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RCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. III, 22-04-2009, n. 9556
Cass. civ. Sez. III, 22-04-2009, n. 9556
Svolgimento del processo
1.
- Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di appello di Potenza, su
appello di N.S. e L.A. e sull'appello incidentale di M.P., B.D. M.,
M.V., M.D. e N.V., appellati, accoglieva il terzo motivo dell'appello
principale, nonchè per quanto di ragione il quarto e quinto motivo
dell'appello dei N., inerente al quantum dei danni morali, accordato ai
congiunti della vittima e ai relativi accessori . 2. - In punto di
fatto, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1991, M.P. e B.D.M.
(quali genitori di M.R.) e M.V. e M.D. (quali germani di M.R.)
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Potenza N.V. ed i suo
genitori - N.S. e L.A. - chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni patiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita
il loro figlio M.R..
L'incidente mortale si
era verificato il (OMISSIS), mentre alla guida del proprio ciclomotore
e, percorrendo la strada provinciale (OMISSIS), M.R. si scontrava con la
vespa Piaggio cc. 50 condotta da N.V. all'epoca minore e con a bordo
Lo.Vi..
A seguito dello scontro il N. e il Lo. riportavano gravi lesioni.
Il
Lo. era ricoverato in stato di coma e riprendeva conoscenza solo dieci
giorni dopo l'accaduto, mentre M.R. decedeva il 12 agosto successivo.
Si
costituivano i convenuti che contestavano la pretesa attorea ed
asserivano che colpa esclusiva del sinistro era da attribuirsi a M.R.M..
All'esito
della relativa istruttoria, con sentenza del 29 agosto 2002, il G.O.A.
di Potenza accoglieva per quanto di ragione la domanda risarcitoria e,
affermata la responsabilità di N. V. nella causazione del sinistro nella
percentuale del 70%, condannava in solido i convenuti al risarcimento
dei danni morali spettanti jure proprio, nonchè delle spese sostenute
dagli attori a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre
interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente dovute e via
via rivalutate dalla data del (OMISSIS) al deposito della sentenza,
oltre al 50% delle spese di lite, previamente compensato il residuo 50%.
3. - Con atto di appello del 12 novembre 2002 N.S. e L.A.L.,
impugnavano la decisione con cinque motivi.
Si
costituivano, resistendo al gravame M.P., B. D.M., M.V.M. e M.D., che
proponevano appello incidentale inteso ad ottenere l'affermazione di
responsabilità esclusiva di N.V. e, per l'effetto, la rideterminazione
proporzionale del risarcimento.
Si costituiva
N.V. che faceva proprie le doglianze degli appellanti principali e
spiegava appello incidentale del medesimo tenore di quello principale.
All'esito della istruttoria la Corte emetteva la sentenza indicata in epigrafe.
Contro questa sentenza insorgono N.S. e L. A., con ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso M.P., B.D. M., M.D..
Non si è costituito N.V..
I resistenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. - In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.
2. - Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.,
in quanto la dichiarazione del teste Lo.Vi., unico presente al fatto,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e
avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni responsabilità di N.V. e,
quindi, ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori, perchè a
dire del Lo., il N.V., in occasione del sinistro, procedeva sulla
destra.
La testimonianza del Lo. sarebbe stata
sempre lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù
di essa ,a procedimento per falsa testimonianza.
La
censura propone una ricostruzione del fatto che, come è noto, è di
competenza del giudice del merito e che, nella specie, è stata operata
sulla base dei documenti in atti (v.p.5 sentenza impugnata) e, quindi,
va respinta.
3. - Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti deducono di non essere affatto responsabili ex art. 2048 c.c.,
dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del fatto che in sede
di appello avevano chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova,
tendenti a dimostrare l'adempimento da parte loro in modo compiuto e
irreprensibile degli obblighi ex art. 147 c.c., nei confronti
del loro figlio, ma questi capitoli di prova sarebbero stati dichiarati
inammissibili dal giudice di appello con motivazione o difettosa o
insufficiente.
A loro avviso, inoltre, la
Corte d'appello non avrebbe considerato che il N.V., quando è accaduto
l'incidente - il (OMISSIS), era prossimo a diventare maggiorenne,
essendo nato il (OMISSIS) e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti,
gli elementi per agire e per rispondere da solo.
Contrariamente
all'assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di
esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha
ritenuti inammissibili i primi due perchè non erano diretti a provare
qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.
Questi
capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono stati ritenuti,
correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria
prevista dall'art. 2048 c.c..
Come è
noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei
genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in
esame, di aver osservato l'obbligo di cui all'art. 147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il N.V. e il Lo.Vi., suo passeggero, non avevano il casco.
Il
che conferma la inidoneità del capitolo di prova, stante la palmare
evidenza dell'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del
figlio da parte di essi genitori (v.p.3-4 sentenza impugnata).
I
genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio
un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di
relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua
personalità (Cass. n. 7459/97).
La valutazione
della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal
giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e,
quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass. n. 4945/97).
Nè
rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro
"presso un fabbro e una autocarrozzeria", perchè se ciò può valere ad
escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a
fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in
educando".
Nè, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l'art. 2048 c.c., comma 1, si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all'art. 147 c.c.,
sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti
non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde
realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità
della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui
persona da ogni accadimento consapevolmente illecito Peraltro, lo stato
di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del minore - come
sottolinea il giudice di appello, che richiama decisioni di questa Corte
(p. 4 sentenza impugnata), da cui non vi è motivo per
discostarsi-possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è
pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa
dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne.
Si
tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori,
data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del
loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al
grave fatto illecito, che cagionò la morte di M. R..
Il
che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta avanti ai
giudici del merito, ma nemmeno si allega nell'attuale impugnazione, la
quale, onde corroborare il fondamento della censure finisce per
confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di vigilanza.
Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c.,
può coesistere con l'obbligo educativo, ma può anche non esserci e,
comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto
illecito determinatosi, la sussistenza (o non se ne da efficace prova
liberatoria) della culpa in educando.
Il motivo, quindi, va respinto.
4.
- Con il terzo motivo - "in ogni caso" - i ricorrenti, che hanno in
grado di appello impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi in
ordine all'an e con quattro motivi in ordine al quantum, pur essendo
riusciti in parte vittoriosi per l'accoglimento di alcuni di essi sono
stati, invece, condannati alle spese di lite, le quali avrebbero, a loro
avviso, quanto meno dovute essere compensate.
In
realtà, va detto che essi sono rimasti sostanzialmente soccombenti,
avendo visto respinti tutti i motivi in ordine alla loro, asserita,
estraneità, con l'altrettanto asserita responsabilità del M.R.,
essendosi l'accoglimento dell'appello limitato a una più equa, in
relazione alla complessità della vicenda, ripartizione del carico
risarcitorio.
Quindi, è pienamente corretta la decisione sulle spese.
In
conclusione, il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati in solido
al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta
il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di Euro
7.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009
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