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sabato 22 novembre 2014

Cassazione: Rifiuta l'etilometro? Alito, camminata e parlata sconnessa sono prove che incastrano il trasgressore Il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente



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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 05-02-2009) 06-05-2009, n. 18958
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA
Con sentenza del 5 novembre 2007, il G.I.P. del Tribunale di Vigevano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Q. M.G. in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica perchè il fatto non sussiste (capo A dell'imputazione) ed in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato (capo B).
Ricorre per cassazione, limitatamente alla pronuncia di proscioglimento dall'imputazione sub A), il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, censurando per violazione di legge la tesi propugnata in sentenza dal primo giudice, secondo la quale la recente introduzione di sanzioni differenziate a seconda del tasso alcolemico rilevato a carico del trasgressore, ad opera del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a), non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza solo da elementi sintomatici esterni, onde, in caso di suo rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, la condotta dell'imputato non sarebbe più sanzionabile penalmente, proprio per effetto dell'indeterminatezza del tasso alcolemico al quale rapportare la corrispondente sanzione.
Il ricorso è fondato.
La tesi sostenuta nella sentenza impugnata, per giustificare il proscioglimento dell'imputato dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza alcolica, è giuridicamente infondata, conducendo essa al risultato aberrante di disapplicare sostanzialmente la legge nei confronti di coloro che trasgrediscano al precetto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, e, successivamente, rifiutino di sottoporsi al test alcolimetrico.
Invero, la modifica introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a) (poi, convertito con modificazioni con L. 2 ottobre 2007, n. 160) in materia di guida in stato di ebbrezza, lungi dal depenalizzare una tale condotta, ha al contrario per lo più inasprito - in coerenza, del resto, alle intenzioni del legislatore di "incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale" - il relativo trattamento sanzionatorio, graduandolo in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, la quale, quindi, è stata configurata in tre, per così dire, "fasce" di illiceità, differenziate in ragione della diversa consistenza del tasso alcolemico accertato, tuttavia mantenendo fermo il valore che delimita l'area di rilevanza penale a 0,5 grammi per litro. Le tre "fasce" di illiceità individuate dal legislatore sono state, in sintesi, così configurate:
1. prima fascia (lett. A): ammenda da Euro 500,00 a Euro 2000,00, nei casi in cui il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8. E' d'uopo avvertire che la legge di conversione n. 160/2007 citata, avendo soppresso la previsione dell'arresto congiunta all'ammenda, ha reso oblabile la contravvenzione di "prima fascia", con la conseguenza che la nuova più favorevole disposizione sanzionatoria, voluta dalla legge di conversione, entra nell'orbita dell'art. 2 c.p., comma 4, ed è, pertanto, destinata ad essere applicata ai procedimenti in corso in cui sia stato accertato il tasso alcolemico sopra indicato, nonchè, per le ragioni di seguito precisate, nei casi in cui la prova dello stato di ebbrezza non sia fondata su accertamenti tecnici, perchè non eseguiti a seguito di rifiuto del trasgressore o non ritualmente eseguiti.
2. seconda fascia (lett. B): ammenda da Euro 800,00 a Euro 3200,00 ed arresto fino a 3 mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5. 3. terza fascia (lett. C): ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00 d arresto fino a 6 mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.
Orbene, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, sembra al Collegio - in coerenza all'intero sistema normativo nella materia de qua agitur - debba, pur a seguito della riformulazione dell'art. 86 C.d.S., circoscriversi alla sola fattispecie meno grave (quella di prima fascia, di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a)), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (quelle di seconda e terza fascia) l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue.
Ne deriva che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha, discostandosi erroneamente dalla corretta interpretazione dell'art. 186 C.d.S., eluso sostanzialmente l'obbligo di motivazione in tema di prova dello stato di ebbrezza del conducente dell'autoveicolo, stato che, in conformità ai consolidati e tutt'ora operanti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, come sostiene il predetto giudice, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 C.d.S. (cd. etilometro).
Infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza (ad es. dall'alterazione della deambulazione, dall'eloquio sconnesso, dall'alito vinoso, etc.), così come può disattendere l'esito fornito dall'"etilometro" - ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti - sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
Dall'accoglimento del ricorso del P.G. consegue l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Vigevano, affinchè ulteriormente proceda nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli al capo A) della rubrica, uniformandosi ai principi giuridici sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vigevano, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 5 Febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009

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