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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 24-04-2009, n. 9847
Cass. civ. Sez. II, 24-04-2009, n. 9847
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Comune di PARMA impugna la sentenza n. 1797 del 2005 del Giudice di
Pace di Parma, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta
dall'odierna parte intimata, T.M. quale legale rappresentante della
Ditta Torelli Enzo e figli, avverso il verbale di accertamento n.
869Z/2005, col quale veniva comminata una sanzione di Euro 357,00, ai
sensi dell'art. 180 C.d.S., comma 8, per aver la società omesso senza
giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalità
del conducente del veicolo di sua proprietà in relazione al quale era
stata accertata la violazione di cui all'art. 142 C.d.S..
Ricevuta
la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del
nominativo del conducente, l'intimato aveva comunicato di non essere in
grado di fornire tale indicazione in relazione al numero delle persone
autorizzate all'uso del veicolo.
Il Giudice di
Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata
comunicazione per la difficoltà di individuare il conducente del mezzo
al momento dell'accertata infrazione.
L'amministrazione
ricorrente articola un motivo di ricorso col quale denuncia la
violazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma
8, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta
fondatezza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il
giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che
l'obbligo di cui all'art. 126 bis C.d.S. (come modificato dalla sentenza
della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'art. 180
C.d.S., comma 8, non può essere eluso adducendo, come nel caso di
specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato
il veicolo.
Infatti, occorre tener conto che
nell'ambito di un'attività correttamente organizzata, l'uso dei veicoli
normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in
organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo
tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni
accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall'art. 180
C.d.S..
Questa Corte ha già avuto occasione
di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui
massima ufficiale è la seguente:
In tema di
violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla
sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal
combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo,
e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto
responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle
pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a
conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde
dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente
risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i
danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di
vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al
dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza
della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, nella
parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico
del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile
dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto
interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova
applicazione anche ai fatti vendicatisi precedentemente e regolati dalla
norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare
i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la
sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal
modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata
disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli,
discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o
fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza
meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente".
(Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al
verbale di accertamento, per violazione dell'art. 180 C.d.S., comma 8,
proposta da una società in a.s., secondo cui le era stato impossibile
identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua
proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo
di registrare ciascun affidamento; la S.C., poichè non era stata fornita
idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso
per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).
I ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.
P.Q.M.
LA
CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta
dall'intimato.
Condanna la parte intimata alle
spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e
100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2009
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