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venerdì 12 settembre 2014

Cassazione: È concussione se il poliziotto chiede favori sessuali all'extracomunitaria "irregolare" Nel termine "utilità" ex 317 Cp rientra tutto ciò che rappresenta un vantaggio oggettivamente apprezzabile, consistente sia in un dare che in un fare. E il sesso è un vantaggio per il funzionario che ne ottiene la promessa o l'effettiva prestazione



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(Sezione sesta, sentenza n. 9528/09; depositata il 3 marzo)
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 09-01-2009) 03-03-2009, n. 9528
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la penale responsabilità di R.R., Ru.
V. e A.A., rispettivamente:
il R.:
a)-b)- per i delitti ex artt. 81 cpv., 317 e 519 c.p. (continuata induzione di straniera extracomunitaria a prestazioni sessuali, mediante abuso di qualità e poteri di assistente della polizia di Stato in servizio presso l'ufficio stranieri della Questura di (OMISSIS));
il Ru.:
c)-d)- per i delitti ex artt. 81 cpv., 317 e 519 c.p. (continuata induzione di due straniere di nazionalità brasiliana a prestazioni sessuali, mediante abuso di qualità e poteri di assistente della polizia di Stato in servizio presso l'ufficio stranieri della Questura di (OMISSIS));
l' A.:
f)- per il delitto ex artt. 110 e 479 c.p. (concorso in apposizione su passaporti di straniere extracomunitarie di date false con timbri datari della Polaria di Capodichino).
2.- Propongono ricorso per cassazione i prevenuti.
3.- Il R. (con due atti di ricorso) deduce:
a.- violazione di legge, in relazione all'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni predibattimentali della cittadina extracomunitaria presunta vittima degli abusi, stante la non imprevedibilità della sua successiva irreperibilità;
b.- violazione dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) in relazione all'assunzione testimoniale del teste C., ausiliario del P.M.;
c- violazione dell'art. 500 c.p.p., in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali contestate ai testi B., P. e Ag.;
d.- violazione dell'art. 317 c.p., in relazione alla ritenuta riconducibilità nel campo di applicazione di tale norma delle prestazioni sessuali ipoteticamente pretese dal p.u. (e non suscettibili di valutazione economica) e all'assenza di qualsiasi prova di coartazione della presunta vittima;
e.- violazione dell'art. 15 c.p., in relazione al ritenuto concorso formale con il delitto ex art. 317 c.p. di quello ex art. 519 c.p., chiaramente ricompreso nel primo;
f- vizio di motivazione, in relazione alla valutazione del materiale probatorio, condotta senza tenere adeguato conto delle molteplici ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni della cittadina extracomunitaria presunta vittima degli abusi;
g.- vizio di motivazione sulla misura della pena.
4.- Il Ru. deduce:
a.- vizio di motivazione, in relazione alla valutazione del materiale probatorio, condotta senza tenere adeguato conto dell'assenza, alla stregua delle dichiarazioni rese dalle cittadine extracomunitarie presunte vittime degli abusi, di elementi indicativi di qualsiasi condotta di violenza o abuso da parte del p.u.;
b.- vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla possibile qualificazione del fatto sub specie del delitto ex artt. 322 e 319 c.p.;
c- violazione dell'art. 15 c.p., in relazione al ritenuto concorso formale con il delitto ex art. 317 c.p. di quello ex art. 519 c.p., chiaramente ricompreso nel primo.
5.- L' A. deduce vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla valutazione del materiale probatorio, condotta travisando i dati reali e omettendo di esaminare i rilievi formulati nell'atto di appello, e alla negata ammissione del mezzo di prova costituito dalla fonoregistrazione di dichiarazioni del coimputato (poi deceduto) S..

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.
Iniziando da quello del R., in ordine ai vari motivi dedotti si osserva quanto segue.
Sulla denunciata violazione di legge relativa all'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa Q.E., si assume nel ricorso che la successiva irreperibilità della donna, integrante la irripetibilità dell'atto posta a giustificazione della sua acquisizione, non può essere considerata un fatto anteriormente imprevedibile (secondo quanto prescritto dalla citata norma codicistica), posto che essa, quando venne assunta, era una straniera extracomunitaria (colombiana) priva di stabile insediamento nel territorio nazionale, che, oltretutto, aveva espressamente dichiarato che avrebbe lasciato definitivamente l'Italia alla scadenza del permesso di soggiorno, di cui era munita.
