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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Inattendibile la percezione del vigile sulla velocità. Nulle le multe rilevate ad occhio



 
 
 
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 28-10-2009, n. 22891
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno propongono ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piombino n. 240 del 2005, depositata il 22 settembre 2005 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dagli odierni intimati, B.S. e la SCRL GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PIOMBINO, avverso due processi verbali di contestazione (numeri (OMISSIS) del 30 luglio 2004) dei Carabinieri della stazione di Piombino per la violazione delle norme di cui all'art. 141 C.d.S., commi 1 e 11, art. 152 C.d.S., commi 1 e 4, art. 172 C.d.S., commi 1 e 8, poichè il B. sopraggiungeva a velocità pericolosa, senza i fari accesi fuori dal centro abitato e senza indossare la cintura di sicurezza.
L'infrazione era stata rilevata dall'agente accertatore mentre si trovava nella sua auto di servizio.
Il Giudice di Pace riteneva fondata la sola opposizione relativa all'infrazione di cui all'art. 141 C.d.S., (guida a velocità pericolosa) ciò in quanto, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste agente accertatore in giudizio era risultata la mancanza di riscontri oggettivi e diretti, risultando invece l'affermazione della responsabilità basata solo su dati presuntivi, rappresentati ®in buona sostanza soltanto dalla percezione soggettiva dell'agente accertatore, senza alcun elemento oggettivo che possa in concreto fondarne la sussistenza, consentendo un successivo positivo riscontro.
I ricorrenti articolano due motivi di ricorso. Col primo deducono illogicità e insufficienza della motivazione. Rilevano che il Giudice di Pace non ha chiarito sulla base di quali elementi abbia ritenuto l'accertamento basato sulla sola percezione soggettiva dell'agente di per sè inattendibile. Col secondo motivo deducono difetto di motivazione per avere il Giudice di Pace omesso di motivare con riferimento alla riduzione al minimo edittale delle sanzioni concernenti la violazione degli artt. 152 e 172 C.d.S., che il Giudice di Pace aveva ritenuto effettivamente verificatesi come accertate nel verbale di contestazione.
Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto. Infatti e con riferimento al primo motivo, i ricorrenti non sembrano cogliere la ratio decidendi contenuta nell'ampia ed adeguata motivazione del Giudice di Pace, che ha dato conto analiticamente del perchè la percezione dell'agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza (verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l'agente al momento dell'accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto all'accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità.
Il Giudice di Pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione dell'agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata, che in definitiva risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva. Si tratta di motivazione adeguata che non appare inficiata dai vizi denunciati.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo, posto che il Giudice di Pace, sia pur sinteticamente, ha ritenuto di ridurre al minimo l'importo della sanzione, facendo esplicito riferimento alla valutazione operata con riferimento al complessivo accertamento operato dall'agente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009

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