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(Sezione quarta, sentenza n. 8805/09; depositata il 26 febbraio) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 11-02-2009) 26-02-2009, n. 8805
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 11-02-2009) 26-02-2009, n. 8805
Svolgimento del processo
1.
Il 29 maggio 2008 il G.I.P. del Tribunale di Firenze - cui gli atti
erano stati rimessi a seguito di richiesta, alla quale il P.M. aveva
espresso parere favorevole, da parte dell'indagata di definizione del
procedimento ex art. 162 c.p. - assolveva M. J.L. da imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., perchè il fatto non sussiste.
Rilevava il giudice che:
-
nella specie, era stato accertato un tasso di alcolemia di 0,8 mg./l.,
con "misurazione mediante etilometro sul posto, cioè sulla strada";
-
"tale forma, che corrisponde a quella regolata dall'art. 186 C.d.S.,
comma 3 ... non costituisce prova valida dell'esistenza del reato",
giacchè il comma 6, della stessa disposizione di legge prescrive che,
"qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 (quindi non del comma
3) risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di
ebbrezza ...";
- dopo la novella legislativa di cui al D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, "non ha più efficacia probatoria il ricorso ai c.d. elementi sintomatici esteriori dello stato di ebbrezza ...";
- in tal senso indurrebbe anche il testo della Raccomandazione (OMISSIS), alla cui attuazione obbediva la normativa nazionale;
- "... quanto considerato trova applicazione ex art. 2 c.p.,
comma 2, in quanto l'accertamento mediante etilometro sul posto è
avvenuto prima delle modifiche legislative" e "impone di assolvere ex art. 129 c.p.p.,
l'imputata perchè il fatto non sussiste, essendo mancata la prova
dell'elemento costitutivo del tasso alcolemico". 2.0 Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, denunziando il vizio di violazione di legge.
Deduce
che "il G.I.P. cade ... nell'equivoco di considerare l'etilometro tra
gli apparecchi di cui al comma 3 ...". In realtà, "il comma 4 prevede la
facoltà ... di effettuare l'accertamento 'con strumenti e procedure
determinati dal regolamento, anche mediante accompagnamento del
conducente del veicolo presso l'ufficio o comando più vicino: ciò ove
ricorra una delle ipotesi alternativamente enunciate: a) gli
accertamenti di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo; b) in ogni
caso di incidente; c) 'quando si abbia altrimenti motivo di ritenere lo
stato di ebbrezza", sicchè "gli accertamenti strumentali di cui al comma
3 sono utili ma non indispensabili per sottoporre il conducente a
quelli previsti dal comma 4" e "questi ultimi possono essere eseguiti
anche laddove lo stato di ebbrezza risulti altrimenti ..."; inoltre,
"gli stessi accertamenti di cui al comma 4 possono essere eseguiti sul
posto, la conduzione nell'ufficio o comando essendo solo eventuale
(anche accompagnandolo)" e "gli strumenti e le procedure per
l'esecuzione di essi sono determinati dal Regolamento": quest'ultimo,
all'art. 379, prevede, appunto, l'uso dell'etilometro, che "è cosa
diversa dagli apparecchi portatili previsti dal comma 3 ...". 2.1 Il
P.G. in questa sede requirente, dopo aver ritenuto "corrette e
condivisibili" le argomentazioni del ricorrente, ha dedotto che,
"peraltro, l'annullamento deve essere disposto perchè la sentenza,
pronunciata a norma dell'art. 129 c.p.p., nel corso delle
indagini preliminari e precisamente del procedimento disciplinato
dall'art. 141 disp. att. c.p.p., presenta indubbi profili di abnormità",
avendo il giudice, in sostanza, fatto governo dell'art. 129 c.p.p.,
che "riguarda il vero e proprio processo", nel corso del procedimento,
"durante le indagini preliminari, che appartengono alla fase anteriore"
al processo stesso.
Motivi della decisione
3.0
Tale ultimo rilievo del P.G. requirente (che è d'uopo esaminare per
primo, per l'evidente carattere di pregiudizialità che l'investe) è
fondato.
Invero, il momento applicativo dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità è fissato dall'art. 129 c.p.p. in "ogni stato e grado del processo", non del procedimento:
esso,
quindi, si colloca nel vero e proprio processo, quale esercizio della
giurisdizione, non anche nel corso delle indagini preliminari, che
riguardano, invece, la fase anteriore al processo, nella quale trova
applicazione il diverso istituto dell'archiviazione (così già Cass.,
Sez. 1^, 1.2.1991, n. 5755, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a
quella che qui occupa, cioè di richiesta al G.I.P. di accoglimento
della domanda di oblazione proposta dall'imputato e di proscioglimento
di quest'ultimo per uno dei motivi di merito di cui all'art. 129 c.p.p.; cfr. anche Cass., Sez. 5^, 12.1.2000, n. 111; id., Sez. 5^, 12.11.1996, n. 4903; id., Sez. 6^, 19.10.1990, n. 2702).
Deve,
perciò, convenirsi che la sentenza impugnata "presenta indubbi profili
di abonormità", che ne impongono l'annullamento, come deduce il
requirente: è consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, difatti,
che è affetto da abnormità, tra l'altro, il provvedimento che, pur
essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al
di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole
limite.