Nella sentenza impugnata l'eccezione è stata respinta sul rilievo che non basta a far ritenere la successiva irreperibilità di un soggetto la mera condizione di straniero extracomunitario, tant'è che nella specie le altre extracomunitarie coinvolte nelle vicende oggetto di causa sono state regolarmente rinvenute e della stessa Q. si è appurato che era comunque rimasta in Italia per molti anni dopo la scadenza del permesso di soggiorno.
Premesso, da un lato, che l'acciaiata irreperibilità sopravvenuta del dichiarante configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111 Cost., comma 5, (Cass. sent. 10.12.2004 n. 5821, Alfieri e, in obiter, Corte Cost. ord. 22.11.2001 n. 375), e non determina, quindi (al di fuori del caso in cui ne risulti la derivazione dalla volontà di sottrarsi all'esame, la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni a sensi dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, (Cass. sent.
20.06.2006 n. 23571, Ogaristi), e, dall'altro, che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti anteriormente al dibattimento, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. sent.
23.10.2002 n. 42926, Manazza), si osserva che la surriportata motivazione resa dalla Corte di merito non è affetta da illogicità e appare in linea con vari precedenti di questa Corte (oltre alla sentenza già citata, v. sent. 13.10.2005 n. 40957, Benkhalek; sent.
08.06.2007 n. 33785, De Lus Santos).
Nè a diverse conclusioni può indurre la circostanza che la Q. avesse dichiarato che avrebbe lasciato definitivamente l'Italia alla scadenza del permesso di soggiorno, posto che - a prescindere dal fatto che questo poi non avvenne - la dichiarata intenzione dello straniero extracomunitario di non restare nel nostro Paese dopo la scadenza del permesso di soggiorno non implica nè giustifica certo per sè la previsione che ne diverrà ipso facto impossibile la futura assunzione, tenuto conto in particolare della disciplina di cui agli artt. 727 e 729 c.p.p..
Non sussiste poi la denunciata violazione dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) in relazione all'assunzione testimoniale del teste C., per la dedotta incompatibilità con la sua veste di ausiliario del P.M..
Nella sentenza impugnata l'eccezione è stata respinta sul rilievo che l'assunzione de qua è stata correttamente circoscritta alle sole domande attinenti all'attività di indagine svolta dal C..
Premesso che è generica e puramente assertiva l'obiezione per cui non sarebbe possibile fare distinzioni in ordine alle due fonti di cognizione del teste, rilevasi che la motivazione resa dalla Corte di merito appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la disposizione contenuta nell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d), che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari dell'autorità giudiziaria nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (Cass. sent. 29.02.2008 n. 17335, Venosa; sent.
03.11.2005 n. 44962, Ruberto; 25.03.2005 n. 11924, Spagnolo).
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 500 c.p.p., in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali contestate ai testi B., P. e Ag., la Corte di merito, richiamando anche i rilievi del primo giudice, ha adeguatamente chiarito le ragioni per cui le stesse, precise, dettagliate e non coartate, rendano non credibili, a sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 2, le deposizioni negatone rese in dibattimento dai predetti testi.
Sul piano del diritto sostanziale, è stato chiarito in giurisprudenza che, in tema di concussione, il termine "utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune;
ne deriva che i favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione Cass. SS.UU sent. 11.05.1993 n. 7, Romano; Cass. sent 03.03.1998 n. 4317, Clarucci).
Circa poi la contestazione del ritenuto concorso formale fra il delitto ex art. 317 c.p. e quello ex art. 519 c.p. (vecchio testo), deve rilevarsi che non è ravvisabile fra le relative fattispecie astratte un rapporto di genere a specie.
In ogni caso, la specialità sarebbe reciproca o bilaterale, presentando l'art. 317 c.p. l'elemento specializzante della qualità del soggetto attivo e l'art. 519 c.p. (vecchio testo) quello dello oggetto materiale della condotta.
Quest'ultima, inoltre, lede all'evidenza, nella sua unitarietà, due diversi beni giuridici, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, e cioè il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale (cfr. in termini Cass. sent. 20.11.2007 n. 1815, Rizza).
Venendo ora al denunciato vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio, siccome condotta in particolare senza tenere adeguato conto delle molteplici ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni della straniera extracomunitaria presunta vittima degli abusi, si osserva che la Corte di merito, anche attraverso il richiamo alla pronuncia di prime cure, ha reso una illustrazione logica e compiuta delle ragioni della confermata responsabilità dell'imputato, facendo in particolare riferimento alle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, corredate da un riscontro documentale (relativo alla sua convocazione notturna in Questura in coincidenza con l'epoca della seconda riferita violenza) e da riscontri orali (in particolare le dichiarazioni del C. e dello Sc.).
