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La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 16044/2009) ha stabilito che l’automobilista stressato non è legittimato a perdere le staffe con i vigili.
CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 17-02-2009) 16-04-2009, n. 16044
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 17-02-2009) 16-04-2009, n. 16044
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con
la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha riformato la
sentenza di assoluzione emessa in data 7 febbraio 2005 dal Tribunale
della stessa città e ha condannato D.D. alla pena di mesi cinque di
reclusione per i reati di resistenza e lesioni in danno di due vigili
urbani.
Il primo giudice era pervenuto al
proscioglimento ritenendo mancante l'elemento psicologico dei reati a
causa dello stato di agitazione in cui si era venuto a trovare
l'imputato, a causa dello "stress da traffico".
I
giudici d'appello hanno invece ritenuto, sulla base delle prove
acquisite, che l'imputato abbia aggredito i vigili urbani che,
nell'esercizio delle loro funzioni, gli impedivano, per motivi di
traffico, l'accesso in una strada di (OMISSIS), strappando la paletta
dalle mani di uno di loro e provocando all'altro lesioni personali.
Nell'interesse
dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione il suo difensore di
fiducia, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 337 e 582 c.p.
e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte d'appello
avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'elemento psicologico dei
reati contestati, in quanto è emerso che non avrebbe colpito
volontariamente il pubblico ufficiale, ma si sarebbe limitato ad
allontanare la paletta d'ordinanza.
Inoltre,
si contesta il ritenuto concorso tra i due reati, rilevando che può
aversi concorso solo nell'ipotesi in cui la condotta dell'agente
esorbiti i limiti minimi di violenza e minaccia posti in essere nella
consumazione del delitto di resistenza, mentre nel caso di specie tali
limiti non sono stati superati, anche in considerazione dello stato
psicologico dell'imputato, alterato a causa del traffico. In sostanza,
si sostiene essersi trattato di una manifestazione di insofferenza
dettata dallo stato di agitazione causato dal traffico.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La
ricostruzione dei fatti così come ritenuti nella sentenza impugnata
appare sorretta da una motivazione logica e coerente che trova
giustificazione negli elementi di prova rappresentati dalle deposizioni
dei testimoni esaminati.
Per quanto riguarda,
poi, il ritenuto concorso dei due reati contestati, si osserva che il
delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo
di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che,
esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali (Sez. 6, 14
aprile 2008, n. 27703, Dallara).
Nella
specie, la reazione posta in essere dall'imputato, cagionando lesioni
alle persone offese, ha "esorbitato" dai limiti sopra indicati, per cui
non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni
personali con quello di resistenza a pubblico ufficiale.
In
conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo
determinare in Euro Mille.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro Mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009
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