendone l'annullamento e rilevando l'erronea interpretazione delle nuove disposizioni.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.
3.1. Prima delle disposizioni modificative introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, la cui ultima versione era dovuta alla L. 1 agosto 2003, n. 214, di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, era strutturato, per quanto qui interessa, nei termini seguenti.
Il comma 1 sanciva il divieto di "guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche".
La prima parte del comma 2 delineava la fattispecie incriminatrice di guida in stato di ebbrezza alcolica: chiunque violava il divieto (guidava, cioè, in stato di ebbrezza) era punito con le pene congiunte dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda da Euro 258,00 a Euro 1.032,00.
Il comma 6 stabiliva che, qualora dall'accertamento fosse risultato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato era da considerarsi in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni, penali ed amministrative, di cui al sopra citato comma 2.
La determinazione della soglia anzidetta va fatta risalire al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 3, convertito in L. 1 agosto 2002, n. 168;
in precedenza (v. nel testo introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, art. 186, comma 5), il più elevato limite di 0,8 grammi per litro (g/l) era stabilito (e lo è tuttora per un difetto di coordinamento legislativo) dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379).
Questa Corte aveva, comunque, più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 27 settembre 1995, Cirigliano, RV 203634; Cass. 4, 4 maggio 2004, Ciacci, RV 229966; Cass. 4, 9 giugno 2004, p.m. in proc. Massacesi, RV 229087) che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, mediante la strumentazione (il c.d. etilometro) e le procedure indicate nel menzionato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379.
In particolare, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.: v. citato art. 379, comma 3).
3.2. Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5 ha - come si è detto - riscritto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento, ma non abolendo, neppur in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l'apparato sanzionatorio.
In particolare, le pene principali sono state differenziate in base alla gravità della violazione:
prima fascia: ammenda da Euro 500,00 a Euro 2000,00 e arresto fino ad un mese se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 (la previsione dell'arresto è stata, poi, soppressa dalla Legge Conversione 2 ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere oblabile, questa volta ai sensi dell'art. 162 c.p.);
seconda fascia: ammenda da Euro 800,00 a Euro 3.200,00 ed arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5 terza fascia: ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00 ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell'intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.
3.3. Le modificazioni anzidette hanno costretto dottrina e giurisprudenza a cimentarsi con alcune questioni interpretative, in particolare con la questione della natura giuridica delle tre ipotesi di nuovo conio e con il problema, strettamente collegato, sollevato dal ricorrente con l'impugnazione in esame.
Come questa Corte ha già, seppur incidentalmente, avuto modo di affermare (cfr. ad esempio Cass. 4, 16 settembre 2008, Vergori; Cass. 4, 11 aprile 2008, P.G. in proc. Scanziani, non massimate), le tre "fasce" contravvenzionali sopra indicate integrano fattispecie autonome di reato. Non si è in presenza, in altre parole, di una fattispecie "base", quella di cui al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, art. 186, comma 2, lett. a), e di circostanze aggravanti per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore ai limiti fissati alle lettere b) e c) del comma medesimo.
E' sufficiente in proposito osservare, pur dovendosi ammettere che i criteri di identificazione delle circostanze rispetto alle fattispecie autonome di reato pongono di solito problemi interpretativi di complessa soluzione (si veda in proposito il rilevante sforzo di sistemazione della materia compiuto da Cass. S.U. 10 luglio 2002, p.m. in proc. Fedi), che può darsi per acquisito che, ai fini dell'individuazione di una circostanza, condizione necessaria, seppur non sufficiente, è che la stessa si caratterizzi per la presenza di elementi "specializzanti" rispetto alla fattispecie "base".
Nel caso in esame, invece, è di tutta evidenza come non ricorra un rapporto di specialità tra le tre disposizioni.
Esse, disposte - come si è visto - in ordine crescente di gravità, modellata sul tasso alcolemico accertato, sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità.
Si tratta, dunque, di fattispecie autonome di reato, destinate a non subire, come tali, il "gioco" del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze che potrebbe vanificare l'applicazione del più rigoroso trattamento sanzionatorio introdotto per le violazioni di maggiore entità.
La conclusione sembra trovare conferma letterale anche nel riferimento, in relazione ad ognuna delle tre ipotesi, all'accertamento del "reato" quale presupposto perchè operi la conseguenza automatica della sospensione della patente di guida.
3.4. Ciò detto, non vi è ragione, tuttavia, di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche sopra ricordate (v. 3.1).
Le ragioni che legittimavano quell'orientamento interpretativo (principio del libero convincimento, assenza di prove legali e necessità che la prova non dipendesse dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono, invero, venute meno.
Il tasso alcolemico è elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e, come tale, è suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il sistema delle prove.
Una volta ammesso che, in linea di principio, lo stato di ebbrezza può desumersi da elementi sintomatici, è agevolmente intuibile che, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave, imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello di alcool nel sangue.
Del tutto ingiustificata è, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari nella sentenza impugnata.
4. La decisione impugnata va, in conclusione, annullata senza rinvio, limitatamente al reato anzidetto, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008

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