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La
Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 20072/2009)
ha stabilito che commette reato il parcheggiatore abusivo che, con
atteggiamento intimidatorio, minaccia l’automobilista per farsi dare
qualche euro. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno osservato che “ha
precisato ancora, la Corte di merito che la richiesta avanzata dal (…)
con atteggiamento intimidatorio, era mirata a conseguire l’ingiusto
profitto di € 1,50 sicché,correttamente, il fatto è stato inquadrato nel
reato di tentata estorsione, e, pertanto, correttamente sono state
escluse le ipotesi meno gravi di cui agli art. 393 e 610 c.p.. (…)”.
ESTORSIONE
Cass. pen. Sez. II, (ud. 01-04-2009) 12-05-2009, n. 20072
Cass. pen. Sez. II, (ud. 01-04-2009) 12-05-2009, n. 20072
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La
Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 29 maggio 2006,
confermava la decisione del Tribunale, in composizione monocratica, di
Agrigento del 30 novembre 2004 con la quale B.A. è stato condannato alla
pena di anni 1 mesi 8 ed Euro 800,00 di multa siccome ritenuto
responsabile del delitto di estorsione tentata e continuata, previsto e
punito dagli artt. 56 e 629 c.p. perchè, "in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, minacciando R. C. e i membri della sua
famiglia di un danno grave alla propria integrità fisica, dicendogli che
avrebbe mandato presso la sua abitazione gente della famiglia L., se
non gli avesse consegnato la somma di Euro 1,50 per il parcheggio della
sua autovettura dinanzi al lido "Oasi" di Porto Empedocle, compiva atti
idonei diretti in modo non equivoco a costringere il R. ad un atto
disposizione patrimoniale, al fine di realizzare per sè un ingiusto
profitto, evento non verificatosi per l'intervento di personale del
locale Commissariato di P.S., allertato dalla P.O., con l'aggravante di
avere commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale dell'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza, in (OMISSIS)." e. concessa la circostanza attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p.,
n. 4, ritenuta prevalente sulla contestata aggravante, è stato
condannato alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione ed Euro
200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando innanzitutto la inosservanza o la erronea applicazione dell'art. 393 c.p.
dal momento che la condotta andava qualificata nel diverso e meno grave
reato di ragion fattasi. In via subordinata, il ricorrente lamenta la
carenza di motivazione e violazione di legge penale per essere la
motivazione sottesa alla sentenza della Corte di Appello carente in
punto di mancata qualificazione del fatto ascritto al ricorrente nel
diverso e meno grave reato di cui all'art. 610 c.p.. Il
ricorrente lamenta, infine, la violazione della legge penale per
inosservanza e mancata applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.. La
situazione soggettiva ed oggettiva che caratterizzava il caso di specie
avrebbe dovuto indurre l'organo giudicante alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche, attesa, altresì, la lieve entità del
fatto.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero,
la Corte di Appello ha correttamente motivato in ordine alla
responsabilità dell'imputato attribuendo piena attendibilità alle
dichiarazioni della p.o.;avendo costui offerto precisi elementi sul
contenuto della minaccia, che sono stati oggettivamente riscontrati,
come il riferimento fatto dall'imputato di avvalersi, ove fosse stato
necessario, della famiglia L., composta da pregiudicati, e con la quale
l'imputato aveva legami di affinità.
Ha
precisato, ancora, la Corte di merito che la richiesta avanzata dal B.,
con atteggiamento intimidatorio, era mirata a conseguire l'ingiusto
profitto di Euro 1,50 sicchè, correttamente, il fatto è stato inquadrato
nel reato di tentata estorsione, e, pertanto, correttamente sono state
escluse le ipotesi meno gravi di cui agli artt. 393 e 610 c.p.. Ne consegue che i primi due motivi di ricorso sono del tutto infondati.
Parimenti,
manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso avendo la Corte
territoriale puntualmente motivato in ordine al diniego delle attenuanti
generiche, facendo corretto riferimento sia alle modalità del fatto
contestato sia alla personalità dell'imputato negativamente desumibile
dai precedenti penali.
Alla
declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La
Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, dichiara inammissibile
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009
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