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sabato 22 novembre 2014

Cassazione: Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, l'erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura, invece che Ministero dell'interno, essendo stata accertata la violazione dalla Polizia stradale) può essere imputabile allo stesso Ufficio del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n.689; ne consegue che, in tal caso, a meno che l'Amministrazione non si sia costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato - la quale, omettendo ogni contestazione, potrebbe determinare la sanatoria del vizio - la sentenza va cassata, affinché il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa integrazione del contraddittorio.



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Cassazione Civile
Sez. II, Sent. n. 4695 del 26 febbraio 2009
c.p.c. art. 360
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23

Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, l'erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura, invece che Ministero dell'interno, essendo stata accertata la violazione dalla Polizia stradale) può essere imputabile allo stesso Ufficio del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n.689; ne consegue che, in tal caso, a meno che l'Amministrazione non si sia costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato - la quale, omettendo ogni contestazione, potrebbe determinare la sanatoria del vizio - la sentenza va cassata, affinché il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa integrazione del contraddittorio. (Cassa con rinvio, Giud. pace Catania, 23/06/2003)
Sez. II, Sent. n. 4695 del 26-02-2009 (ud. del 26-01-2009), B.C. c. Prefettura Catania (rv. 607236)
CIRCOLAZIONE STRADALE   -   SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4695
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

B.C. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 3071/03 del 12/12/2003 con la quale il giudice di pace di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta da esso B., annullava l'avviso di mora per il pagamento di Euro 175,08 in dipendenza di alcune infrazioni al C.d.S. accertate dalla Polizia Stradale di Catania.
Gli intimati Prefettura di Catania e s.p.a. Montepaschi SE.RI.T. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto nei confronti della s.p.a. Montepaschi Serit deve essere rigettato in quanto il giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di detta società ed ha accolto l'opposizione per motivi non attribuibili al concessionario. Nulla da provvedere in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità tra il B. e la citata società che non ha svolto attività difensiva.
Con riferimento al ricorso proposto nei confronti della Prefettura di Catania si pone, in via pregiudiziale, il problema del difetto di legittimazione passiva di detta Prefettura a contraddire nella procedura L. n. 689 del 1981, ex art. 23, svoltasi innanzi al giudice di pace di Catania. Si tratta di profilo rilevabile di ufficio da parte di questa Corte, la quale ritiene di dover dare continuità a quell'indirizzo già più volte da essa enunciato (tra le tante, sentenze 2177/2007 n. 17765; 13/6/2007 n. 13848) secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente nei confronti del verbale di accertamento) della contravvenzione, la legittimazione passiva non si appartenga al Prefetto, ma volta a volta alla singola Amministrazione centrale dalla quale dipendano gli agenti che hanno proceduto ad accertare la violazione contestata.
Ne consegue che, essendo stata la violazione per cui è causa accertata da una pattuglia della Polizia stradale, la legittimazione passiva, lungi dall'appartenere al prefetto, era del Ministero dell'Interno, dal quale dipendeva il personale operante.
Nella specie non si ravvisano poi ragioni di sanatoria quali indicate dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 3117 del 2006, atteso che, nel giudizio di merito, l'Amministrazione non si è costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria omettendo di sollevare contestazioni al riguardo; neppure nel presente grado di legittimità l'Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto.
Stante la esclusiva riconducibilità della omessa instaurazione del contraddittorio ad un errore compiuto dallo stesso ufficio del giudice dell'opposizione allorchè, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, ha individuato l'autorità alla quale andavano comunicati - a cura della Cancelleria - l'opposizione e l'ordine di depositare in cancelleria il rapporto con gli atti relativi all'accertamento, la sentenza va cassata, assorbito risultando ogni altro profilo sottoposto all'attenzione di questa Corte, e gli atti vanno rinviati al Giudice di Pace di Catania il quale provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia previa integrazione del contraddittorio alla stregua del principio sopra enunciato.
Va al riguardo rilevato che, poichè il giudizio di opposizione si deve considerare instaurato con il deposito del ricorso presso l'autorità giudiziaria (nel caso il giudice di pace di Catania) mentre è imputabile al giudicante l'erronea individuazione della parte legittimata passiva, questa Corte ritiene che il vizio possa essere sanato, con effetto ex tunc, dall'annullamento della sentenza e dal rinvio al giudice di pace perchè provveda a notificare l'atto di opposizione al Ministero dell'Interno quale organo di vertice della Polizia Stradale.

P.Q.M.

La Corte:
a) rigetta il ricorso proposto nei confronti della s.p.a. Montepaschi SERIT; nulla per le spese del giudizio di cassazione tra le dette parti;
b) pronunciando sul ricorso proposto nei confronti della Prefettura di Catania, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Catania.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009

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