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sabato 22 novembre 2014

Cassazione: Valida la multa del "Telelaser" anche se l'omologazione è scaduta La scadenza del termine, infatti, non rende di per sé illegittimo l'accertamento. Serve solo a individuare l'arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare a essere commercializzate dal costruttore



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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 25-05-2009, n. 12056
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro-Urbino impugnavano per cassazione la sentenza n. 262/03 la quale il Giudice di Pace di Urbino aveva accolto l'opposizione proposta da C.G. avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla polizia Stradale di Pesaro per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, accertata mediante l'apparecchiatura Telelaser modello LTI 20-20.
Il GdP accoglieva le tesi difensive del contravventore dirette a contestare l'idoneità dell'apparecchiatura Telelaser circa la rilevazione dell' effettiva velocità del suo autoveicolo, anche con riferimento all'avvenuta scadenza dell'omologazione dell'apparecchio.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le suddette amministrazioni sulla base di un unico complesso motivo; l'intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo le ricorrenti amministrazioni denunziano la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto che regolano l'interpretazione dell'atto amministrativo (art. 1362, 1363 e 1367 c.c.); nonchè deducono la motivazione illogica e insufficiente della sentenza impugnata. Si sottolinea come il GdP non abbia correttamente interpretato il provvedimento amministrativo, la cui ratio è quella di consentire l'uso di apparecchiature omologate, il cui acquisto è avvenuto entro il 1.3.2000 per almeno vent'anni;
in effetti egli si era limitato a prendere in considerazione solo l'art. 1 del decreto di omologazione prot. n. 6025 del 30.11.98 (secondo cui il termine di validità dell'approvazione del dispositivo de quo era prorogato al 1 marzo 2000), senza considerare, violando peraltro il criterio dell'interpretazione sistematica posto dall'art. 1363 c.c., per cui, che, a norma dell'art. 3 del decreto di omologazione, l'approvazione dell'apparecchiature commercializzate entro il 1 marzo ha durata di 20 anni a partire da tale ultima data.
La distinzione compiuta dal Gdp tra durata dell'omologazione e semplice dichiarazione d'idoneità (per vent'anni) appare dunque - sempre ad avviso dei ricorrenti - priva di giustificazione in quanto, se la durata dell'omologazione fosse scaduta alla data del 1 marzo 2000 anche per le apparecchiature acquistate in data anteriore, queste ultime non potrebbero essere comunque più utilizzate, in contrasto con l'intento" della P.A. desumibile dal contenuto complessivo dell'atto che è quello di consentire l'uso delle apparecchiature omologate, il cui acquisti sia avvenuto entro il 1 "marzo 2000, per almeno 20 anni.
La doglianza appare fondata.
Con riguardo alla questione dell'omologazione dell'apparecchio rilevatore, questa Corte ha invero stabilito - con indirizzo costante cui si aderisce - che la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende di per sè illegittimo l'accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l'arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull'utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati (Cass. Sez. 2, n. 9950 del 26/04/2007; Cass. n. 1736 del 25.06.08).
Il ricorso dev'essere dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata; potendosi decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., va rigetta l'opposizione originaria; stante le difficoltà interpretative della normativa in parola, si ritiene di compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, rigetta l'originaria opposizione, compensando le spese processuali dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009

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