(Sezione seconda, sentenza n. 21878/09; depositata il 14 ottobre) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 14-10-2009, n. 21878
Cass. civ. Sez. II, 14-10-2009, n. 21878
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Aosta con sentenza del 14 giugno 2005, dopo aver
narrato che oggetto della causa è la violazione dell'art. 142 C.d.S.,
comma 9 contestata a C.M. per aver viaggiato a 157 km orari, in luogo
dei 100 km consentiti, sul tratto autostradale della (OMISSIS),
accoglieva l'opposizione proposta dal trasgressore avverso il verbale di
contestazione della Polstrada. Respingeva i motivi di opposizione
relativi alla idoneità probatoria del telelaser, ma accoglieva quelli
relativi alla omessa contestazione immediata, affermando che:
a)mancava
la prova fotografica, consentita dal telelaser collocando
opportunamente la pattuglia; b) nel caso di specie la velocità non era
elevatissima e alzando la paletta sarebbe stato possibile far arrestare
il veicolo in condizioni di sicurezza; c) era stata una scelta autonoma
dei verbalizzanti quella di non fermare il veicolo, ma limitarsi a
seguirlo per 6 km fino al luogo della contestazione;
d)
era possibile che gli agenti fossero incorsi in errore sulla lettura
della targa del veicolo e comunque essi non avevano consentito di
esplicare con immediatezza il diritto di difesa; e) non era stato
spiegato per qual motivo la contestazione fosse avvenuta nel vicino
comune di (OMISSIS) e non in quello di (OMISSIS). Reputava quindi
mancanti prove certe della infrazione e violati gli artt. 200 e 201
C.d.S. e art. 383 relativo reg., in ordine alla contestazione immediata.
Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 giugno 2006. L'opponente è rimasto intimato.
Avviata
la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso
perchè manifestamente fondato.
Fondatamente
parte ricorrente denuncia che la sentenza impugnata ha sindacato
l'organizzazione di servizio dell'organo accertatore e ha misconosciuto
che la contestazione immediata sia stata effettuata, sebbene il
trasgressore sia stato seguito e raggiunto dalla pattuglia motorizzata
solo 11 minuti dopo il rilevamento ed abbia omesso qualsiasi difesa o
spiegazione della propria velocità, circostanza avvalorata dal verbale.
Palese
è la illogicità e contraddittorietà intrinseca della sentenza, giacchè
essa nega che vi sia stata immediata contestazione, pur ammettendo che
il veicolo era lanciato alla velocità di 157 km orari, superiore di gran
lunga a quella consentita in quel tratto (kmh 100), e pur riconoscendo
che l'automobilista fu raggiunto dopo soli sei chilometri. Elementari
criteri di logica comune impongono invece di ritenere che in tal caso si
versa in ipotesi di contestazione immediata, effettuata in un ambito di
tempo e di luogo minimo rispetto alle condizioni di luogo (strada a
percorrenza veloce in cui è pericolosissimo inframmettere l'arresto
improvviso di veicoli circolanti ad altissima andatura) e di tempo (i
pochi minuti necessari per attivare l'inseguimento e percorrere sei
chilometri). E' illogica l'affermazione (pag. 7 della sentenza) secondo
cui la velocità di 157 kmh "non era elevatissima".
Costituisce
un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa
dell'amministrazione ogni rilievo svolto circa la scelta della posizione
migliore in cui ubicare il veicolo della Polstrada e delle modalità
scelte da quest'ultima per contestare la violazione. Sul punto la
giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il giudice
di merito non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di
vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di
rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione
(Cass 2206/07; 24355/06;
20114/06), ma il
giudice di pace di Aosta, violando questi principi, ha inteso sindacare
il mancato uso della "paletta", sostenendo che ciò avrebbe consentito al
veicolo "di arrestarsi davanti alla postazione degli agenti in
condizioni di sicurezza". L'azzardata affermazione, che rende evidente,
come le altre esposte in narrativa, il vizio di motivazione puntualmente
denunciato in ricorso, esprime invece un modello di condotta altamente
pericolosa in autostrada e in relazione a veicolo colto in così grave
violazione dei limiti di velocità, che sarebbe indotto a brusche
decelerazioni pericolose per il conducente e per gli altri veicoli
circolanti.
Ciò posto, va ancora osservato che
se, come esposto in ricorso e riscontrabile al solo fine del controllo
di veridicità, il trasgressore "nulla" ebbe a dichiarare ai militi che
lo raggiunsero dopo pochi chilometri, non può esservi stata alcuna
violazione del diritto di difesa. Egli era infatti in condizioni di
dettare a verbale ogni osservazione circa la velocità tenuta nei
chilometri immediatamente precedenti. Giova in proposito rilevare, a
ulteriore evidenziazione della illogicità della sentenza, che con la
contestazione effettuata nell'immediatezza del rilevamento, il diritto
di difesa è stato meglio garantito in favore dell'opponente, giacchè la
pattuglia avrebbe potuto limitarsi a dare atto dell'uso, risultante
comunque dal verbale, di un apparecchio telelaser e della difficoltà di
arrestare un veicolo lanciato a così alta velocità.
Per
tal via la omissione della contestazione immediata sarebbe stata
comunque legittima, in relazione al disposto delle norme invocate in
ricorso, dovendosi ricordare che "In tema di accertamento di violazioni
delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di
controllo (autovelox), ai sensi dell'art. 384 reg. esec. C.d.S., qualora
dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in
tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal
posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di
apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di
ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione
immediata, in quanto siffatta indicazione, ancorchè di stile, dà
comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata
contestazione immediata(Cass 3173/06)".
Inoltre va ricordato che ai sensi del disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 4
conv. in L. 8 febbraio 2002, n. 168 sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'art. 2 C.d.S., comma 2, lett. a e b,
gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S., comma 1,
possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo
del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 senza l'obbligo
di contestazione immediata di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200.
Altrettanto
fondate sono le censure relative alla idoneità probatoria e alla fede
privilegiata delle combinate risultanze dell'accertamento elettronico e
del rilevamento visuale effettuato dagli agenti sull'apparecchiatura,
che hanno portato a verbalizzazione di infrazione la cui veridicità non è
possibile inficiare sulla base di mere congetture quali quelle svolte
in sentenza. Vale a tal fine richiamare la giurisprudenza ormai pacifica
di questa Corte (Cass 9532/06; 12832/06; 1889/07; 14097/08).
Discende
da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna
dell'intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in
dispositivo. Si fa luogo infatti, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c.
al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non sono da esperire
ulteriori accertamenti di fatto per respingere il ricorso originario,
articolato sulla base anche di altri motivi già disattesi dal giudice di
merito.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, e decidendo nel merito rigetta l'originaria
opposizione. Condanna l'intimato alla refusione a controparte delle
spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso
delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009
Nessun commento:
Posta un commento