(Sezione seconda, sentenza n. 3240/09; depositata il 9 febbraio) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 09-02-2009, n. 3240
Cass. civ. Sez. II, 09-02-2009, n. 3240
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Ministero dell'Interno impugna per cassazione la sentenza 14.3.05 con
la quale il G.d.P. di Benevento, su ricorso in opposizione proposto da
V.I., ha annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) redatto il
(OMISSIS) dalla Polstrada a carico della detta opponente per violazione
dell'art. 142 C.d.S., comma 9.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Il
giudice a quo ha ritenuto che l'accertamento non potesse essere
considerato attendibile in quanto effettuato mediante uno strumento, il
telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo,
quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive
dell'agente, non può essere riconosciuta quell'affidabilità che è in
grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, come
prescritto dall'art. 345 reg.
C.d.S., e non è,
inoltre, dotato di dispositivo destinato a documentare la rilevazione
effettuata; considerazioni che, ad evidente avviso del giudicante,
consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c.
al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneità probatoria del
quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso
concreto, attesa la possibilità d'errore umano nella percezione e
mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta
decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di
ricorso, che, denunziando violazione dell'art. 142 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 13, art. 345 reg. esec. C.d.S., artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè vizi di motivazione, merita accoglimento alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
chiedendo l'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Tale conclusione va condivisa.
Il
vizio dell'impugnata sentenza fondatamente denunziato da parte
ricorrente consiste, infatti, nell'erronea interpretazione ed
applicazione della normativa in materia da parte del giudice a quo più
che in un'inadeguata valutazione delle caratteristiche tecniche
dell'apparecchiatura in discussione, che, tra l'altro, come meglio in
seguito, neppure può essere effettuata dal giudice con o senza
consulenza tecnica.
Orbene, l'art. 201 C.d.S.,
comma 1 bis dispone che "Fermo restando quanto indicato dal comma 1,
nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di
cui al comma 1 ... e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilità", mentre l'art. 142 C.d.S.,
comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg.
esec., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della
osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma 1,
che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti
di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo
fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed
accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 25, che
"le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei
lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni
dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono
essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".
Le
apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono,
dunque, essere omologate, devono consentire di fissare la velocità del
veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono
essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12 C.d.S. (comma 1: "L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla
specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di
Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di
finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di
polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai
funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto").
Non
è, invece, richiesto da alcuna delle norme esaminate, come erroneamente
ritenuto dal giudice a quo e dall'originario opponente, che dette
apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare
una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa
dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione
meccanica dei dati visualizzati (scontrino), dell'accertamento
dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le
apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se
debitamente omologate.
La norma regolamentare,
alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai
quali è subordinata l'omologazione delle apparecchiature elettroniche,
tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del
veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone
unicamente la determinazione inequivoca della velocità del veicolo, ben
potendo poi l'individuazione di questo e la trascrizione della velocità
rilevata essere demandate all'agente di polizia addetto al rilevamento,
come prescritto dal surrichiamato art. 345 reg. C.d.S., e ciò fa senza
alcun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica od
altrimenti meccanica dell'accertamento operato dal detto agente mediante
l'apparecchiatura stessa.
Nè potrebbe
arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la
rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la
disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire
tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione
esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento,
riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione
commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica
modalità d'individuazione del veicolo normativamente consentita od
obbligatoria.
In considerazione della materia
oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve,
anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia
limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di
fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro
e accertabile, e non abbia, viceversa, delineato anche le
caratteristiche necessarie per l'omologazione, attestandosi sulla
tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Le
riportate considerazioni costituiscono insegnamento ormai consolidato
di questa Corte: vedansi, e pluribus, nel tempo, Cass. 28.1.08 n.
1889/21.8.07 n. 17754/29.3.06 n. 7126, 28.3.06 n. 7013, 22.7.05 n.
15366, 20.1.05 n. 1234, 24.3.04 n. 5873.
