PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE
Cass. civ. Sez. III, Ord., 10-03-2009, n. 5818
Cass. civ. Sez. III, Ord., 10-03-2009, n. 5818
Svolgimento del processo
Il giorno 12.11.2008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
"1.-
Con atto notificato il 10-16 novembre 1990 L.V. ha convenuto davanti al
Tribunale di Catania i coniugi R. A. e M.R., nonchè I.S., per sentirli
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente
stradale occorsogli in data (OMISSIS), a causa di un'insidia sulla
stradella privata a fondo cieco che si dipartiva da (OMISSIS).
I
convenuti R. e M. hanno resistito alla domanda, eccependo fra l'altro
che la strada ove si era verificato il sinistro era di proprietà del
Comune.
Chiamato in causa su ordine del
giudice, il Comune ha resistito alla domanda, sollevando varie
eccezioni, fra cui l'intervenuta prescrizione dell'azione nei suoi
confronti, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ..
2.-
Con sentenza 26 agosto-17 settembre 2002 il Tribunale di Catania ha
condannato il Comune di S. Gregorio al risarcimento dei danni, nella
misura di Euro 10.407,00, oltre rivalutazione e interessi, rigettando le
domande attrici nei confronti degli altri convenuti.
3.
- Proposto appello dal Comune e nel contraddittorio con il L. la Corte
di appello di Catania - con sentenza 19 luglio/22 novembre 2006 n. 1173 -
in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritta nei
confronti del Comune la domanda di risarcimento dei danni, compensando
le spese di primo grado e ponendo a carico del L. le spese di appello.
4.-
Con atto notificato il 3 dicembre 2007 L.V. propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza, affidandone l'accoglimento a due motivi.
Resiste il Comune di S. Gregorio con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
5.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 2941 cod. civ.,
n. 8, il ricorrente principale lamenta che la Corte di appello abbia
ritenuto non provata la sospensione della prescrizione, per avere il
Comune dolosamente occultato l'esistenza del suo debito, mentre la prova
sarebbe stata da lui fornita tramite la produzione in giudizio
dell'atto con cui il Comune aveva certificato e attestato ad ogni
effetto di legge di non essere proprietario della strada ove si è
verificato il sinistro. Solo allo spirare del termine quinquennale il
Comune aveva rilasciato altra certificazione, dalla quale risultava che
esso era effettivamente proprietario della strada in questione.
5.1.-
Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione su di un punto
decisivo della controversia, per avere la Corte di appello affermato che
la dichiarazione del Comune non aveva costituito elemento preclusivo
alla proposizione della domanda di risarcimento dei danni, potendo il
danneggiato accertare altrimenti l'effettiva proprietà della strada.
6.-
Entrambi i motivi - che vanno congiuntamente esaminati, perchè
attinenti alla medesima questione - sono inammissibili, non avendo il
ricorrente tempestivamente proposto in sede di merito l'eccezione di
sospensione della prescrizione.
Come risulta
dalla sentenza impugnata, l'eccezione è stata per la prima volta
proposta dal L. con la comparsa conclusionale depositata in appello.
Nè il ricorrente ha dedotto e documentato il contrario, a fronte dell'eccezione sollevata dal controricorrente.
La questione della sospensione della prescrizione e dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, non può essere quindi esaminata.
7.
- I due motivi del ricorso incidentale - che sono sostanzialmente
condizionati all'accoglimento del ricorso principale - risultano
assorbiti.
8.- I ricorsi, previa riunione,
possono essere avviati alla trattazione in Camera di consiglio, per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, restando
assorbito il ricorso incidentale".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
- Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
- Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.)
2.- Il Collegio, all'esito dell'esame degli atti, rileva che il
resistente Comune di S. Gregorio non ha mai eccepito, in sede di merito,
la tardività dell'eccezione di sospensione della prescrizione,
sollevata dal L. ai sensi dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, tanto
è vero che la sentenza impugnata non ha affatto preso in considerazione
il problema dell'inammissibilità, ma ha respinto l'eccezione nel
merito.
L'asserita tardività è stata eccepita per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile.
Quanto al merito dell'eccezione, le censure del ricorrente appaiono fondate.
L'atto
15.10.1993, Prot. N. 1101/02, con cui il Comune - su richiesta del
ricorrente - ha dichiarato, contrariamente al vero, che la strada ove si
è verificato il sinistro non è di proprietà comunale, salvo poi
rettificare la suddetta dichiarazione con altro atto 26.9.1995 Prot. N.
14875, successivo al compimento del termine di prescrizione, è da
ritenere idoneo a giustificare la sospensione del termine, nei confronti
del destinatario della falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 2941 cod. civ., n. 8.
Erroneamente
la Corte di appello ha escluso che nel comportamento del Comune
ricorresse l'intenzionalità dell'occultamento della propria qualità di
debitore situazione equiparabile all'occultamento del debito, a cui
testualmente si riferisce l'art. 2941 cod. civ., n. 8 - e che l'inesatta informazione non precludesse la proponibilità della domanda.
Il
carattere doloso del comportamento, di cui alla citata norma, non
richiede infatti la deliberata intenzione di nuocere al creditore, come
sembra avere ritenuto la sentenza impugnata; richiede semplicemente
l'intenzionalità della condotta tramite la quale è stato frapposto al
creditore un grave ostacolo all'esercizio del suo diritto (cfr. sul tema
Cass. civ. 17 aprile 2007 n. 9113). Ciò vale a maggior ragione quando
l'ostacolo derivi dalle inesatte informazioni trasmesse da un ente
pubblico, relativamente a fatti che esso è specificamente deputato a
conoscere e che suscitano negli utenti particolare affidamento.
Nè
si può condividere il rilievo della Corte di merito secondo cui il
danneggiato avrebbe comunque potuto agire in giudizio contro il Comune.
Il
danneggiato avrebbe certamente avuto la possibilità materiale di farlo,
ma - a fronte dell'inesatta informazione - l'azione contro il Comune
lasciava prevedere l'inevitabile soccombenza, con l'aggravio delle spese
processuali. E, sul piano giuridico, l'impossibilità di far valere il
proprio diritto a fronte dell'altrui occultamento dei fatti va ravvisato
non nel solo caso di impossibilità materiale di agire, ma in ogni caso
in cui, nella situazione prospettata, l'iniziativa esponga l'interessato
a subire - o a prevedere di dover subire - danni o sanzioni.
Errata,
infine, è l'affermazione della Corte di appello circa l'impossibilità
di ravvisare l'elemento psicologico in capo alla p.a., ove si consideri
che le leggi vigenti ammettono anche la responsabilità penale delle
persone giuridiche.
2. - I due motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati assorbiti.
3.-
Il ricorso principale deve essere accolto. La sentenza impugnata deve
essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo,
che si dovrà uniformare al seguente principio di diritto:
"Il
termine di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni provocati
da difetto di manutenzione di una strada è da ritenere sospeso, ai
sensi dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, ove il Comune che della
strada è proprietario espressamente interpellato in proposito dal
danneggiato - fornisca a quest'ultimo, con atto formale, una falsa od
erronea informazione, ponendo così un obiettivo ostacolo all'esercizio
del diritto".
La sospensione del termine
perdura fino alla data in cui il danneggiato venga a conoscenza della
realtà dei fatti: data che deve essere dimostrata dalla parte
interessata alla decorrenza della prescrizione.
P.Q.M.
La
Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e
dichiara assorbito il ricorso incidentale, Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, la quale deciderà
anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009
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