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Cassazione Civile
Sez. II, Sent. n. 4695 del 26 febbraio 2009
c.p.c. art. 360Sez. II, Sent. n. 4695 del 26 febbraio 2009
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23
Nel
caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale
di accertamento di una infrazione al codice della strada, l'erronea
individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura,
invece che Ministero dell'interno, essendo stata accertata la
violazione dalla Polizia stradale) può essere imputabile allo stesso Ufficio del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981
n.689; ne consegue che, in tal caso, a meno che l'Amministrazione non
si sia costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato - la quale,
omettendo ogni contestazione, potrebbe determinare la sanatoria del
vizio - la sentenza va cassata, affinché il giudice di rinvio possa
provvedere ad una nuova trattazione previa integrazione del
contraddittorio. (Cassa con rinvio, Giud. pace Catania, 23/06/2003)
Sez. II, Sent. n. 4695 del 26-02-2009 (ud. del 26-01-2009), B.C. c. Prefettura Catania (rv. 607236)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4695
Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4695
Svolgimento del processo
B.C.
ha impugnato per cassazione la sentenza n. 3071/03 del 12/12/2003 con
la quale il giudice di pace di Catania, in accoglimento dell'opposizione
proposta da esso B., annullava l'avviso di mora per il pagamento di
Euro 175,08 in dipendenza di alcune infrazioni al C.d.S. accertate dalla
Polizia Stradale di Catania.
Gli intimati Prefettura di Catania e s.p.a. Montepaschi SE.RI.T. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Il
ricorso proposto nei confronti della s.p.a. Montepaschi Serit deve
essere rigettato in quanto il giudice di pace ha dichiarato il difetto
di legittimazione passiva di detta società ed ha accolto l'opposizione
per motivi non attribuibili al concessionario. Nulla da provvedere in
ordine alle spese di questo giudizio di legittimità tra il B. e la
citata società che non ha svolto attività difensiva.
Con
riferimento al ricorso proposto nei confronti della Prefettura di
Catania si pone, in via pregiudiziale, il problema del difetto di
legittimazione passiva di detta Prefettura a contraddire nella procedura
L. n. 689 del 1981, ex art. 23, svoltasi innanzi al giudice di
pace di Catania. Si tratta di profilo rilevabile di ufficio da parte di
questa Corte, la quale ritiene di dover dare continuità a
quell'indirizzo già più volte da essa enunciato (tra le tante, sentenze
2177/2007 n. 17765; 13/6/2007 n. 13848) secondo il quale, in tema di
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso
in cui venga proposta opposizione direttamente nei confronti del
verbale di accertamento) della contravvenzione, la legittimazione
passiva non si appartenga al Prefetto, ma volta a volta alla singola
Amministrazione centrale dalla quale dipendano gli agenti che hanno
proceduto ad accertare la violazione contestata.
Ne
consegue che, essendo stata la violazione per cui è causa accertata da
una pattuglia della Polizia stradale, la legittimazione passiva, lungi
dall'appartenere al prefetto, era del Ministero dell'Interno, dal quale
dipendeva il personale operante.
Nella specie
non si ravvisano poi ragioni di sanatoria quali indicate dalle S.U. di
questa Corte nella sentenza n. 3117 del 2006, atteso che, nel giudizio
di merito, l'Amministrazione non si è costituita a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria
omettendo di sollevare contestazioni al riguardo; neppure nel presente
grado di legittimità l'Avvocatura si è costituita con il medesimo
effetto.
Stante la esclusiva riconducibilità
della omessa instaurazione del contraddittorio ad un errore compiuto
dallo stesso ufficio del giudice dell'opposizione allorchè, ai sensi
della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, ha individuato
l'autorità alla quale andavano comunicati - a cura della Cancelleria -
l'opposizione e l'ordine di depositare in cancelleria il rapporto con
gli atti relativi all'accertamento, la sentenza va cassata, assorbito
risultando ogni altro profilo sottoposto all'attenzione di questa Corte,
e gli atti vanno rinviati al Giudice di Pace di Catania il quale
provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia
previa integrazione del contraddittorio alla stregua del principio sopra
enunciato.
Va al riguardo rilevato che,
poichè il giudizio di opposizione si deve considerare instaurato con il
deposito del ricorso presso l'autorità giudiziaria (nel caso il giudice
di pace di Catania) mentre è imputabile al giudicante l'erronea
individuazione della parte legittimata passiva, questa Corte ritiene che
il vizio possa essere sanato, con effetto ex tunc, dall'annullamento
della sentenza e dal rinvio al giudice di pace perchè provveda a
notificare l'atto di opposizione al Ministero dell'Interno quale organo
di vertice della Polizia Stradale.
P.Q.M.
La Corte:
a)
rigetta il ricorso proposto nei confronti della s.p.a. Montepaschi
SERIT; nulla per le spese del giudizio di cassazione tra le dette parti;
b)
pronunciando sul ricorso proposto nei confronti della Prefettura di
Catania, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le
spese, ad altro giudice di pace di Catania.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009
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