RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 22-04-2009, n. 9560
Cass. civ. Sez. III, 22-04-2009, n. 9560
Svolgimento del processo
P.G.
agì nei confronti del comune di Cosenza per il risarcimento dei danni
subiti per le lesioni personali riportate il (OMISSIS), a seguito di una
caduta che affermò provocata dalla presenza sul suolo di un anelletto
di ferro fisso, del diametro di due o tre centimetri, posto fra due
colonnine metalliche, nel quale era inciampata quando, percorrendo il
(OMISSIS), aveva svoltato a destra verso lo spiazzo antistante il
palazzo del municipio.
Il Comune resistette e chiamò in garanzia l'Assitalia, che eccepì il difetto di copertura assicurativa al momento del sinistro.
Con
sentenza n. 1846/02 l'adito tribunale di Cosenza accolse la domanda
principale nei limiti di Euro 8.375,90, e rigettò quella di garanzia.
La
corte d'appello di Catanzaro ha respinto il gravame del comune con
sentenza n. 369/05, avverso la quale l'ente soccombente ricorre per
cassazione affidandosi ad un unico, complesso motivo.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.- Sono denunciati violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione (al contempo omessa, insufficiente e contraddittoria) su punto decisivo.
Il comune ricorrente si duole in particolare:
a)
che la corte d'appello abbia ritenuto non prodotta ed irritualmente
depositata l'ordinanza sindacale in data 25.9.98 di divieto di transito
nel luogo del fatto, la cui "esibizione" era stata invece autorizzata
con provvedimento reso all'udienza del 12.3.2002;
b)
che non abbia considerato che lo stato dei luoghi non era quello
presupposto ma quello rappresentato dalle fotografie pure depositate dal
comune;
c) che non abbia proceduto all'ispezione dei luoghi e neppure disposto consulenza per accertarne il reale stato;
d)
che non abbia conseguentemente accertato che l'accesso era vietato al
transito di pedoni e di vetture non autorizzate e che l'ostacolo era
perfettamente visibile;
e) che non abbia
tenuto conto del fatto che la società assicuratrice aveva
unilateralmente prorogato al (OMISSIS) la polizza scadente il (OMISSIS),
com'era stato evidenziato nel giudizio di secondo grado;
f)
che neppure abbia avuto presente che il comune non poteva eseguire
pagamenti se non nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. 2.- Tutte le censure sono infondate.
Le
ultime due poichè il richiamo alle disposizioni di un D.Lgs. del 2000 è
evidentemente inconferente in ordine alle modalità di un pagamento che
avrebbe dovuto eseguirsi nel (OMISSIS) e poichè la circostanza addotta
sub "e" avrebbe potuto, se provata, se mai giustificare un impugnazione
revocatoria avverso la sentenza che aveva invece ritenuto che la polizza
era scaduta il (OMISSIS) (con affermazione non censurata in appello,
come si afferma al terzultimo capoverso di pagina 8 della sentenza
impugnata) e che, comunque, il premio non era stato pagato, sicchè la
garanzia era venuta meno ex art. 1901 c.c..
I
primi quattro profili di censura sono infondati poichè, a parte il
rilievo che l'autorizzazione ad esibire un documento (cui si riferisce
il ricorrente) non equivale al deposito dello stesso in atti, essi non
si rivelano idonei a scalfire la determinante osservazione della corte
d'appello che la delibera contenente il divieto di transito "non può che
riguardare veicoli (siccome ammesso in sede di comparsa di costituzione
dallo stesso Comune) e non i pedoni, essendo la c.d. rampa il tramite
per accedere agli uffici comunali e costituendo la rampa medesima una
sorta di interruzione del marciapiede siccome documentato dalle
fotografie prodotte dall'appellata P." (pagina 7, primo capoverso della
sentenza).
La difforme opinione del ricorrente
rispetto a quanto motivatamente osservato dalla corte territoriale
circa la positiva ricorrenza degli estremi di un'insidia non vale,
infine, ad integrare in se stessa un vizio di motivazione.
3.- Il ricorso è respinto.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009
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