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sabato 22 novembre 2014

Cassazione: Danno da difetto di manutenzione stradale




PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE
Cass. civ. Sez. III, Ord., 10-03-2009, n. 5818

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


Il giorno 12.11.2008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
"1.- Con atto notificato il 10-16 novembre 1990 L.V. ha convenuto davanti al Tribunale di Catania i coniugi R. A. e M.R., nonchè I.S., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale occorsogli in data (OMISSIS), a causa di un'insidia sulla stradella privata a fondo cieco che si dipartiva da (OMISSIS).
I convenuti R. e M. hanno resistito alla domanda, eccependo fra l'altro che la strada ove si era verificato il sinistro era di proprietà del Comune.
Chiamato in causa su ordine del giudice, il Comune ha resistito alla domanda, sollevando varie eccezioni, fra cui l'intervenuta prescrizione dell'azione nei suoi confronti, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ..
2.- Con sentenza 26 agosto-17 settembre 2002 il Tribunale di Catania ha condannato il Comune di S. Gregorio al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 10.407,00, oltre rivalutazione e interessi, rigettando le domande attrici nei confronti degli altri convenuti.
3. - Proposto appello dal Comune e nel contraddittorio con il L. la Corte di appello di Catania - con sentenza 19 luglio/22 novembre 2006 n. 1173 - in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritta nei confronti del Comune la domanda di risarcimento dei danni, compensando le spese di primo grado e ponendo a carico del L. le spese di appello.
4.- Con atto notificato il 3 dicembre 2007 L.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza, affidandone l'accoglimento a due motivi.
Resiste il Comune di S. Gregorio con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
5.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, il ricorrente principale lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto non provata la sospensione della prescrizione, per avere il Comune dolosamente occultato l'esistenza del suo debito, mentre la prova sarebbe stata da lui fornita tramite la produzione in giudizio dell'atto con cui il Comune aveva certificato e attestato ad ogni effetto di legge di non essere proprietario della strada ove si è verificato il sinistro. Solo allo spirare del termine quinquennale il Comune aveva rilasciato altra certificazione, dalla quale risultava che esso era effettivamente proprietario della strada in questione.
5.1.- Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello affermato che la dichiarazione del Comune non aveva costituito elemento preclusivo alla proposizione della domanda di risarcimento dei danni, potendo il danneggiato accertare altrimenti l'effettiva proprietà della strada.
6.- Entrambi i motivi - che vanno congiuntamente esaminati, perchè attinenti alla medesima questione - sono inammissibili, non avendo il ricorrente tempestivamente proposto in sede di merito l'eccezione di sospensione della prescrizione.
Come risulta dalla sentenza impugnata, l'eccezione è stata per la prima volta proposta dal L. con la comparsa conclusionale depositata in appello.
Nè il ricorrente ha dedotto e documentato il contrario, a fronte dell'eccezione sollevata dal controricorrente.
La questione della sospensione della prescrizione e dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, non può essere quindi esaminata.
7. - I due motivi del ricorso incidentale - che sono sostanzialmente condizionati all'accoglimento del ricorso principale - risultano assorbiti.
8.- I ricorsi, previa riunione, possono essere avviati alla trattazione in Camera di consiglio, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
- Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
- Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione


1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.) 2.- Il Collegio, all'esito dell'esame degli atti, rileva che il resistente Comune di S. Gregorio non ha mai eccepito, in sede di merito, la tardività dell'eccezione di sospensione della prescrizione, sollevata dal L. ai sensi dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, tanto è vero che la sentenza impugnata non ha affatto preso in considerazione il problema dell'inammissibilità, ma ha respinto l'eccezione nel merito.
L'asserita tardività è stata eccepita per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile.
Quanto al merito dell'eccezione, le censure del ricorrente appaiono fondate.
L'atto 15.10.1993, Prot. N. 1101/02, con cui il Comune - su richiesta del ricorrente - ha dichiarato, contrariamente al vero, che la strada ove si è verificato il sinistro non è di proprietà comunale, salvo poi rettificare la suddetta dichiarazione con altro atto 26.9.1995 Prot. N. 14875, successivo al compimento del termine di prescrizione, è da ritenere idoneo a giustificare la sospensione del termine, nei confronti del destinatario della falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 2941 cod. civ., n. 8.
Erroneamente la Corte di appello ha escluso che nel comportamento del Comune ricorresse l'intenzionalità dell'occultamento della propria qualità di debitore situazione equiparabile all'occultamento del debito, a cui testualmente si riferisce l'art. 2941 cod. civ., n. 8 - e che l'inesatta informazione non precludesse la proponibilità della domanda.
Il carattere doloso del comportamento, di cui alla citata norma, non richiede infatti la deliberata intenzione di nuocere al creditore, come sembra avere ritenuto la sentenza impugnata; richiede semplicemente l'intenzionalità della condotta tramite la quale è stato frapposto al creditore un grave ostacolo all'esercizio del suo diritto (cfr. sul tema Cass. civ. 17 aprile 2007 n. 9113). Ciò vale a maggior ragione quando l'ostacolo derivi dalle inesatte informazioni trasmesse da un ente pubblico, relativamente a fatti che esso è specificamente deputato a conoscere e che suscitano negli utenti particolare affidamento.
Nè si può condividere il rilievo della Corte di merito secondo cui il danneggiato avrebbe comunque potuto agire in giudizio contro il Comune.
Il danneggiato avrebbe certamente avuto la possibilità materiale di farlo, ma - a fronte dell'inesatta informazione - l'azione contro il Comune lasciava prevedere l'inevitabile soccombenza, con l'aggravio delle spese processuali. E, sul piano giuridico, l'impossibilità di far valere il proprio diritto a fronte dell'altrui occultamento dei fatti va ravvisato non nel solo caso di impossibilità materiale di agire, ma in ogni caso in cui, nella situazione prospettata, l'iniziativa esponga l'interessato a subire - o a prevedere di dover subire - danni o sanzioni.
Errata, infine, è l'affermazione della Corte di appello circa l'impossibilità di ravvisare l'elemento psicologico in capo alla p.a., ove si consideri che le leggi vigenti ammettono anche la responsabilità penale delle persone giuridiche.
2. - I due motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati assorbiti.
3.- Il ricorso principale deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, che si dovrà uniformare al seguente principio di diritto:
"Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione di una strada è da ritenere sospeso, ai sensi dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, ove il Comune che della strada è proprietario espressamente interpellato in proposito dal danneggiato - fornisca a quest'ultimo, con atto formale, una falsa od erronea informazione, ponendo così un obiettivo ostacolo all'esercizio del diritto".
La sospensione del termine perdura fino alla data in cui il danneggiato venga a conoscenza della realtà dei fatti: data che deve essere dimostrata dalla parte interessata alla decorrenza della prescrizione.

P.Q.M.


La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, la quale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009

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