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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Eccesso di velocità: valida la contestazione anche se il trasgressore non è stato fermato subito L'automobilista "beccato" dal telelaser è stato raggiunto dagli Agenti della Polstrada dopo sei chilometri. È pericoloso, infatti, arrestare improvvisamente il veicolo che circola ad altissima andatura quando la strada è a percorrenza veloce



(Sezione seconda, sentenza n. 21878/09; depositata il 14 ottobre)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 14-10-2009, n. 21878
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Aosta con sentenza del 14 giugno 2005, dopo aver narrato che oggetto della causa è la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9 contestata a C.M. per aver viaggiato a 157 km orari, in luogo dei 100 km consentiti, sul tratto autostradale della (OMISSIS), accoglieva l'opposizione proposta dal trasgressore avverso il verbale di contestazione della Polstrada. Respingeva i motivi di opposizione relativi alla idoneità probatoria del telelaser, ma accoglieva quelli relativi alla omessa contestazione immediata, affermando che:
a)mancava la prova fotografica, consentita dal telelaser collocando opportunamente la pattuglia; b) nel caso di specie la velocità non era elevatissima e alzando la paletta sarebbe stato possibile far arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza; c) era stata una scelta autonoma dei verbalizzanti quella di non fermare il veicolo, ma limitarsi a seguirlo per 6 km fino al luogo della contestazione;
d) era possibile che gli agenti fossero incorsi in errore sulla lettura della targa del veicolo e comunque essi non avevano consentito di esplicare con immediatezza il diritto di difesa; e) non era stato spiegato per qual motivo la contestazione fosse avvenuta nel vicino comune di (OMISSIS) e non in quello di (OMISSIS). Reputava quindi mancanti prove certe della infrazione e violati gli artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 383 relativo reg., in ordine alla contestazione immediata.
Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 giugno 2006. L'opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Fondatamente parte ricorrente denuncia che la sentenza impugnata ha sindacato l'organizzazione di servizio dell'organo accertatore e ha misconosciuto che la contestazione immediata sia stata effettuata, sebbene il trasgressore sia stato seguito e raggiunto dalla pattuglia motorizzata solo 11 minuti dopo il rilevamento ed abbia omesso qualsiasi difesa o spiegazione della propria velocità, circostanza avvalorata dal verbale.
Palese è la illogicità e contraddittorietà intrinseca della sentenza, giacchè essa nega che vi sia stata immediata contestazione, pur ammettendo che il veicolo era lanciato alla velocità di 157 km orari, superiore di gran lunga a quella consentita in quel tratto (kmh 100), e pur riconoscendo che l'automobilista fu raggiunto dopo soli sei chilometri. Elementari criteri di logica comune impongono invece di ritenere che in tal caso si versa in ipotesi di contestazione immediata, effettuata in un ambito di tempo e di luogo minimo rispetto alle condizioni di luogo (strada a percorrenza veloce in cui è pericolosissimo inframmettere l'arresto improvviso di veicoli circolanti ad altissima andatura) e di tempo (i pochi minuti necessari per attivare l'inseguimento e percorrere sei chilometri). E' illogica l'affermazione (pag. 7 della sentenza) secondo cui la velocità di 157 kmh "non era elevatissima".
Costituisce un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ogni rilievo svolto circa la scelta della posizione migliore in cui ubicare il veicolo della Polstrada e delle modalità scelte da quest'ultima per contestare la violazione. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il giudice di merito non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Cass 2206/07; 24355/06;
20114/06), ma il giudice di pace di Aosta, violando questi principi, ha inteso sindacare il mancato uso della "paletta", sostenendo che ciò avrebbe consentito al veicolo "di arrestarsi davanti alla postazione degli agenti in condizioni di sicurezza". L'azzardata affermazione, che rende evidente, come le altre esposte in narrativa, il vizio di motivazione puntualmente denunciato in ricorso, esprime invece un modello di condotta altamente pericolosa in autostrada e in relazione a veicolo colto in così grave violazione dei limiti di velocità, che sarebbe indotto a brusche decelerazioni pericolose per il conducente e per gli altri veicoli circolanti.
Ciò posto, va ancora osservato che se, come esposto in ricorso e riscontrabile al solo fine del controllo di veridicità, il trasgressore "nulla" ebbe a dichiarare ai militi che lo raggiunsero dopo pochi chilometri, non può esservi stata alcuna violazione del diritto di difesa. Egli era infatti in condizioni di dettare a verbale ogni osservazione circa la velocità tenuta nei chilometri immediatamente precedenti. Giova in proposito rilevare, a ulteriore evidenziazione della illogicità della sentenza, che con la contestazione effettuata nell'immediatezza del rilevamento, il diritto di difesa è stato meglio garantito in favore dell'opponente, giacchè la pattuglia avrebbe potuto limitarsi a dare atto dell'uso, risultante comunque dal verbale, di un apparecchio telelaser e della difficoltà di arrestare un veicolo lanciato a così alta velocità.
Per tal via la omissione della contestazione immediata sarebbe stata comunque legittima, in relazione al disposto delle norme invocate in ricorso, dovendosi ricordare che "In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell'art. 384 reg. esec. C.d.S., qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto siffatta indicazione, ancorchè di stile, dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata(Cass 3173/06)".
Inoltre va ricordato che ai sensi del disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 4 conv. in L. 8 febbraio 2002, n. 168 sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2 C.d.S., comma 2, lett. a e b, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S., comma 1, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 senza l'obbligo di contestazione immediata di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200.
Altrettanto fondate sono le censure relative alla idoneità probatoria e alla fede privilegiata delle combinate risultanze dell'accertamento elettronico e del rilevamento visuale effettuato dagli agenti sull'apparecchiatura, che hanno portato a verbalizzazione di infrazione la cui veridicità non è possibile inficiare sulla base di mere congetture quali quelle svolte in sentenza. Vale a tal fine richiamare la giurisprudenza ormai pacifica di questa Corte (Cass 9532/06; 12832/06; 1889/07; 14097/08).
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo infatti, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non sono da esperire ulteriori accertamenti di fatto per respingere il ricorso originario, articolato sulla base anche di altri motivi già disattesi dal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, e decidendo nel merito rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'intimato alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009

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