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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 25-05-2009, n. 12056
Cass. civ. Sez. II, 25-05-2009, n. 12056
Svolgimento del processo
Il
Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di
Pesaro-Urbino impugnavano per cassazione la sentenza n. 262/03 la quale
il Giudice di Pace di Urbino aveva accolto l'opposizione proposta da
C.G. avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti
dalla polizia Stradale di Pesaro per violazione dell'art. 142 C.d.S.,
comma 8, accertata mediante l'apparecchiatura Telelaser modello LTI
20-20.
Il GdP accoglieva le tesi difensive del
contravventore dirette a contestare l'idoneità dell'apparecchiatura
Telelaser circa la rilevazione dell' effettiva velocità del suo
autoveicolo, anche con riferimento all'avvenuta scadenza
dell'omologazione dell'apparecchio.
Per la
cassazione della sentenza propongono ricorso le suddette amministrazioni
sulla base di un unico complesso motivo; l'intimata non ha svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione
Con
l'unico motivo le ricorrenti amministrazioni denunziano la violazione e
falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto che regolano
l'interpretazione dell'atto amministrativo (art. 1362, 1363 e 1367 c.c.);
nonchè deducono la motivazione illogica e insufficiente della sentenza
impugnata. Si sottolinea come il GdP non abbia correttamente
interpretato il provvedimento amministrativo, la cui ratio è quella di
consentire l'uso di apparecchiature omologate, il cui acquisto è
avvenuto entro il 1.3.2000 per almeno vent'anni;
in
effetti egli si era limitato a prendere in considerazione solo l'art. 1
del decreto di omologazione prot. n. 6025 del 30.11.98 (secondo cui il
termine di validità dell'approvazione del dispositivo de quo era
prorogato al 1 marzo 2000), senza considerare, violando peraltro il
criterio dell'interpretazione sistematica posto dall'art. 1363 c.c.,
per cui, che, a norma dell'art. 3 del decreto di omologazione,
l'approvazione dell'apparecchiature commercializzate entro il 1 marzo ha
durata di 20 anni a partire da tale ultima data.
La
distinzione compiuta dal Gdp tra durata dell'omologazione e semplice
dichiarazione d'idoneità (per vent'anni) appare dunque - sempre ad
avviso dei ricorrenti - priva di giustificazione in quanto, se la durata
dell'omologazione fosse scaduta alla data del 1 marzo 2000 anche per le
apparecchiature acquistate in data anteriore, queste ultime non
potrebbero essere comunque più utilizzate, in contrasto con l'intento"
della P.A. desumibile dal contenuto complessivo dell'atto che è quello
di consentire l'uso delle apparecchiature omologate, il cui acquisti sia
avvenuto entro il 1 "marzo 2000, per almeno 20 anni.
La doglianza appare fondata.
Con
riguardo alla questione dell'omologazione dell'apparecchio rilevatore,
questa Corte ha invero stabilito - con indirizzo costante cui si
aderisce - che la scadenza del termine di omologazione previsto per il
modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende
di per sè illegittimo l'accertamento eseguito con il predetto
macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola
apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il
termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l'arco di
tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere
commercializzate dal costruttore e non incide sull'utilizzabilità, dopo
la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte
degli organi operativi che ne siano dotati (Cass. Sez. 2, n. 9950 del
26/04/2007; Cass. n. 1736 del 25.06.08).
Il
ricorso dev'essere dunque accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata; potendosi decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.,
va rigetta l'opposizione originaria; stante le difficoltà
interpretative della normativa in parola, si ritiene di compensare le
spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la
Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo la
causa nel merito, rigetta l'originaria opposizione, compensando le spese
processuali dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009
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