Corte
di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 23929 del 10 giugno 2009 -
Pres. Rizzo – Est. Campanato – P.M. (Conf.) Geraci - Ric. S. Z. - Messi
in evidenza dalla corte di cassazione gli elementi di distinzione fra il
rspp ed il tecnico delegato alla sicurezza sul lavoro. Consulente il
primo e garante della sicurezza per il ruolo che gli deriva dalla delega
del datore di lavoro il secondo.
OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 21-05-2009) 10-06-2009, n. 23929
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 21-05-2009) 10-06-2009, n. 23929
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
S.Z. veniva imputato del reato di cui all'art. 589 c.p.,
commi 1 e 2 perchè, quale legale rappresentante della ditta Zenone
Soave e figli Spa di (OMISSIS), esercente attività di esecuzione di
lavori affini all'industria edilizia e stradale, per colpa generica e
violazione delle norme antinfortunistiche (in particolare del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21),
omettendo di effettuare nel documento di valutazione dei rischi la
valutazione dei rischi inerenti la mansione di autista, nonchè di
informare l'autista V.S. sui rischi connessi al trasporto di materiale
ferroso, cagionato la morte del predetto che il giorno (OMISSIS),
nell'aprire la sponda del camion da lui condotto, veniva investito da
circa 30 lastre di ferro, che mal posizionate, senza una sufficiente
legatura, gli rovinavano addosso e gli provocavano lesioni mortali.
Con
sentenza 13 dicembre 2004 il Tribunale monocratico di Vicenza
condannava il S. alla pena di mesi sei di reclusione, sostituiti con
Euro 6.840,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti
alla contestata aggravante, oltre al risarcimento dei danni alle parti
civili costituite ed alla corresponsione alle medesime di una
provvisionale.
Il tribunale affermava che
entrambi i responsabili in precedenza nominati P. e C. erano cessati
dall'incarico, per cui l'unico responsabile aziendale all'epoca del
fatto era l'imputato; che non era stata prodotta alcuna documentazione
relativa alla valutazione dei rischi specifici afferenti il tipo di
trasporto in oggetto, nè risultava che il V., assunto da poche
settimane, avesse ricevuto istruzioni, informazioni o documenti di
istruzioni sull'uso dei singoli mezzi e sulle operazioni di carico e
scarico, nemmeno dal F. dal quale dipendeva direttamente o da altri
autisti. In particolare avrebbe dovuto essere informato dal datore di
lavoro della necessità di effettuare l'ispezione del carico prima di
scaricarlo e di utilizzare un bastone per l'apertura a distanza delle
sponde.
Proposto appello, il S. negava di
avere una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza in quanto tale
ruolo era stato assunto dal direttore tecnico P.D., espressamente
delegato alla prevenzione infortuni, alla vigilanza ed al controllo
delle attività.
Assumeva che i tribunale aveva
omesso di valutare se vi era stato un comportamento poco diligente o
addirittura abnorme del lavoratore; di considerare che questi aveva una
lunga esperienza di autista presso i precedenti datori di lavoro ed era
stato affiancato da colleghi esperti ed aveva avuto sufficienti
informazioni; che il carico in questioni era stato effettuato da
soggetti estranei all'azienda e che il fatto si era verificato in una
sede estranea alla propria ove non aveva possibilità di controllo; che
la pena inflitta era eccessiva.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pronunciata in data 19 maggio 2006 confermava la decisione di primo grado.
Sottolineava
che il direttore tecnico P. già nel 1997 aveva chiesto di essere
sollevato dall'incarico relativo alla sicurezza e che la società aveva
implicitamente ratificato tali dimissioni nominando nuovo responsabile
il geometra Co., che successivamente aveva a sua volta rassegnato le
dimissioni e non era mai stato sostituito.
Conseguentemente
sul punto la corte territoriale condivideva le conclusioni cui era
pervenuto il primo giudice, ravvisando nel datore di lavoro la posizione
di garante della sicurezza, in quanto destinatario delle norme
antinfortunistiche e primo garante della salubrità dell'ambiente di
lavoro a sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'intera L. n. 626 del 1994.
Il
giudice d'appello affermava inoltre che dalla deposizione dei testi non
risultava che la vittima avesse ricevuto delle specifiche istruzioni,
nè che ve ne fossero di scritte ad uso dei dipendenti o che fossero
stati apposti degli avvisi sull'autotreno circa le modalità da seguire
per aprire le sponde del rimorchio del camion prima di scaricare la
merce trasportata.