Al
qual riguardo sono inconferenti le argomentazioni svolte in alcune
pronunzie di merito per sostenere, sul piano tecnico, l'inidoneità allo
scopo dell'apparecchiatura denominata "telelaser" e delle altre
congeneri utilizzate dai vari organi accertatori, dacchè, come già
evidenziato da questa Corte, esorbita, comunque, dall'ambito delle
competenze della giurisdizione, tanto ordinaria quanto amministrativa,
qualsiasi apprezzamento sull'omologabilità o meno delle apparecchiature
elettroniche de quibus, trattandosi di questione attinente alla
discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, onde l'errore
che si volesse imputare al Ministero dei Lavori Pubblici, nell'esercizio
del potere di classificazione e valutazione degli apparecchi di
rilevazione della velocità, potrebbe essere fatto valere
dall'interessato solo per il tramite della denunzia d'un vizio di
legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di
potere), ma non direttamente, domandando al giudice che, eventualmente
anche a mezzo di consulente tecnico, operi un sindacato di merito di
tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Cass. 2.8.05 n. 16143
e richiami giurisprudenziali ivi; sui limiti del potere di
disapplicazione del G.O. in materia, vedansi anche, recentemente, Cass.
30.10.07 n. 22894 e 19.11.07 n. 23978 in motivaz.).
Nè rileva nel caso di specie la sopravvenuta normativa del 2002.
Alle
esaminate disposizioni di carattere generale, in vero, si è
successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della
specificità delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta
dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, art. 4 con la
quale il legislatore, dopo aver disposto, al primo comma, che sulle
particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al
rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di
cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal
caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di
accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei
fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati
d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della
circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento
automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai
sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto
intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione
letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento
ai due periodi dei quali si compone il comma 3, evidenzia come la
previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o
simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo
attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un
momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione
stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o
altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento
della violazione;
diversamente, nelle ipotesi
in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle
considerate, e sia accertata con apparecchiature non predisposte per la
memorizzazione fotografica dell'infrazione e, comunque, alla presenza
degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per
la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo
strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere
di persona all'identificazione del veicolo (Cass. 10.1.08 n. 376).
Al
qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità (e pluribus, nel tempo, da S.U. 25.11.90,
n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n.
3350, 3.12.02 n. 17106, alle recenti 21.9.06 n. 20441, 28.8.06 n.
18630, 29.3.06 n. 7126), nel giudizio d'opposizione avverso
l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale
d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso,
dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua
presenza, descritti senza margini d'apprezzamento, nonchè della sua
provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia
probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c.
in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di
efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.
Ne
consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità
deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi
tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle
contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,
attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e
la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni
sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo
infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di
tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono
invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in
base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi,
anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del
traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete
circostanze di fatto (Cass. 21.8.07 n. 17754, 5.7.06 n. 15324, 29.3.06
n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n.
9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con
riferimento all'apparecchiatura denominata "telelaser", debitamente
omologata, è ingiustificata la tesi intesa ad escludere che
l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato
veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti
addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito di
efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso
attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettanto ingiustificata è la
tesi per cui la dizione dell'art. 345 reg.
C.d.S.
d'esecuzione "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che
l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva
(fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino),
dell'individuazione del veicolo non solo la visualizzazione sul display
della velocità dello stesso.
D'altra parte,
all'esame della sentenza de qua - salvo il giudice avesse ritenuto
implicitamente assorbita la questione, del che non è dato trarre alcun
elemento indicativo e l'intimato non ha proposto impugnazione per omessa
pronunzia sul punto - non risulta che l'opponente avesse dedotto e
provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali
desumere un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella
circostanza, donde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze
dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano
state vinte da prova contraria (Cass. 5.7.06 n. 16458, 16.5.05 n.
10212).
In difetto della qual allegazione e
dimostrazione risultante dalla sentenza, ripetesi non impugnata sul
punto, devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e
legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura utilizzata,
"telelaser", consente la visualizzazione sul display della velocità
rilevata, dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo
determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi,
d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia
stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A
tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato,
onde il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va annullata, peraltro
senza rinvio.
Poichè, infatti, dalla sentenza
stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo
d'opposizione ed esso è risultato infondato per le ragioni sopra
esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le
spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il
giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a
provvedere essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di funzionario
e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili.
P.Q.M.
LA
CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna alle
spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi
ed in Euro 400,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009
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