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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 13-01-2009, n. 551
Cass. civ. Sez. II, 13-01-2009, n. 551
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
B.G.
impugna per cassazione la sentenza 3.11.05 n. 5899 con la quale il
G.d.P. di Bologna ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il
verbale n. (OMISSIS) redatto nei suoi confronti il (OMISSIS) dalla
polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul
marciapiedi di (OMISSIS).
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale
conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta
infondatezza.
Il Collegio, condividendo
precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass.
26.1.05 n. 1565, 7.4.05 n. 7336, 17.2.06 n. 18186, 27.7.07 n. 16777 e
recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10.11.08) ritiene di non
poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G..
Nè
ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio,
la cui l'inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga
che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1 ovvero
che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata,
nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove,
per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti
aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può
pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel
caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la
manifesta infondatezza, e viceversa (e pluribus, Cass. 11.6.05 n. 12384,
3.11.05 n. 21291 SS.UU.)).
La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132,
ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei
parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".
Al
medesimo art. 17, comma 133, poi dispone che "le funzioni di cui al
comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con
le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle
corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c)".
La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133,
si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai
sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. c),
e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonchè
di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c.,
sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco
previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali,
nell'ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133"
(comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere
conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei
casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c) e comma 2, lett. d)" (comma 3).
Il
legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del
traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a
parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito
con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente
pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti
privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della
pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in
considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e
parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).
Inoltre,
con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha
impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia
probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c..
L'art.
17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere
eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che,
sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non
compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente
attribuite (art. 12, C.d.S.), vengono con provvedimento del sindaco
legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di
violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa,
deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7.4.05 n. 7336
cit.).
Il legislatore, evidentemente conscio
di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di
puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici
di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di
sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poichè la
loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire
la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad
evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei
centri abitati.
In tal senso, è significativo
che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a
disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti
dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), ed) (art. 68, comma 3, cit.),
ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in
seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata"
dei veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla L. n. 488 del 1999, art. 68,
costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree
oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di
"circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico"
attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.
Ne
consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra
categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare
violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni
concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività
svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto
pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto
esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o
limitino.
Laddove, invece, le violazioni
consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di
un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area
in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi
pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli
agenti di cui all'art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del
traffico, di cui alla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, comma 133.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.
Peraltro,
non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo
dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è
stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai
sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa
può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la
condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di
merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
accoglie
il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione
opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di
lite, che liquida, per il primo grado, in Euro 700, di cui Euro 600 per
onorari e, per il grado di legittimità, in Euro 500, di cui Euro 400 per
onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009
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