Quanto alla distinzione
operata dall'appellante tra il concetto di "responsabile della
sicurezza" e "delegato alla sicurezza" la corte territoriale affermava
che si trattava di una irrilevante questione terminologica e che
comunque non risultando che nessuno soggetto svolgesse tale ruolo era il
datore di lavoro l'esclusivo responsabile delle condizioni di lavoro
nel quale i dipendenti prestavano la loro attività.
Precisava
altresì che non risultava che fossero previste manovre meccaniche di
apertura delle sponde, nè che fossero state impartite specifiche
istruzioni alla vittima, tali non potendosi considerare i riferiti
affiancamenti da parte di altri autisti durante precedenti trasporti,
non risultando che costoro avessero trasmesso regole per le operazioni
discarico.
Quanto alla precedente esperienza
in qualità di autista essa era irrilevante perchè il fatto era dipeso
dalle operazioni di carico - scarico ed era stata proprio la mancanza di
istruzioni che lo aveva determinato a non usare un apposito mezzo
meccanico per l'apertura della sponda, tenendosi lontano dal mezzo.
Altrettanto
irrilevante era il fatto che il carico fosse stato effettuato da
persone estranee alla ditta Soave e che l'infortunio si fosse verificato
al di fuori della sede aziendale perchè esso era dipeso dalla carenza
di istruzioni.
Avverso tale decisione
l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e deduce mancanza,
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il
giudice di appello non aveva compiutamente considerato le censure
critiche svolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, nè
vagliato le prove.
Secondo il ricorrente non
sussistevano i capi d'accusa poichè risultava che la ditta aveva
compilato il documento di analisi dei rischi, il V. aveva una pregressa
esperienza in qualità di autista, aveva ricevuto sufficienti istruzioni
sui rischi tipici inerenti le sue mansioni sia dal B., responsabile per
le attività interne, sia tramite l'affiancamento degli autisti Z. e M..
Pertanto
la corte territoriale non aveva considerato che esisteva l'analisi del
rischio relativo alle mansioni di autista con le relative istruzioni e
non aveva compiutamente valutato il tenore dello stesso, nè aveva
spiegato le ragioni per cui non riteneva sufficienti le istruzioni in
esso contenute, censura espressamente contenuta nell'atto d'appello alla
quale non aveva risposto.
Nessuna
considerazione inoltre il giudice di appello aveva effettuato in ordine
alla deposizione del B. il quale aveva affermato di avere personalmente
letto al V. le parti del piano di sicurezza aziendale relativo alla
parte movimentazioni e trasporti dei materiali e sull'uso delle
attrezzature relative a questa tipologia di attività.
Il
giudice di secondo grado avrebbe dovuto dare ragione della mancata
considerazione di tali dichiarazioni e precisare se riteneva il teste
non attendibile, oppure l'istruzione inidonea, posto che il colloquio in
oggetto è stato riferito anche dal teste F..
La
corte territoriale si era invece limitata a richiamare genericamente le
testimonianze assunte in primo grado, senza alcuna spiegazione in
ordine alla provenienza ed al contenuto, dando luogo a vizio di
motivazione.
Con il secondo motivo il
ricorrente contesta di avere coperto una posizione di garanzia in quanto
il direttore tecnico P. aveva tra le sue mansioni quella del controllo
delle attività di prevenzione degli infortuni.
La
delega conferita al geometra Co. faceva riferimento all'attività
produttiva dei cantieri di lavoro, per cui non era sovrapponibile alle
funzioni del P..
Mentre il delegato subentra
nella posizione giuridica del datore di lavoro il responsabile della
sicurezza resta una figura distinta.
Il P.
aveva dato le dimissioni da responsabile per la sicurezza, ma aveva
conservato la delega per la prevenzione degli infortuni, che al Co. era
stata conferita solo in relazione all'attività cantieristica e non
all'intera attività aziendale.
La corte aveva
confuso le due posizioni e ritenuto che il P. fosse carente di delega
perchè sostituito dal Co., mentre ciò non rispondeva ai fatti dal
momento che il direttore tecnico, pur avendo rinunciato alla posizione
di responsabile per gli infortuni, aveva conservato la delega
conferitagli dal datore di lavoro per la vigilanza ed il controllo.
Questa
distinzione di ruoli è stata avvalorata dalle deposizioni degli
ispettori SPISAL Pi. e Ze., secondo i quali il responsabile per la
sicurezza può esser interno o esterno all'azienda ed ha il compito di
valutare i rischi, ma non ha responsabilità di controllo all'interno
della medesima, mentre è il delegato che si assume tale ruolo e ne è
responsabile.