Alle obiezioni circa il mancato riscontro della descrizione, fatta dalla Q., dei luoghi in cui sarebbero avvenuti i fatti, i giudici di merito hanno risposto col ragionevole richiamo alla situazione di tensione e disorientamento in cui si trovava la donna e alla facilità per il R., data l'ora notturna e la dimestichezza del posto, di reperire un posto, negli Uffici della Questura, ove appartarsi brevemente e riservatamente con la ragazza.
Nè la credibilità della Q. può ritenersi incrinata da eventuali imprecisioni circa l'epoca del primo episodio di violenza.
Quanto alla sussistenza degli estremi della concussione, va precisato in diritto che:
elemento essenziale della fattispecie criminosa in esame è l'abuso di potere, per effetto del quale la volontà del soggetto passivo si determina sotto l'influenza del c.d. metus publicae potestatis (Cass. 10.10.1979, Biagetti), il quale deve consistere non nella generica posizione di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale, ma bensì nel concreto abuso della veste pubblica, idoneo a far sì che la indebita promessa o dazione da parte del privato sia collegata alla pressione ad esso abuso connessa (Cass. 20.11.2003 n. 6073, Filippi) e alla correlata posizione non paritaria con il pubblico ufficiale e, quindi, di soggezione nei suoi confronti in cui il privato si sia venuto a trovare (Cass. 18.04.1994, Russo);
le modalità del comportamento concussorio sfuggono alla possibilità di una rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate regole comunicative (Cass. 17.01.1994, Lentini), potendo lo stesso estrinsecarsi attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito (Cass. 22.10.1997, Nicolazzi), che sia comunque in grado, tenuto conto anche delle particolari condizioni in cui si svolge, di turbare o diminuire la libertà psichica del soggetto passivo che ne sia destinatario (Cass. 13.11.1986, Grimaudo), indipendentemente dalla verifica della sua idoneità potenziale a produrre i medesimi effetti nei confronti di qualsiasi altro soggetto (Cass. 09.02.1996, Fatone);
l'elemento discriminante della concussione rispetto alla corruzione è costituito dalla presenza, nella prima, di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale, condizionate la volontà del privato (Cass. 03.11.2003 n. 4898, PG c. Di Giacomo), per effetto della quale quest'ultimo versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, mentre nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità (Cass. 01.02.1993, Cardillo), accordandosi, con manifestazioni di volontà convergenti, sul pactum sceleris (Cass. 13.01.2000, PG c. Lattanzio);
analogamente, il delitto punito dagli artt. 56 e 317 c.p. si distingue da quello previsto dall'art. 322 c.p., comma 4 per il fatto che nel primo la condotta del pubblico ufficiale è astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se poi - per particolare resistenza o forza del soggetto passivo - tale risultato non si produce, mentre il secondo reato concerne le condotte del pubblico ufficiale dalle quali esula ogni significato di costrizione o di induzione nei confronti del privato (Cass. 25.02.1994, Fumarola);
la circostanza che l'atto, oggetto del mercimonio, del pubblico ufficiale sia illegittimo e contrario ai doveri di ufficio non comporta per sè la degradazione del titolo del reato da concussione in corruzione, neppure quando il soggetto passivo versi già in illecito e sia consapevole dell'illegittimità dell'atto, posto che ciò che occorre e basta ai fini della sussistenza della concussione è che rimanga inalterata la posizione di preminenza prevaricatrice del pubblico ufficiale sull'intimorita volizione del privato (Cass. 01.02.1993, Cardillo), indotta dall'abuso delle qualità o delle funzioni del primo (Cass. 09.03.1984, Avalle), tale da escludere che la volontà del secondo si sia liberamente determinata (Cass. 04.05.1983, Alfonso).
Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei su enunciati principi, ravvisando, nella relazione fra la Q., straniera extracomunitaria munita di permesso di soggiorno turistico, sorpresa a lavorare in un locale notturno in violazione della normativa di legge, e il poliziotto dell'Ufficio stranieri, addetto alla verifica della regolarità della posizione della donna, il quale, al fine di evitare problemi, le sollecita, nei locali della Questura e in un contesto di risaputi frequenti atteggiamenti "disinvolti" da parte degli agenti addetti all'Ufficio predetto, delle prestazioni sessuali, una situazione di palese squilibrio prevaricatorio, tale da determinare nella donna uno stato di soggezione idoneo a condizionarne la volontà.
