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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 05-02-2009) 06-05-2009, n. 18958
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
Con
sentenza del 5 novembre 2007, il G.I.P. del Tribunale di Vigevano ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Q. M.G. in ordine alla
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica perchè il fatto
non sussiste (capo A dell'imputazione) ed in ordine alla contravvenzione
di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico perchè il fatto
non è più previsto dalla legge come reato (capo B).
Ricorre
per cassazione, limitatamente alla pronuncia di proscioglimento
dall'imputazione sub A), il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Milano, censurando per violazione di legge la
tesi propugnata in sentenza dal primo giudice, secondo la quale la
recente introduzione di sanzioni differenziate a seconda del tasso
alcolemico rilevato a carico del trasgressore, ad opera del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a),
non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza solo da elementi
sintomatici esterni, onde, in caso di suo rifiuto di sottoporsi al test
alcolimetrico, la condotta dell'imputato non sarebbe più sanzionabile
penalmente, proprio per effetto dell'indeterminatezza del tasso
alcolemico al quale rapportare la corrispondente sanzione.
Il ricorso è fondato.
La
tesi sostenuta nella sentenza impugnata, per giustificare il
proscioglimento dell'imputato dall'imputazione di guida in stato di
ebbrezza alcolica, è giuridicamente infondata, conducendo essa al
risultato aberrante di disapplicare sostanzialmente la legge nei
confronti di coloro che trasgrediscano al precetto di cui all'art. 186
C.d.S., comma 2, e, successivamente, rifiutino di sottoporsi al test
alcolimetrico.
Invero, la modifica introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a) (poi, convertito con modificazioni con L. 2 ottobre 2007, n. 160)
in materia di guida in stato di ebbrezza, lungi dal depenalizzare una
tale condotta, ha al contrario per lo più inasprito - in coerenza, del
resto, alle intenzioni del legislatore di "incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione stradale" - il relativo trattamento
sanzionatorio, graduandolo in relazione alla maggiore o minore gravità
della violazione, la quale, quindi, è stata configurata in tre, per così
dire, "fasce" di illiceità, differenziate in ragione della diversa
consistenza del tasso alcolemico accertato, tuttavia mantenendo fermo il
valore che delimita l'area di rilevanza penale a 0,5 grammi per litro.
Le tre "fasce" di illiceità individuate dal legislatore sono state, in
sintesi, così configurate:
1. prima fascia
(lett. A): ammenda da Euro 500,00 a Euro 2000,00, nei casi in cui il
tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non
superiore a 0,8. E' d'uopo avvertire che la legge di conversione n. 160/2007
citata, avendo soppresso la previsione dell'arresto congiunta
all'ammenda, ha reso oblabile la contravvenzione di "prima fascia", con
la conseguenza che la nuova più favorevole disposizione sanzionatoria,
voluta dalla legge di conversione, entra nell'orbita dell'art. 2 c.p.,
comma 4, ed è, pertanto, destinata ad essere applicata ai procedimenti
in corso in cui sia stato accertato il tasso alcolemico sopra indicato,
nonchè, per le ragioni di seguito precisate, nei casi in cui la prova
dello stato di ebbrezza non sia fondata su accertamenti tecnici, perchè
non eseguiti a seguito di rifiuto del trasgressore o non ritualmente
eseguiti.
2. seconda fascia (lett. B): ammenda
da Euro 800,00 a Euro 3200,00 ed arresto fino a 3 mesi se il tasso
alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a
1,5. 3. terza fascia (lett. C): ammenda da Euro 1.500,00 a Euro
6.000,00 d arresto fino a 6 mesi se il tasso alcolemico accertato è
superiore a 1,5 grammi per litro.
Orbene, sul
piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini
dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole
circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, sembra al
Collegio - in coerenza all'intero sistema normativo nella materia de qua
agitur - debba, pur a seguito della riformulazione dell'art. 86 C.d.S.,
circoscriversi alla sola fattispecie meno grave (quella di prima
fascia, di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a)), imponendosi,
invece, per le ipotesi più gravi (quelle di seconda e terza fascia)
l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue.
Ne
deriva che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha,
discostandosi erroneamente dalla corretta interpretazione dell'art. 186
C.d.S., eluso sostanzialmente l'obbligo di motivazione in tema di prova
dello stato di ebbrezza del conducente dell'autoveicolo, stato che, in
conformità ai consolidati e tutt'ora operanti principi affermati dalla
giurisprudenza di questa Corte, può essere provato e accertato con
qualsiasi mezzo, e non necessariamente, come sostiene il predetto
giudice, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art.
379 C.d.S. (cd. etilometro).
Infatti, per il
principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per
la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità
dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento
sintomatico dell'ebbrezza (ad es. dall'alterazione della deambulazione,
dall'eloquio sconnesso, dall'alito vinoso, etc.), così come può
disattendere l'esito fornito dall'"etilometro" - ancorchè risultante da
due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a
intervallo di cinque minuti - sempre che del suo convincimento fornisca
motivazione logica ed esauriente.
Dall'accoglimento
del ricorso del P.G. consegue l'annullamento della sentenza impugnata e
la trasmissione degli atti al Tribunale di Vigevano, affinchè
ulteriormente proceda nei confronti dell'imputato in relazione al reato
ascrittogli al capo A) della rubrica, uniformandosi ai principi
giuridici sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vigevano,
altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 5 Febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009
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