CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 28-10-2009, n. 22891
Cass. civ. Sez. II, 28-10-2009, n. 22891
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Ministero della difesa e il Ministero dell'interno propongono ricorso
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piombino n. 240 del 2005,
depositata il 22 settembre 2005 e non notificata, con la quale veniva
accolta l'opposizione proposta dagli odierni intimati, B.S. e la SCRL
GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PIOMBINO, avverso due
processi verbali di contestazione (numeri (OMISSIS) del 30 luglio 2004)
dei Carabinieri della stazione di Piombino per la violazione delle norme
di cui all'art. 141 C.d.S., commi 1 e 11, art. 152 C.d.S., commi 1 e 4,
art. 172 C.d.S., commi 1 e 8, poichè il B. sopraggiungeva a velocità
pericolosa, senza i fari accesi fuori dal centro abitato e senza
indossare la cintura di sicurezza.
L'infrazione era stata rilevata dall'agente accertatore mentre si trovava nella sua auto di servizio.
Il
Giudice di Pace riteneva fondata la sola opposizione relativa
all'infrazione di cui all'art. 141 C.d.S., (guida a velocità pericolosa)
ciò in quanto, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste agente
accertatore in giudizio era risultata la mancanza di riscontri oggettivi
e diretti, risultando invece l'affermazione della responsabilità basata
solo su dati presuntivi, rappresentati ®in buona sostanza soltanto
dalla percezione soggettiva dell'agente accertatore, senza alcun
elemento oggettivo che possa in concreto fondarne la sussistenza,
consentendo un successivo positivo riscontro.
I
ricorrenti articolano due motivi di ricorso. Col primo deducono
illogicità e insufficienza della motivazione. Rilevano che il Giudice di
Pace non ha chiarito sulla base di quali elementi abbia ritenuto
l'accertamento basato sulla sola percezione soggettiva dell'agente di
per sè inattendibile. Col secondo motivo deducono difetto di motivazione
per avere il Giudice di Pace omesso di motivare con riferimento alla
riduzione al minimo edittale delle sanzioni concernenti la violazione
degli artt. 152 e 172 C.d.S., che il Giudice di Pace aveva ritenuto
effettivamente verificatesi come accertate nel verbale di contestazione.
Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.
Attivatasi
procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria
scritta nella quale, conclude con richiesta di trattazione del ricorso
in pubblica udienza.
Occorre rilevare che tali
conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera
di consiglio. Infatti, l'inammissibilità della pronuncia in camera di
consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure
emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In
tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso
in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione
del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata
decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta
fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico
ministero siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza
(Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).
Il
ricorso è manifestamente infondato e va respinto. Infatti e con
riferimento al primo motivo, i ricorrenti non sembrano cogliere la ratio
decidendi contenuta nell'ampia ed adeguata motivazione del Giudice di
Pace, che ha dato conto analiticamente del perchè la percezione
dell'agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla
accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza
(verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano
compatibili con la posizione in cui si trovava l'agente al momento
dell'accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto
all'accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità.
Il
Giudice di Pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione
dell'agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la
valutazione operata, che in definitiva risultata esclusivamente riferita
alla sua percezione soggettiva. Si tratta di motivazione adeguata che
non appare inficiata dai vizi denunciati.
Parimenti
infondato risulta il secondo motivo, posto che il Giudice di Pace, sia
pur sinteticamente, ha ritenuto di ridurre al minimo l'importo della
sanzione, facendo esplicito riferimento alla valutazione operata con
riferimento al complessivo accertamento operato dall'agente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009
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