Quanto infine alla doglianza sulla misura della pena, rilevasi che la stessa è generica e censura un punto della decisione, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove - come appunto nel caso di specie (v. il richiamo alla estrema gravità) - corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all'art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
Passando ad esaminare i motivi dedotti nel ricorso del Ru., può anzitutto farsi richiamo, per quanto concerne l'eccezione relativa al ritenuto concorso formale del delitto ex art. 317 c.p. con quello ex art. 519 c.p. (vecchio testo) e i criteri distintivi fra la concussione e i reati corruttivi di cui agli artt. 319 e 322, ai rilievi svolti su tali temi in sede di esame del ricorso del R..
Focalizzando dunque l'attenzione sul denunciato vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio, siccome condotta senza tenere adeguato conto dell'assenza, alla stregua delle dichiarazioni rese dalle cittadine extracomunitarie presunte vittime degli abusi, di elementi indicativi di qualsiasi condotta di violenza o abuso da parte del p.u., si osserva quanto segue.
I giudici di merito hanno dato correttamente atto che le due straniere extracomunitarie (brasiliane) non hanno parlato di esplicite minacce da parte del Ru., agente addetto all'Ufficio stranieri della Questura di (OMISSIS).
Cionondimeno, in considerazione del contesto in cui si svolsero i fatti (risultante dalle dichiarazioni del C., dello Sc. e di D.F.), della situazione in cui le due donne si trovavano (munite di permesso di soggiorno turistico, lavoravano irregolarmente in un locale notturno), e di quanto riferito da una delle due donne, M.P.G., in ordine alla circostanza che aveva dovuto acconsentire a un rapporto sessuale con il Ru., con il quale, una volta regolarizzata la sua posizione, chiarì che non intendeva avere rapporti diversi da quelli di amicizia, nonchè del carattere eccessivamente compiacente e, come tale sospetto e contraddittorio (la conclamata integrità del Ru. si scontrava con l'atteggiamento "benevolo" che egli aveva avuto con lei), della deposizione resa dall'altra donna, D.S. S.S., la Corte d'appello ha ravvisato, nella situazione determinatasi fra le due donne e il poliziotto dell'Ufficio stranieri, addetto alla verifica della regolarità della loro posizione, il quale le invita, dopo averle sorprese a lavorare irregolarmente in un locale notturno, a concedergli i loro favori sessuali, un implicito ma univoco atteggiamento intimidatorio da parte del p.u., esercitato da una posizione di evidente supremazia, tale da determinare nelle donne uno stato di soggezione idoneo a condizionarne la volontà.
Tale conclusione appare scevra da illogicità e conforme al surriportato orientamento di giurisprudenza, secondo il quale il comportamento concussorio può estrinsecarsi attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito, che sia comunque in grado, tenuto conto anche delle particolari condizioni in cui si svolge, di turbare o diminuire la libertà psichica del soggetto passivo che ne sia destinatario.
Venendo da ultimo ai motivi dedotti nel ricorso dell' A., deve rilevarsi che:
la Corte d'appello ha reso idonea motivazione in ordine alla negata ammissione del mezzo di prova costituito dalla fonoregistrazione di dichiarazioni del coimputato (poi deceduto) S., col riferimento alla non necessità di tale mezzo, a fronte delle risultanze provenienti da testi presenti e della non presenza ai fatti del prefato coimputato;
la ricostruzione del fatto addebitato al prevenuto e degli elementi comprovanti la sua sicura responsabilità è stata operata dalla Corte territoriale attraverso un'analisi e valutazione precisa e logica delle deposizioni dei testi ru., Ma., Ca. e Fa., dalla quale emergeva sia la falsità della data apposta su due passaporti di extracomunitari (v. in particolare la deposizione Fa.), sia la consapevole, anche se sofferta, partecipazione al fatto, come autore materiale, dell' A. (già controllato, unitamente al superiore Pe., di cui era autista, nell'ambito di accertamenti su attività dirette a favorire l'ingresso in Italia di extracomunitarie da inserire nei locali notturni);
a fronte della detta ricostruzione sono stati eccepiti genericamente errori di lettura e interpretazione delle risultanze processuali e omissioni di esame dei motivi di appello.
Deve in chiusura puntualizzarsi che per nessuno dei reati per cui è stata confermata la responsabilità degli imputati è maturato il periodo massimo di prescrizione, da calcolarsi (in relazione all'epoca di emissione della pronuncia di prime cure) a sensi della disciplina previdente a quella introdotta dalla L. n. 251 del 2005, dovendo al riguardo tenersi conto delle numerose sospensioni del termine verificatesi nel corso sia del giudizio di primo grado che di quello di appello.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009

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