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Autovelox - Preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione del macchinario
CIRCOLAZIONE STRADALE - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. II, 26-03-2009, n. 7419
Cass. civ. Sez. II, 26-03-2009, n. 7419
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Solopaca con sentenza del 31 maggio 2005 accoglieva
il ricorso proposto da M.A. avverso la Prefettura di Benevento, per
l'annullamento del verbale di contestazione con cui la Polstrada di
Benevento aveva rilevato l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 8.
Rilevava
che lungo la strada percorsa dall'automobilista non erano stati
collocati appositi pannelli volti ad informare gli utenti che gli
accertatori della violazioni erano esonerati, per motivi di sicurezza,
dall'obbligo della contestazione immediata. Il Ministero dell'Interno ha
proposto ricorso per cassazione, notificato tempestivamente perchè
consegnato all'ufficiale giudiziario nell'ultimo giorno utile, (lunedì
17 luglio 2006), come da timbro e sigla dell'Ufficio unico della Corte
d'appello di Roma, apposti a margine della prima pagina del ricorso. M.
ha resistito con controricorso.
Avviata la
trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso
perchè manifestamente infondato.
Preliminarmente
va rilevato che l'impugnazione proposta dall'avvocatura Generale dello
Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura -
Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado,
che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal
Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni
amministrative. E' vero infatti che in caso di opposizione proposta
avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada
redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva
nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a
questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in
materia di circolazione stradale, nonchè il compito di coordinare i
servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti
ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06), tuttavia la
carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata
erroneamente evocata in giudizio sanata dall'impugnazione svolta per
l'Amministrazione dall'Avvocatura dello stato, come stabilito dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass. 3144/06), che
si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite
(Cass. 3117/06;
21624/06). Ed infatti
l'erronea individuazione dell'organo legittimato non comporta la mancata
costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità,
sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4,
attraverso la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non
abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo
d'impugnazione (cfr. Cass. 9527/06).
Va in
secondo luogo esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del
ricorso sollevata dal resistente, secondo il quale nei giudizi attinenti
controversie "di valore inferiore ad Euro 1.092,91" le sentenze del
giudice di pace, in quanto rese secondo equità, non sono censurabili per
violazione di legge. Vale in proposito ricordare che in tema di
sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 99, dispone che, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace, non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2, del codice di procedura civile, e, quindi, preclude la pronuncia secondo equità.
Conseguentemente,
anche le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a
sanzione amministrativa di valore inferiore a L. 2.000.000, (oggi Euro
1.100,00) sono ricorribili per cassazione per violazione di norme
sostanziali e per vizi di motivazione (Cass. 23978/07; 3427/06;
5297/05).
Il Ministero dell'Interno lamenta la violazione dell'art. 201 bis C.d.S. e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 conv. in L. n. 168 del 2002,
assumendo che quest'ultima norma, nel prescrivere la segnalazione agli
utenti della strada dei dispositivi di rilevamento della velocità, pone
una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale",
che non interferisce "con la legittimità procedimento sanzionatorio".
La
tesi è inconferente ed infondata. L'art. 4 citato dispone che "Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A
e B, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici
di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148, dello stesso
decreto legislativo, e successive modificazioni".
L'obbligo
di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere
efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla
p.a. (cfr in tal senso Cass. 12833/07), ma è finalizzato a portare gli
automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo,
onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile
accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque
di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva
di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione. L'argomento svolto in
ricorso è quindi privo di pregio.
Esso in ogni
caso non era idoneo a scalfire la ratio della decisione, che era stata
individuata dal giudice di pace, interpretando la stessa norma,
nell'obbligo di segnalazione con pannelli segnaletici del fatto che si
trattava di strada "sulla quale, in caso di infrazione del CdS, non è
previsto il fermo del veicolo". Pur trattandosi di affermazione erronea,
che contrasta con la lettera della legge, tanto con riguardo
all'oggetto dell'avvertimento dovuto, quanto con riguardo alle
infrazioni peculiarmente rilevabili, non v'è sul punto censura
congruamente esposta da parte ricorrente, ditalchè la pronuncia di
merito deve essere confermata.
Discende da
quanto esposto il rigetto del ricorso, disponendo tuttavia la
compensazione delle spese di lite, attesa la speculare erroneità del
principio giuridico affermato nella sentenza impugnata e di quello
sostenuto in ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta
il ricorso. Spese compensate Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2009
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