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venerdì 12 settembre 2014

Cassazione: Eccesso di velocità: la multa va pagata anche se manca lo "scontrino" del telelaser L'apparecchiatura non è tenuta alla riproduzione dei dati mentre la Stradale si limita a leggere il "display" e rilevare la targa. L'obbligo di documentare l'infrazione per immagini scatta se gli agenti erano assenti all'atto della violazione



(Sezione seconda, sentenza n. 3240/09; depositata il 9 febbraio)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 09-02-2009, n. 3240
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'Interno impugna per cassazione la sentenza 14.3.05 con la quale il G.d.P. di Benevento, su ricorso in opposizione proposto da V.I., ha annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) redatto il (OMISSIS) dalla Polstrada a carico della detta opponente per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo ha ritenuto che l'accertamento non potesse essere considerato attendibile in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non può essere riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, come prescritto dall'art. 345 reg.
C.d.S., e non è, inoltre, dotato di dispositivo destinato a documentare la rilevazione effettuata; considerazioni che, ad evidente avviso del giudicante, consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneità probatoria del quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso concreto, attesa la possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso, che, denunziando violazione dell'art. 142 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 13, art. 345 reg. esec. C.d.S., artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè vizi di motivazione, merita accoglimento alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Tale conclusione va condivisa.
Il vizio dell'impugnata sentenza fondatamente denunziato da parte ricorrente consiste, infatti, nell'erronea interpretazione ed applicazione della normativa in materia da parte del giudice a quo più che in un'inadeguata valutazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in discussione, che, tra l'altro, come meglio in seguito, neppure può essere effettuata dal giudice con o senza consulenza tecnica.
Orbene, l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis dispone che "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 ... e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità", mentre l'art. 142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg. esec., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 25, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".
Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono, dunque, essere omologate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto").
Non è, invece, richiesto da alcuna delle norme esaminate, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo e dall'originario opponente, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino), dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'omologazione delle apparecchiature elettroniche, tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità del veicolo, ben potendo poi l'individuazione di questo e la trascrizione della velocità rilevata essere demandate all'agente di polizia addetto al rilevamento, come prescritto dal surrichiamato art. 345 reg. C.d.S., e ciò fa senza alcun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'accertamento operato dal detto agente mediante l'apparecchiatura stessa.
Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'individuazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro e accertabile, e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'omologazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Le riportate considerazioni costituiscono insegnamento ormai consolidato di questa Corte: vedansi, e pluribus, nel tempo, Cass. 28.1.08 n. 1889/21.8.07 n. 17754/29.3.06 n. 7126, 28.3.06 n. 7013, 22.7.05 n. 15366, 20.1.05 n. 1234, 24.3.04 n. 5873.
Al qual riguardo sono inconferenti le argomentazioni svolte in alcune pronunzie di merito per sostenere, sul piano tecnico, l'inidoneità allo scopo dell'apparecchiatura denominata "telelaser" e delle altre congeneri utilizzate dai vari organi accertatori, dacchè, come già evidenziato da questa Corte, esorbita, comunque, dall'ambito delle competenze della giurisdizione, tanto ordinaria quanto amministrativa, qualsiasi apprezzamento sull'omologabilità o meno delle apparecchiature elettroniche de quibus, trattandosi di questione attinente alla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, onde l'errore che si volesse imputare al Ministero dei Lavori Pubblici, nell'esercizio del potere di classificazione e valutazione degli apparecchi di rilevazione della velocità, potrebbe essere fatto valere dall'interessato solo per il tramite della denunzia d'un vizio di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma non direttamente, domandando al giudice che, eventualmente anche a mezzo di consulente tecnico, operi un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Cass. 2.8.05 n. 16143 e richiami giurisprudenziali ivi; sui limiti del potere di disapplicazione del G.O. in materia, vedansi anche, recentemente, Cass. 30.10.07 n. 22894 e 19.11.07 n. 23978 in motivaz.).
Nè rileva nel caso di specie la sopravvenuta normativa del 2002.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale, in vero, si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, art. 4 con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al primo comma, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il comma 3, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, e sia accertata con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dell'infrazione e, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo (Cass. 10.1.08 n. 376).
Al qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (e pluribus, nel tempo, da S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n. 3350, 3.12.02 n. 17106, alle recenti 21.9.06 n. 20441, 28.8.06 n. 18630, 29.3.06 n. 7126), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini d'apprezzamento, nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 21.8.07 n. 17754, 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata "telelaser", debitamente omologata, è ingiustificata la tesi intesa ad escludere che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell'art. 345 reg.
C.d.S. d'esecuzione "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell'individuazione del veicolo non solo la visualizzazione sul display della velocità dello stesso.
D'altra parte, all'esame della sentenza de qua - salvo il giudice avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, del che non è dato trarre alcun elemento indicativo e l'intimato non ha proposto impugnazione per omessa pronunzia sul punto - non risulta che l'opponente avesse dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza, donde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria (Cass. 5.7.06 n. 16458, 16.5.05 n. 10212).
In difetto della qual allegazione e dimostrazione risultante dalla sentenza, ripetesi non impugnata sul punto, devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura utilizzata, "telelaser", consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.
Poichè, infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione ed esso è risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009

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