(Sezione seconda, ordinanza n. 28147/08; depositata il 25 novembre)
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CIRCOLAZIONE STRADALE - IMPUGNAZIONI MAT. CIV. - PROCEDIMENTO CIVILE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, Ord., 25-11-2008, n. 28147 |
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Biella con ordinanza 16/23 luglio 2007 dichiarava
inammissibile, perchè tardiva, l'opposizione proposta dall'odierno
ricorrente avverso il verbale di contestazione notificatogli il 7 aprile
2007, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla
polizia Municipale del Comune di Gaglianico.
L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 novembre 2007. Il Comune è rimasto intimato.
Il
giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto
per il procedimento in camera di consiglio, ritenendo sussistente la
manifesta infondatezza del ricorso. E' stata depositata memoria.
Giova premettere che il ricorso risulta ammissibile perchè avverso l'ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l'appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006,
che ha generalizzato Lo strumento dell'appello avverso le sentenze rese
dal giudice di pace, non ha modificato l'art. 23, comma 1.
Il
giudice di pace ha ritenuto che l'atto di opposizione fosse tardivo
perchè presentato il 4 giugno 2007 a fronte di notifica del verbale
avvenuta il 2 aprile 2007.
Parte ricorrente ha
dedotto che quest'ultima data non è stata oggetto di puntuale
accertamento mediante l'esame dell'avviso di ricevimento della notifica
del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante
convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso
dell'ente notificante. Ha chiarito di non essere stata in grado di
produrre la busta verde contenente il plico notificatole, andata
smarrita, e di essere entrata nel coacervo di migliaia di analoghe
contestazioni notificate in quei giorni ad altrettanti automobilisti dal
Comune di Gaglianico, Ha aggiunto di avere erroneamente indicato in
opposizione che la notifica era avvenuta il 2 aprile e di avere in
seguito verificato, grazie all'acquisizione dagli uffici postali di
"copia della situazione di spedizione", che la data esatta era invece il
7 aprile.
Dopo aver ripercorso la
giurisprudenza di legittimità in ordine agli obblighi di verifica della
data di effettiva notifica della contestazione, ha formulato rituale
quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Rivedendo
l'orientamento manifestato ex art. 380 bis c.p.c., questo collegio
ritiene che il ricorso sia fondato. Occorre dare seguito al principio,
già altre volte espresso da questa Corte, secondo il quale "in tema di
opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere
della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicchè al
fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è
tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato;
la
mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto
non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività
dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione
di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata "in limine
litis", ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1,
perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova
certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e
non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività.
Ne
consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della
mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e
diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della
tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con
sentenza, inammissibile." Nel caso in esame l'affermazione (che viene
dichiarata erronea) circa la data di ricevimento, pur avendo
probabilmente contribuito a indurre il giudice di pace ad emettere
l'ordinanza, non valeva ad attribuire certezza circa la intempestività
dell'opposizione, che non era documentalmente riscontrabile, in assenza
della busta recante il timbro con la data di consegna o altre utili
annotazioni. Sul giudice di pace gravava invece l'onere di convocare le
parti e verificare se il termine per l'opposizione era stato rispettato,
con riferimento alla data di effettiva consegna dell'atto opposto,
desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell'ordinanza
notificata o dall'avviso di ricevimento, che l'amministrazione era
tenuta a produrre.
A tale principio è ispirata
la sentenza delle Sezioni Unite numero 1006 del 2002 che così reca: la
legge limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso
in cui si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato
proposto oltre il termine stabilito. Tale accertamento positivo sulla
scorta di elementi documentali non era possibile nella specie e non
poteva essere sostituito da un elemento indiziario quale la
dichiarazione a sè sfavorevole proveniente dal difensore della parte.
Doveva infatti essere prima ricercata la certezza documentale,
facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica in possesso
dell'amministrazione.
Va quindi data positiva risposta al quesito del ricorrente, che assume l'illegittimità dell'ordinanza resa L. n. 689 del 1981,
ex art. 23, comma 1, senza avere preventivamente valutato l'avviso di
ricevimento del verbale di contestazione notificato alla parte
sanzionata.
Discende da quanto esposto
l'accoglimento del ricorso. La ordinanza va cassata e la cognizione
rimessa ad altro giudice di pace di Biella per lo svolgimento
dell'opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie
il ricorso, Cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di
pace di Biella, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008
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venerdì 12 settembre 2014
Cassazione: Multe, sì al ricorso di legittimità se il Gdp dichiara inammissibile l'opposizione alla sanzione Fattispecie indenne dalla riforma che ha generalizzato lo strumento dell'appello contro le decisioni del giudice di pace. E senza la ricevuta della notifica al trasgressore non si può dichiarare la tardività dell'impugnazione
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