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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 22-01-2009) 19-02-2009, n. 7294
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il
Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di M. S. in ordine al
reato di cui all'art. 141 C.d.S. per aver partecipato ad una gara di
velocità tra due auto.
2. Ricorre per
cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo tre motivi. Con il
primo si prospetta che il reato in questione è stato trasformato in
illecito amministrativo. Con il secondo si lamenta che senza ragione è
stato nominato all'imputato un difensore di ufficio a seguito di erroneo
accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario in ordine
all'impossibilità di eseguire la notificazione presso il difensore di
fiducia. Con il terzo motivo, infine, si deduce mancanza di motivazione
sul fatto.
3. Il reato è estinto per prescrizione. L'illecito risale al (OMISSIS) e costituiva, all'epoca del fatto, una contravvenzione;
sicchè
è ampiamente decorso il termine di quattro anni e sei mesi, pur
considerando la sospensione disposta nell'udienza del 21 maggio 2006.
Alla
luce delle acquisizioni fattuali descritte in sentenza non vi sono le
condizioni di evidenza della prova per emettere una sentenza liberatoria
nel merito. Parimenti non può essere accolta la tesi difensiva secondo
cui il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Infatti,
contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la L. 1 agosto 2003, n. 214 che ha convertito il D.L. n. 151 del 2003
ha modulato la disciplina sanzionatoria delle condotte di
partecipazione a gare di velocità. La nuova disciplina, infatti,
introducendo gli artt. 9 bis e 9 ter C.d.S., ha trasformato in delitti
l'organizzazione di competizioni non autorizzate con veicoli a motore e
la partecipazione alle stesse (art. 9 bis), nonchè la partecipazione a
gare di velocità non organizzate (art. 9 ter), come già ritenuto da
questa suprema corte (Cass. 4^, 3/7/2007 Rv.
237781);
ed ha invece trasformato in illeciti amministrativo le condotte;
residuali afferenti alle gare di velocità, attraverso la riscrittura
dell'art. 141 richiamato C.d.S., comma 9. Ne consegue che, poichè la
vicenda in esame riguarda una gara di. velocità tra due auto, essa
configura l'illecito di cui al richiamato art. 9 ter;
e
trova applicazione, per il principio del favor rei, la previgente
disciplina legale che, come si è accennato, configurava un illecito
contravvenzionale.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009
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