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sabato 22 novembre 2014

Cassazione: SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Con la pronuncia in esame la Suprema Corte, in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva adottato sentenza di proscioglimento per non essere più il reato di cui all’art. 8 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 previsto dalla legge come reato, ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza, affermando che sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall’abrogata disposizione e la predetta fattispecie penale introdotta, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dal combinato disposto degli artt. 63, 64 e 68, lett. b) - in relazione all’All. IV, punto 1.4.1. - del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81



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INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. pen. Sez. III, (ud. 07-05-2009) 11-06-2009, n. 23976
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. D.A. nato a (OMISSIS), era imputato:
a) del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1, e art. 389, lett. c), perchè, in qualità di legale rappresentante della "Costruzioni Dondi spa" corrente in (OMISSIS), società gestrice di un impianto di depurazione ubicato in (OMISSIS), nonchè di datore di lavoro, ometteva di dotare i camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere, catenelle onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze (in (OMISSIS));
b) del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, e art. 389, lett. b), perchè, nella qualità sub a), non manteneva in buono stato di conservazione ed efficienza impianti e luoghi di lavoro, compresi servizi accessori, in particolare: l'impianto di colorazione automatica risultava guasto; il locale bagno e deposito presentava l'intonaco in cattivo stato ed era privo di piastrelle ad altezza di due metri dal pavimento; le vasche di ossidazione e stabilizzazione risultavano prive di pennellature laterali (in (OMISSIS)).
Il D. veniva tratto a giudizio con decreto di citazione emesso in data 05/06/07 dalla locale Procura della Repubblica avanti al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase - per rispondere delle imputazioni suddette.
Con sentenza in data 16.01.2009, depositata il 24 gennaio 2009, il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase - dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.A. in ordine all'imputazione ascrittagli, per non essere il fatto più previsto quale reato. Considerava che la normativa contestata era stata totalmente abrogata dal vigente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304. 2. Avverso questa sentenza la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Lecce propone ricorso per Cassazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.
Sostiene il PG ricorrente che la ritenuta "totale inconsistenza dell'ipotesi accusatoria" si fonda sul presupposto dell'abrogazione della norma incriminatrice contestata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro). In effetti il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304, comma 1, lett. a), ha abrogato integralmente il D.P.R. n. 547 del 1955.
Tuttavia il precetto contenuto nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1 risulta integralmente trasfuso nella nuova norma precettiva contenuta nell'All. 4, al punto 1.4.1 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Tale norma precettiva, identica al testo del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1 è ora sanzionata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 68, lett. b, che, attraverso il meccanismo dei richiami a catena (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 64, lett. a), e art. 63, comma 1), rinvia al contenuto dell'All. 4 punto 1.4.1 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Pertanto, essendo gli elementi strutturali delle due fattispecie incriminatici identici, sussiste continuità normativa tra le norme incriminatici succedutesi nel tempo con conseguente applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4. 2. Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 8 (recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) prescriveva che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovessero presentare buche o sporgenze pericolose e dovessero essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Inoltre i pavimenti ed i passaggi non dovevano essere ingombrati da materiali che ostacolassero la normale circolazione.
Un'analoga prescrizione diretta a conformare i luoghi di lavoro a prescrizioni di prevenzione al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori è ora contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63 e 64.
Infatti il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63 prescrive in generale che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4^.
La Tabella 4^ al punto 1.4.1. prescrive che le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
Il successivo art. 4 poi fa obbligo al datore di lavoro di provvedere a che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63, commi 1, 2 e 3; che le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Quindi la nuova normativa (D.Lgs. n. 81 del 2008) pone tuttora delle prescrizioni - anzi più dettagliate - quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sanzionate penalmente; e tanto basta per ritenere la continuità normativa che vale ad escludere l'abolitio criminis.
Cfr., in una fattispecie analoga, Cass., sez. 3^, 10/10/2008 - 6/11/2008, n. 41367, che ha affermato che in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 32, comma 1, lett. b), dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3, comma 10, e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 20 e 21) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 68, comma 1, lett. b) (recante "Attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 3, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").
3. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 e art. 389, lett. a), avendo il P.M. proposto ricorso per Cassazione unicamente per questo reato.
Va conseguentemente annullata l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce.
In proposito può richiamarsi l'orientamento di questa Corte (v.
Cass., sez. 1^, 2 marzo 2007, Poveda) che ha affermato che l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato illegittimo l'art. 593 c.p.p. nella parte in cui escludeva il potere di appello del p.m., avverso le sentenze di proscioglimento, comporta, in relazione al ricorso presentato dal p.m. direttamente in Cassazione ai sensi del sostituito art. 593 c.p.p., che la sentenza impugnata deve essere considerata nuovamente appellabile, con la conseguenza che il ricorso deve essere trattato e deciso dalla Corte di Cassazione come ricorso per saltum a norma dell'art. 569 c.p.p. che al comma 3 prevede, in caso di accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 e art. 389, lett. c), con rinvio alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009

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