La delega conferita al direttore
tecnico, non essendo mai stata revocata esonera il datore di lavoro da
tale responsabilità, essendovi un principio di affidamento sulla
competenza del medesimo.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Due sono i punti che il ricorrente focalizza per contestare la pronuncia di condanna di entrambi i giudici di merito:
1
- l'esistenza del documento di valutazione rischi, comprendente anche
quelli relativi alle mansioni di autista che l'accusa contesta essere
mancante e che il giudice di appello non ha considerato.
2
- la posizione di garanzia in capo al datore di lavoro per esclusione
della sussistenza di una valida delega conferita al direttore dello
stabilimento.
In ordine al primo punto,
rilevante in quanto il ricorrente richiama le deposizioni del teste B.
che avrebbe fatto riferimento all'analisi dei rischi contenuta in detto
documento, effettivamente il giudice d'appello non opera alcuna
precisazione, limitandosi a ritenere le istruzioni impartite all'autista
del tutto insufficienti.
Di fronte alla
doglianza dell'imputato la corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in
modo più analitico perchè detto documento fosse incompleto e poco utile
per la formazione del dipendente in particolare con riferimento alle
operazioni cui lo stesso era addetto nell'evento in esame.
Quanto
al secondo punto la corte afferma un principio non corretto confondendo
la figura del responsabile alla sicurezza con quella del delegato e
riducendo nel caso di specie ad un puro problema di terminologia la
censura operata dal ricorrente in tema di delega.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nella previsione originaria del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 8 e 9
costituiva un mero consulente del datore di lavoro ed essendo privo di
poteri decisionali e di spesa non ricopriva una posizione di garanzia
relativamente alla prevenzione degli infortuni per cui la sua nomina non
esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per eventi
verificatisi in seguito alla mancata attuazione delle misure di
prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. 13 marzo 2008, Reduzzi ed
altro, inedita; 4 aprile 2007, Aimone; 15 febbraio 2007, Fusilli).
La
posizione di garanzia del responsabile di tale servizio è stata
indicata dalla L. n. 195 del 2003, con la conseguente assunzione di
responsabilità ogni qualvolta un infortunio sia riconducibile anche alla
mancata segnalazione di una situazione di pericolo che il responsabile
aveva l'obbligo di segnalare (Cass. pen. sez. 4^ sent.
23 aprile 2008, Maciocia; sent. 6^ dic. 2007, ricorso PM in c. Oberrauch e altro).
Tale
posizione non va confusa con quella di direttore tecnico espressamente
delegato alla predisposizione delle misure di sicurezza ed alla
vigilanza sulla loro attuazione e dunque assuntore di una posizione di
garanzia originaria per il suo ruolo specifico e derivata per la delega
conferitigli dal datore di lavoro.
La corte
veneziana, confondendo le due figure, assume che la rinuncia del P. alla
posizione di responsabile del servizio sicurezza abbia in sostanza
avuto la conseguenza di rendere inoperativa la delega, in seguito
all'assunzione di tale compito da parte del Co. al quale era stata
conferita anche una procura speciale comprendente la programmazione, il
controllo dei cantieri di lavoro e la prevenzione degli infortuni negli
stessi.
Poichè l'incidente non avvenne
all'interno di un cantiere la corte d'appello avrebbe dovuto chiarire se
questa delega ricomprendeva le intere funzioni attribuite al P. o solo
quella parte che riguardava il lavoro nei cantieri; comparare le
compatibilità delle due posizioni e verificare la posizione di garanzia
del predetto direttore tecnico in funzione di tale sua qualifica nonchè
la sussistenza o meno della sua autonomia decisionale nell'ambito della
medesima e della delega conferitagli.
Ciò al
fine di pervenire alla disamina della posizione a del datore di lavoro e
controllare la sussistenza di una responsabilità, una volta effettuata
la verifica di sussistenza o meno della delega ridimensionata dalla
procura conferita al Co. e successivamente non più esercitata dal
predetto per il suo allontanamento dalla ditta.
La
carenza di motivazione sui punti innanzi enunciati che presuppone una
valutazione dei fatti e delle prove estranea al sindacato di
legittimità, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, che si atterrà al
principio di diritto innanzi enunciato in tema di posizione di garanzia
del delegato ed alla distinzione tra il medesimo ed il soggetto
designato come responsabile della sicurezza.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello
di Venezia alla quale demanda il regolamento delle spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009
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