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sabato 22 novembre 2014

Cassazione: Paga il Comune per il pedone che cade sulla rampa d'accesso agli uffici Per scampare al risarcimento non basta all'ente produrre la delibera con il divieto di transito nell'area, che vale per i soli veicoli: il luogo dell'incidente, infatti, è un'interruzione del marciapiede che contiene un ostacolo sul suolo



RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 22-04-2009, n. 9560
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

P.G. agì nei confronti del comune di Cosenza per il risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali riportate il (OMISSIS), a seguito di una caduta che affermò provocata dalla presenza sul suolo di un anelletto di ferro fisso, del diametro di due o tre centimetri, posto fra due colonnine metalliche, nel quale era inciampata quando, percorrendo il (OMISSIS), aveva svoltato a destra verso lo spiazzo antistante il palazzo del municipio.
Il Comune resistette e chiamò in garanzia l'Assitalia, che eccepì il difetto di copertura assicurativa al momento del sinistro.
Con sentenza n. 1846/02 l'adito tribunale di Cosenza accolse la domanda principale nei limiti di Euro 8.375,90, e rigettò quella di garanzia.
La corte d'appello di Catanzaro ha respinto il gravame del comune con sentenza n. 369/05, avverso la quale l'ente soccombente ricorre per cassazione affidandosi ad un unico, complesso motivo.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Sono denunciati violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione (al contempo omessa, insufficiente e contraddittoria) su punto decisivo.
Il comune ricorrente si duole in particolare:
a) che la corte d'appello abbia ritenuto non prodotta ed irritualmente depositata l'ordinanza sindacale in data 25.9.98 di divieto di transito nel luogo del fatto, la cui "esibizione" era stata invece autorizzata con provvedimento reso all'udienza del 12.3.2002;
b) che non abbia considerato che lo stato dei luoghi non era quello presupposto ma quello rappresentato dalle fotografie pure depositate dal comune;
c) che non abbia proceduto all'ispezione dei luoghi e neppure disposto consulenza per accertarne il reale stato;
d) che non abbia conseguentemente accertato che l'accesso era vietato al transito di pedoni e di vetture non autorizzate e che l'ostacolo era perfettamente visibile;
e) che non abbia tenuto conto del fatto che la società assicuratrice aveva unilateralmente prorogato al (OMISSIS) la polizza scadente il (OMISSIS), com'era stato evidenziato nel giudizio di secondo grado;
f) che neppure abbia avuto presente che il comune non poteva eseguire pagamenti se non nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. 2.- Tutte le censure sono infondate.
Le ultime due poichè il richiamo alle disposizioni di un D.Lgs. del 2000 è evidentemente inconferente in ordine alle modalità di un pagamento che avrebbe dovuto eseguirsi nel (OMISSIS) e poichè la circostanza addotta sub "e" avrebbe potuto, se provata, se mai giustificare un impugnazione revocatoria avverso la sentenza che aveva invece ritenuto che la polizza era scaduta il (OMISSIS) (con affermazione non censurata in appello, come si afferma al terzultimo capoverso di pagina 8 della sentenza impugnata) e che, comunque, il premio non era stato pagato, sicchè la garanzia era venuta meno ex art. 1901 c.c..
I primi quattro profili di censura sono infondati poichè, a parte il rilievo che l'autorizzazione ad esibire un documento (cui si riferisce il ricorrente) non equivale al deposito dello stesso in atti, essi non si rivelano idonei a scalfire la determinante osservazione della corte d'appello che la delibera contenente il divieto di transito "non può che riguardare veicoli (siccome ammesso in sede di comparsa di costituzione dallo stesso Comune) e non i pedoni, essendo la c.d. rampa il tramite per accedere agli uffici comunali e costituendo la rampa medesima una sorta di interruzione del marciapiede siccome documentato dalle fotografie prodotte dall'appellata P." (pagina 7, primo capoverso della sentenza).
La difforme opinione del ricorrente rispetto a quanto motivatamente osservato dalla corte territoriale circa la positiva ricorrenza degli estremi di un'insidia non vale, infine, ad integrare in se stessa un vizio di motivazione.
3.- Il ricorso è respinto.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009

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