Nuova pagina 1
(Consiglio di Stato, sezione quarta, decisione n. 3997/09; depositata il 18 giugno) |
(Sentenza costituzionale n. 62/09; depositata il 5 marzo) |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.3997/2009
Reg. Dec.
N. 755 Reg. Ric.
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 755 R.G. dell'anno 2002, proposto da ...
contro
il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, del 15 dicembre 2000 n. 23;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, il Cons. --
Uditi, altresì, l’avv. Sanino e l’avv. dello Stato --
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
La
sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto
dall’odierno appellante, Brigadiere della Guardia di Finanza, per
ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Comandante della
Guardia di Finanza gli ha inflitto la sanzione della perdita del grado
per rimozione.
A
tanto ha provveduto, dissentendo dal parere della Commissione di
Disciplina e, avvalendosi dei poteri conferiti dall’art. 75 della legge
n. 599 del 1954, (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina,
dell’Aereonautica).
Ha, quindi, riformato in pejus
il giudizio della Commissione stessa e ritenuto il predetto
sott’ufficiale non meritevole di conservare il grado, a conclusione del
procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.
Nel
giudizio di primo grado, il ricorrente aveva, tra l’altro, dedotto il
vizio della motivazione del provvedimento impugnato, con particolare
riferimento all’art. 75 della legge n. 599 sopra citata, che attribuisce
al Ministro (ora, il Comandante generale del personale militare per
effetto della sopravvenuta normativa di differenziazione delle
competenze) di discostarsi dal giudizio della Commissione di
Disciplina, nei casi di particolare gravità.
Condizione,
quest’ultima, che parte ricorrente aveva contestato in relazione
all’assenza di puntuale indicazione dei presupposti di fatto che hanno
indotto il Comandante ad assumere il provvedimento impugnato.
La
riportata censura di primo grado, respinta dal giudice di prime cure, è
stata riproposta in questa sede con l’appello in esame, al quale
l’Amministrazione resiste con l’atto di formale costituzione, senza aver
fatto seguire memoria.
Ciò
posto, deve essere osservato che, prima dell’odierna udienza di
discussione del gravame, è intervenuta la sentenza n. 62 del 2009 della
Corte Costituzionale, alla quale proprio questa Sezione, con ordinanza
n. 1444 del 7 aprile 2008, ha rimesso la questione di costituzionalità
dell’art. 75 della legge 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui
consente al Ministro (o Comandante Generale del Corpo) di riformare
anche in malam partem, il giudizio della Commissione di disciplina.
Il
giudice delle leggi, ha condiviso gli argomenti del rimettente,
osservando in particolare che “La disposizione censurata … non viene … a
porre in essere una disciplina che, … rientra negli ampi limiti di
discrezionalità di cui gode il legislatore …, essa al contrario trasmoda
nella manifesta irragionevolezza … dato che attribuisce ad un soggetto
che non ha partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha
quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le
argomentazioni che hanno caratterizzato l’iter, la facoltà di
rovesciare il giudizio che l’Organo collegiale appositamente costituito è
stato chiamato a pronunciare”.
Nella
questione controversa è dunque sopravvenuta la dichiarazione
d’incostituzionalità della norma in forza della quale, attraverso il
provvedimento impugnato, è stato esercitato dal Ministro il potere di
riformare in pejus il giudizio della Commissione di disciplina.
Va
ora ricordato, che la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma che disciplina il potere di adozione di un
atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale, determina
l’illegittimità derivata dell’atto stesso, qualora il ricorrente abbia,
attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la
norma denunciata dinanzi al Giudice delle leggi.
In
presenza di uno specifico motivo di ricorso, riferito alla norma
incostituzionale, ancorchè non sia stato sollevato alcun profilo
d’incostituzionalità di essa, assume, invero, rilievo il principio
secondo cui il giudice deve applicare d’ufficio, nei giudizi pendenti,
le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente
possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura
impugnatoria del processo amministrativo, e dalla correlata specificità
dei motivi (così, argomentando a contrario, Cons. Stato Sez. V, 5
maggio 2008, n. 1986).
Si
è già notato che parte ricorrente, con il primo motivo, riproposto in
questa sede, ha denunciato l’illegittimo uso del potere di reformatio in pejus
riconosciuto al Ministro dall’art. 75 della legge n. 31 luglio 1954 n.
599, sicchè dalla riferita dichiarazione d’incostituzionalità di tale
norma discende l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato.
L’appello deve in conclusione essere accolto e per l’effetto deve essere riformata la sentenza impugnata.
Nel
peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte
in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per
compensare integralmente fra le parti anche le spese del presente grado
di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 19 maggio 2009 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con
l'intervento dei signori:
-
IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria
Il 18//06/2009(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
.
- -
N.R.G. 755/2002
Nessun commento:
Posta un commento