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l'azione promossa da pubblici dipendenti per
contrastare il mobbing operato nei loro confronti rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario - in base all'art. 63 del
decreto legislativo n. 165/2001 (cassazione sezioni unite civili n. 6058
del 13 marzo 2009, pres. carbone, rel. amoroso).
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 13-03-2009, n. 6058
Svolgimento del processo
1.
M.E. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel
corso del giudizio instaurato, innanzi al TAR Abruzzo, sezione di
L'Aquila, da M.G. ed altri, docenti ed assistenti presso la Direzione
Didattica di (OMISSIS), ove la ricorrente M.E., con sentenza della Corte
d'Appello, era stata reintegrata nell'incarico di direzione a tempo
determinato, chiedendo l'annullamento del provvedimento adottato
dall'Ufficio Scolastico Regionale per (OMISSIS), per asserita situazione
di incompatibilità ambientale pregiudizievole per la salute psico -
fisica dei docenti ed assistenti della Direzione Didattica.
La ricorrente chiede che le Sezioni Unite dichiarino che la competenza a decidere la causa appartiene al giudice ordinario.
Non hanno svolto alcuna difesa gli intimati.
2. Il P.G. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione dell'a.g.o..
Motivi della decisione
1.
La ricorrente deduce che alla stregua della disciplina in materia di
pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali - i quali non concretano procedura concorsuale ed i cui
destinatari non solo sono già in servizio, ma sono anche in possesso
della relativa qualifica professionale - conservano natura privata, in
quanto atti interni di organizzazione, anche dopo la riforma attuata con
la L. n. 145 del 2002, il cui art. 3, modificativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19,
adopera bensì la locuzione "provvedimento" riferita all'atto di
conferimento dell'incarico, ma significativamente non aggiungendovi il
predicato "amministrativo", presente invece in tutte le norme che
disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico; e che i predetti
atti mantengono la natura di determinazioni assunte
dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, come, a norma del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, al cui impianto la L. n. 145 del 2002 non ha apportato modifiche.
Deduce
inoltre la ricorrente che la causa petendi dell'instaurato giudizio
innanzi al giudice amministrativo concerne la tutela dell'integrità
fisica e morale asseritamente lesa da comportamenti del dirigente -
superiore gerarchico; quindi concerne la tutela di posizioni di diritto
soggettivo in materia di lavoro pubblico privatizzato, pienamente
assicurata in sede di giurisdizione ordinaria, con la disapplicazione
dell'atto e gli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario.
2. Il ricorso è fondato e va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La
controversia nel corso della quale è stato proposto il regolamento
preventivo di giurisdizione concerne l'annullamento del provvedimento di
reintegrazione nell'incarico di dirigente scolastico a tempo
determinato della Direzione Didattica di (OMISSIS) ed è stata promossa
dal personale docente ed assistenziale in servizio presso la stessa
della Direzione Didattica a tutela della loro integrità psico- fisica
che risulterebbe compromessa dall'attività asseritamente vessatoria
della dirigente reintegrata.
Occorre
considerare - come ha osservato il P.G. - che l'atto di reintegrazione
della dott.ssa M.E. nell'originaria sede di lavoro - quella di (OMISSIS)
- con l'incarico di dirigente scolastico è un atto interno di gestione
del rapporto di lavoro, assunto dall'Amministrazione con la capacità e i
poteri del datore di lavoro, nonchè con riferimento a un incarico
dirigenziale già in essere tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la
dott.ssa M. E..
Alla stregua criterio
dell'oggetto della controversia, ossia tenendo conto dell'intrinseca
consistenza della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio,
bisogna considerare attratte nella competenza del giudice ordinario
tutte le controversie che, pur avendo formalmente ad oggetto
l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento,
nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di
lavoro.
Questa Corte (Cass., sez. un., 8
novembre 2005, n. 21592) ha infatti ritenuto che in materia di lavoro
pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato
dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, risulta che solo
le controversie concernenti (secondo il criterio dell'oggetto della
controversia in base al quale non è sufficiente la mera impugnazione
dell'atto amministrativo) gli atti recanti le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi
dello stesso decreto, art. 2, comma 1 - quali atti presupposti, rispetto
a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei
confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di
interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente
dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del giudice
amministrativo, mentre resta irrilevante la loro incidenza riflessa
sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, ai
fini dell'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario, nonchè
l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso, atteso che le
questioni della legittimazione, processuale e sostanziale, e delle
condizioni dell'azione sono estranee all'area dei limiti esterni del
potere giurisdizionale e vanno risolte dal giudice munito di
giurisdizione.
Dal ricorso promosso dai
ricorrenti dinanzi al TAR emerge chiaramente che i sigg.ri M.G. ed altri
hanno inteso agire a tutela di una loro posizione di diritto
soggettivo, lamentando una condotta della dirigente concretizzante un
asserito comportamento vessatorio (mobbing) in loro danno.
In
proposito questa Corte (Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24625) ha
affermato che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e in
riferimento a questioni successive al 30 giugno 1998, qualora la
domanda, individuata sulla base dell'oggetto della controversia in
funzione della causa petendi, del dipendente pubblico miri alla tutela
di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro,
asseritamente violate da atti illegittimi, vessatori e discriminatori
(mobbing), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta
pure la domanda di risarcimento del danno da mobbing, atteso che, anche
se fosse qualificabile come responsabilità contrattuale (e non
extracontrattuale) le questioni concernono il periodo di lavoro
successivo al 30 giugno 1998.
Anche nella
specie i ricorrenti innanzi al TAR mirano alla tutela di posizioni
giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro, pretesamene
violate da un atto (la reintegrazione della d.ssa M.G. nella sede
originaria) che crea una situazione di disagio ed incompatibilità
ambientale, lamentando comportamenti, vessatori e discriminatori della
dirigente reintegrata.
Si ricade pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico privatizzato.
3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti.
Sussistono
giustificati motivi (natura e peculiarità della controversia) per
compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le
parti; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009
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