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venerdì 12 settembre 2014

Cassazione: Rischia il carcere chi partecipa ad una gara di velocità non autorizzata tra due auto. Parola di Cassazione. La Corte, infatti, occupandosi della vicenda relativa ad un automobilista sorpreso a gareggiare con un'altra auto, ha richiamato l'attenzione sull'articolo 141 del codice della strada. Disattendendo le tesi della difesa i supremi Giudici (Sentenza n.7294/2009) hanno chiarito che la legge 1 agosto 2003 n.214 (che ha convertito il decreto legge 151 del 2003) ha modificato la disciplina sanzionatoria delle condotte di partecipazione a gare di velocità. In sostanza la gara in velocità tra due auto, che in precedenza era punita con una sanzione amministrativa, va ora considerata un delitto. La nuova disciplina ha infatti introdotto gli articoli 9 bis e 9 ter del codice della strada. L'art. 9 ter, in particolare punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore. Pene ancora più severe sono previste dall'art. 9 bis per chi organizza le competizioni



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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 22-01-2009) 19-02-2009, n. 7294

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di M. S. in ordine al reato di cui all'art. 141 C.d.S. per aver partecipato ad una gara di velocità tra due auto.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo tre motivi. Con il primo si prospetta che il reato in questione è stato trasformato in illecito amministrativo. Con il secondo si lamenta che senza ragione è stato nominato all'imputato un difensore di ufficio a seguito di erroneo accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario in ordine all'impossibilità di eseguire la notificazione presso il difensore di fiducia. Con il terzo motivo, infine, si deduce mancanza di motivazione sul fatto.
3. Il reato è estinto per prescrizione. L'illecito risale al (OMISSIS) e costituiva, all'epoca del fatto, una contravvenzione;
sicchè è ampiamente decorso il termine di quattro anni e sei mesi, pur considerando la sospensione disposta nell'udienza del 21 maggio 2006.
Alla luce delle acquisizioni fattuali descritte in sentenza non vi sono le condizioni di evidenza della prova per emettere una sentenza liberatoria nel merito. Parimenti non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Infatti, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la L. 1 agosto 2003, n. 214 che ha convertito il D.L. n. 151 del 2003 ha modulato la disciplina sanzionatoria delle condotte di partecipazione a gare di velocità. La nuova disciplina, infatti, introducendo gli artt. 9 bis e 9 ter C.d.S., ha trasformato in delitti l'organizzazione di competizioni non autorizzate con veicoli a motore e la partecipazione alle stesse (art. 9 bis), nonchè la partecipazione a gare di velocità non organizzate (art. 9 ter), come già ritenuto da questa suprema corte (Cass. 4^, 3/7/2007 Rv.
237781); ed ha invece trasformato in illeciti amministrativo le condotte; residuali afferenti alle gare di velocità, attraverso la riscrittura dell'art. 141 richiamato C.d.S., comma 9. Ne consegue che, poichè la vicenda in esame riguarda una gara di. velocità tra due auto, essa configura l'illecito di cui al richiamato art. 9 ter;
e trova applicazione, per il principio del favor rei, la previgente disciplina legale che, come si è accennato, configurava un illecito contravvenzionale.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009

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