3.1 Tanto rende assorbito l'esame del
merito del ricorso, peraltro egualmente fondato. Può, invero, al
riguardo, ancorchè ultroneamente, osservarsi che la voluntas legis
appare certamente evincibile dal dettato della norma nel senso indicato
dal ricorrente.
Infatti - come fondatamente
quest'ultimo deduce -, dopo aver genericamente evocato all'art. 186
C.d.S., comma 3, la possibilità di sottoporre i conducenti "ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili", il comma 4 della stessa norma richiama
espressamente la possibilità "di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento", "quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo" (nonchè "in
ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool ..."). Poichè, dunque,
gli accertamenti di cui al comma 4, da eseguire "con strumenti e
procedure determinati dal regolamento", possono intervenire "dopo gli
accertamenti qualitativi di cui al comma 3", tra gli strumenti relativi
ai distinti accertamenti non può esservi un rapporto di identificazione,
ma solo di preliminarietà (dei primi rispetto ai secondi) e viceversa
di successività, o di alternatività. In sostanza, una volta che si sia
proceduto ad accertamenti qualitativi non invasivi anche "attraverso
apparecchi portatili" (comma 3), è possibile, poi, il successivo
accertamento quantitativo "con strumenti e procedure determinati dal
regolamento" (comma 4): e dunque gli "apparecchi portatili" di certo non
si identificano tout court con gli "strumenti e procedure determinati
dal regolamento".
Sorregge tale divisamente
anche la considerazione che il comma 3 della norma prevede solo "la
facoltà" per gli organi di Polizia stradale di procedere a quei
preliminari accertamenti qualitativi non invasivi; ed il comma 4 prevede
"l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento"
non solo nel caso che gli accertamenti di cui al comma 3 abbiano dato
esito positivo, ma, come s'è detto, direttamente e senz'altro anche "in
ogni caso di incidente ovvero quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica
...".
In tal senso sono anche le indicazioni
esplicative e pragmatiche di cui alla Circolare (OMISSIS) del Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che, ai punti 2.1 e
2.2, a proposito degli "accertamenti preliminari" e delle
"caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti
preliminari", giustamente reca: "Al solo scopo di acquisire elementi
utili per motivare l'obbligo di un controllo con l'etilometro, la nuova
disposizione ... stabilisce che gli organi di polizia stradale possano
sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o
a prove, anche attraverso apparecchi portatili...; la norma ha
l'evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per
incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate
... Garantendo il carattere non invasivo dell'esame e la riservatezza
personale, la gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia. E' infatti
consentito effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi
portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si
accompagni alla quantificazione del valore. Occorre precisare che per
tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta
omologazione secondo le procedure previste dall'art. 379 reg. C.d.S..
... L'esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non
costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato in stato di
ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento
tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di
certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue".
Nè
a diversa conclusione sul punto può indurre il rilievo che
l'accertamento di cui al comma 4, "con strumenti e procedure determinati
dal regolamento", avvenga "sul posto, cioè sulla strada", come, nella
specie, riporta il provvedimento impugnato:
l'accompagnamento
"presso il più vicino ufficio o comando" (indicato nello stesso comma
4) non ha connotazioni di necessità ed indispensabilità, come è
dimostrato dalla espressione "anche" ivi contenuta, sicchè, in
definitiva nulla osta a che anche l'accertamento "con strumenti e
procedure determinati dal regolamento" possa avvenire "sul posto, cioè
sulla strada", ed anche senza procedere ad accertamenti preliminari
"qualitativi" (non quantitativi) non invasivi.
Se,
dunque, il discrimine tra i due tipi di accertamento e procedure
(contemplati rispettivamente dal comma 3 e 4) è, piuttosto, come deve
ritenersi, la sussumibilità o meno di essi in previsioni e
determinazioni regolamentari e nel conseguente valore dei risultati
rispettivamente acquisibili (solo preliminari e qualitativi i primi,
definitivamente legali e quantitativi i secondi), è dirimente
considerare che, com'è ben noto, l'accertamento mediante l'apparecchio
etilometro è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 379 reg.
C.d.S., di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:
tale
accertamento, quindi, rifluisce nella previsione del comma 4 della
norma incriminatrice, richiamato dal comma 6 a comprova dello stato di
ebbrezza.
Può soggiungersi, infine, che, sotto
altro profilo, non è condivisibile l'affermazione contenuta nel
provvedimento impugnato, secondo cui dopo la novella legislativa di cui
al D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in L. 2 ottobre 2007, n. 160 (e prima ancora al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in L. 1 agosto 2003, n. 214),
"non ha più efficacia probatoria il ricorso ai c.d. elementi
sintomatici esteriori dello stato di ebbrezza ..."; al riguardo ha già
avuto occasione questa Suprema Corte di rilevare che anche dopo le
intervenute modifiche legislative l'accertamento dello stato di ebbrezza
può esser tratto da circostanze sintomatiche a tanto inducenti, che
comportano, in mancanza di altri decisivi elementi e per il principio
del favor rei, la riconducibilità del reato alla previsione dell'art.
186 C.d.S., comma 2, lett. a), (cfr. ex ceteris Cass. Sez. 4^, 3.6.2008,
n. 26132).
4. Il provvedimento impugnato va,
dunque, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale
di Firenze per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti di Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009
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