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(Sezione seconda, sentenza n. 1206/09; depositata il 19 gennaio) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 19-01-2009, n. 1206
Cass. civ. Sez. II, 19-01-2009, n. 1206
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di
Matera impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 213 del
2005 che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, Q.G.,
avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), elevata in data
(OMISSIS) dalla Polizia stradale di Matera, per la violazione dell'art.
142 C.d.S., comma 9, accertata mediante apparecchiatura telelaser
modello LTI 20-20.
L'opponente, a sostegno del
ricorso, invocava l'inidoneità dell'apparecchiatura ad effettuare in
modo certo e preciso il rilevamento automatico della velocità.
Il
Giudice di Pace riteneva il telelaser, modello LTT 20-20,
apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la
misurazione di velocità dei veicoli.
2. Parte
ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la
violazione e falsa applicazione dell'art. 345 reg. C.d.S..
3. Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
con richiesta di accoglimento del ricorso.
5.
Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto
il ricorso appare manifestamente fondato alla luce del ormai univoca
giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo
denominato "telelaser 20-20", conforme al modello omologato
(provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni
di efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni
dell'opponente), rispondente ai requisiti di cui all'art. 142 C.d.S. e
art. 345 relativo reg. C.d.S. e idoneo, con l'integrazione dei
verbalizzanti ai fini della identificazione del veicolo apparso sul
display, all'accertamento dell'eccesso di velocità.
In
tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: "non è necessario che
l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma
solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo
chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo
rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici
gestori ex art. 12 C.d.S. delle apparecchiature in questione".
Di
recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando
la questione dell'idoneità delle apparecchiature di rilevazione di
velocità telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, ha affermato che:
"In
tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di
apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante
telelaser, prevista dall'art. 142 C.d.S. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345,
deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia
stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede
privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità
al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato
abrogato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002
che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi
fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i
tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in
quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed
ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento
successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza
dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video".
In
definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che
l'art. 142 C.d.S. si limita a prevedere che possono essere considerate
fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'art.
345 reg. esec. C.d.S. dispone che le suddette apparecchiature, la cui
gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il
relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da
raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo
chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza
prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente
essere attestata la documentazione fotografica.
Conseguentemente
è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a
mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non
rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei
confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della
velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione
dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo
dal medesimo organo individuato.
Il Giudice di
Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non
risulta contestato e provato il difettoso funzionamento
dell'apparecchiatura.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.
Le
spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a
provvedere non avendo l'Amministrazione, rappresentata in quella sede
da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle
spese vive.
P.Q.M.
LA
CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta
dall'intimato.
Condanna la parte intimata alle
spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari
oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009
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