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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: automobilista perde le staffe con vigili? Scatta condanna penale



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La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 16044/2009) ha stabilito che l’automobilista stressato non è legittimato a perdere le staffe con i vigili.

CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 17-02-2009) 16-04-2009, n. 16044

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in data 7 febbraio 2005 dal Tribunale della stessa città e ha condannato D.D. alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di resistenza e lesioni in danno di due vigili urbani.
Il primo giudice era pervenuto al proscioglimento ritenendo mancante l'elemento psicologico dei reati a causa dello stato di agitazione in cui si era venuto a trovare l'imputato, a causa dello "stress da traffico".
I giudici d'appello hanno invece ritenuto, sulla base delle prove acquisite, che l'imputato abbia aggredito i vigili urbani che, nell'esercizio delle loro funzioni, gli impedivano, per motivi di traffico, l'accesso in una strada di (OMISSIS), strappando la paletta dalle mani di uno di loro e provocando all'altro lesioni personali.
Nell'interesse dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione il suo difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 337 e 582 c.p. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'elemento psicologico dei reati contestati, in quanto è emerso che non avrebbe colpito volontariamente il pubblico ufficiale, ma si sarebbe limitato ad allontanare la paletta d'ordinanza.
Inoltre, si contesta il ritenuto concorso tra i due reati, rilevando che può aversi concorso solo nell'ipotesi in cui la condotta dell'agente esorbiti i limiti minimi di violenza e minaccia posti in essere nella consumazione del delitto di resistenza, mentre nel caso di specie tali limiti non sono stati superati, anche in considerazione dello stato psicologico dell'imputato, alterato a causa del traffico. In sostanza, si sostiene essersi trattato di una manifestazione di insofferenza dettata dallo stato di agitazione causato dal traffico.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricostruzione dei fatti così come ritenuti nella sentenza impugnata appare sorretta da una motivazione logica e coerente che trova giustificazione negli elementi di prova rappresentati dalle deposizioni dei testimoni esaminati.
Per quanto riguarda, poi, il ritenuto concorso dei due reati contestati, si osserva che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali (Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27703, Dallara).
Nella specie, la reazione posta in essere dall'imputato, cagionando lesioni alle persone offese, ha "esorbitato" dai limiti sopra indicati, per cui non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni personali con quello di resistenza a pubblico ufficiale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro Mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009

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