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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione responsabilita' del RSPP e del delegato alla sicurezza sul lavoro




 
 
Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 23929 del 10 giugno 2009 -  Pres. Rizzo – Est. Campanato – P.M. (Conf.) Geraci - Ric. S. Z. - Messi in evidenza dalla corte di cassazione gli elementi di distinzione fra il rspp ed il tecnico delegato alla sicurezza sul lavoro. Consulente il primo e garante della sicurezza per il ruolo che gli deriva dalla delega del datore di lavoro il secondo.
 
 
OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 21-05-2009) 10-06-2009, n. 23929
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

S.Z. veniva imputato del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, quale legale rappresentante della ditta Zenone Soave e figli Spa di (OMISSIS), esercente attività di esecuzione di lavori affini all'industria edilizia e stradale, per colpa generica e violazione delle norme antinfortunistiche (in particolare del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21), omettendo di effettuare nel documento di valutazione dei rischi la valutazione dei rischi inerenti la mansione di autista, nonchè di informare l'autista V.S. sui rischi connessi al trasporto di materiale ferroso, cagionato la morte del predetto che il giorno (OMISSIS), nell'aprire la sponda del camion da lui condotto, veniva investito da circa 30 lastre di ferro, che mal posizionate, senza una sufficiente legatura, gli rovinavano addosso e gli provocavano lesioni mortali.
Con sentenza 13 dicembre 2004 il Tribunale monocratico di Vicenza condannava il S. alla pena di mesi sei di reclusione, sostituiti con Euro 6.840,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite ed alla corresponsione alle medesime di una provvisionale.
Il tribunale affermava che entrambi i responsabili in precedenza nominati P. e C. erano cessati dall'incarico, per cui l'unico responsabile aziendale all'epoca del fatto era l'imputato; che non era stata prodotta alcuna documentazione relativa alla valutazione dei rischi specifici afferenti il tipo di trasporto in oggetto, nè risultava che il V., assunto da poche settimane, avesse ricevuto istruzioni, informazioni o documenti di istruzioni sull'uso dei singoli mezzi e sulle operazioni di carico e scarico, nemmeno dal F. dal quale dipendeva direttamente o da altri autisti. In particolare avrebbe dovuto essere informato dal datore di lavoro della necessità di effettuare l'ispezione del carico prima di scaricarlo e di utilizzare un bastone per l'apertura a distanza delle sponde.
Proposto appello, il S. negava di avere una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza in quanto tale ruolo era stato assunto dal direttore tecnico P.D., espressamente delegato alla prevenzione infortuni, alla vigilanza ed al controllo delle attività.
Assumeva che i tribunale aveva omesso di valutare se vi era stato un comportamento poco diligente o addirittura abnorme del lavoratore; di considerare che questi aveva una lunga esperienza di autista presso i precedenti datori di lavoro ed era stato affiancato da colleghi esperti ed aveva avuto sufficienti informazioni; che il carico in questioni era stato effettuato da soggetti estranei all'azienda e che il fatto si era verificato in una sede estranea alla propria ove non aveva possibilità di controllo; che la pena inflitta era eccessiva.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pronunciata in data 19 maggio 2006 confermava la decisione di primo grado.
Sottolineava che il direttore tecnico P. già nel 1997 aveva chiesto di essere sollevato dall'incarico relativo alla sicurezza e che la società aveva implicitamente ratificato tali dimissioni nominando nuovo responsabile il geometra Co., che successivamente aveva a sua volta rassegnato le dimissioni e non era mai stato sostituito.
Conseguentemente sul punto la corte territoriale condivideva le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, ravvisando nel datore di lavoro la posizione di garante della sicurezza, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche e primo garante della salubrità dell'ambiente di lavoro a sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'intera L. n. 626 del 1994.
Il giudice d'appello affermava inoltre che dalla deposizione dei testi non risultava che la vittima avesse ricevuto delle specifiche istruzioni, nè che ve ne fossero di scritte ad uso dei dipendenti o che fossero stati apposti degli avvisi sull'autotreno circa le modalità da seguire per aprire le sponde del rimorchio del camion prima di scaricare la merce trasportata.
Quanto alla distinzione operata dall'appellante tra il concetto di "responsabile della sicurezza" e "delegato alla sicurezza" la corte territoriale affermava che si trattava di una irrilevante questione terminologica e che comunque non risultando che nessuno soggetto svolgesse tale ruolo era il datore di lavoro l'esclusivo responsabile delle condizioni di lavoro nel quale i dipendenti prestavano la loro attività.
Precisava altresì che non risultava che fossero previste manovre meccaniche di apertura delle sponde, nè che fossero state impartite specifiche istruzioni alla vittima, tali non potendosi considerare i riferiti affiancamenti da parte di altri autisti durante precedenti trasporti, non risultando che costoro avessero trasmesso regole per le operazioni discarico.
Quanto alla precedente esperienza in qualità di autista essa era irrilevante perchè il fatto era dipeso dalle operazioni di carico - scarico ed era stata proprio la mancanza di istruzioni che lo aveva determinato a non usare un apposito mezzo meccanico per l'apertura della sponda, tenendosi lontano dal mezzo.
Altrettanto irrilevante era il fatto che il carico fosse stato effettuato da persone estranee alla ditta Soave e che l'infortunio si fosse verificato al di fuori della sede aziendale perchè esso era dipeso dalla carenza di istruzioni.
Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di appello non aveva compiutamente considerato le censure critiche svolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, nè vagliato le prove.
Secondo il ricorrente non sussistevano i capi d'accusa poichè risultava che la ditta aveva compilato il documento di analisi dei rischi, il V. aveva una pregressa esperienza in qualità di autista, aveva ricevuto sufficienti istruzioni sui rischi tipici inerenti le sue mansioni sia dal B., responsabile per le attività interne, sia tramite l'affiancamento degli autisti Z. e M..
Pertanto la corte territoriale non aveva considerato che esisteva l'analisi del rischio relativo alle mansioni di autista con le relative istruzioni e non aveva compiutamente valutato il tenore dello stesso, nè aveva spiegato le ragioni per cui non riteneva sufficienti le istruzioni in esso contenute, censura espressamente contenuta nell'atto d'appello alla quale non aveva risposto.
Nessuna considerazione inoltre il giudice di appello aveva effettuato in ordine alla deposizione del B. il quale aveva affermato di avere personalmente letto al V. le parti del piano di sicurezza aziendale relativo alla parte movimentazioni e trasporti dei materiali e sull'uso delle attrezzature relative a questa tipologia di attività.
Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dare ragione della mancata considerazione di tali dichiarazioni e precisare se riteneva il teste non attendibile, oppure l'istruzione inidonea, posto che il colloquio in oggetto è stato riferito anche dal teste F..
La corte territoriale si era invece limitata a richiamare genericamente le testimonianze assunte in primo grado, senza alcuna spiegazione in ordine alla provenienza ed al contenuto, dando luogo a vizio di motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta di avere coperto una posizione di garanzia in quanto il direttore tecnico P. aveva tra le sue mansioni quella del controllo delle attività di prevenzione degli infortuni.
La delega conferita al geometra Co. faceva riferimento all'attività produttiva dei cantieri di lavoro, per cui non era sovrapponibile alle funzioni del P..
Mentre il delegato subentra nella posizione giuridica del datore di lavoro il responsabile della sicurezza resta una figura distinta.
Il P. aveva dato le dimissioni da responsabile per la sicurezza, ma aveva conservato la delega per la prevenzione degli infortuni, che al Co. era stata conferita solo in relazione all'attività cantieristica e non all'intera attività aziendale.
La corte aveva confuso le due posizioni e ritenuto che il P. fosse carente di delega perchè sostituito dal Co., mentre ciò non rispondeva ai fatti dal momento che il direttore tecnico, pur avendo rinunciato alla posizione di responsabile per gli infortuni, aveva conservato la delega conferitagli dal datore di lavoro per la vigilanza ed il controllo.
Questa distinzione di ruoli è stata avvalorata dalle deposizioni degli ispettori SPISAL Pi. e Ze., secondo i quali il responsabile per la sicurezza può esser interno o esterno all'azienda ed ha il compito di valutare i rischi, ma non ha responsabilità di controllo all'interno della medesima, mentre è il delegato che si assume tale ruolo e ne è responsabile.
La delega conferita al direttore tecnico, non essendo mai stata revocata esonera il datore di lavoro da tale responsabilità, essendovi un principio di affidamento sulla competenza del medesimo.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Due sono i punti che il ricorrente focalizza per contestare la pronuncia di condanna di entrambi i giudici di merito:
1 - l'esistenza del documento di valutazione rischi, comprendente anche quelli relativi alle mansioni di autista che l'accusa contesta essere mancante e che il giudice di appello non ha considerato.
2 - la posizione di garanzia in capo al datore di lavoro per esclusione della sussistenza di una valida delega conferita al direttore dello stabilimento.
In ordine al primo punto, rilevante in quanto il ricorrente richiama le deposizioni del teste B. che avrebbe fatto riferimento all'analisi dei rischi contenuta in detto documento, effettivamente il giudice d'appello non opera alcuna precisazione, limitandosi a ritenere le istruzioni impartite all'autista del tutto insufficienti.
Di fronte alla doglianza dell'imputato la corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in modo più analitico perchè detto documento fosse incompleto e poco utile per la formazione del dipendente in particolare con riferimento alle operazioni cui lo stesso era addetto nell'evento in esame.
Quanto al secondo punto la corte afferma un principio non corretto confondendo la figura del responsabile alla sicurezza con quella del delegato e riducendo nel caso di specie ad un puro problema di terminologia la censura operata dal ricorrente in tema di delega.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nella previsione originaria del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 8 e 9 costituiva un mero consulente del datore di lavoro ed essendo privo di poteri decisionali e di spesa non ricopriva una posizione di garanzia relativamente alla prevenzione degli infortuni per cui la sua nomina non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per eventi verificatisi in seguito alla mancata attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro, inedita; 4 aprile 2007, Aimone; 15 febbraio 2007, Fusilli).
La posizione di garanzia del responsabile di tale servizio è stata indicata dalla L. n. 195 del 2003, con la conseguente assunzione di responsabilità ogni qualvolta un infortunio sia riconducibile anche alla mancata segnalazione di una situazione di pericolo che il responsabile aveva l'obbligo di segnalare (Cass. pen. sez. 4^ sent.
23 aprile 2008, Maciocia; sent. 6^ dic. 2007, ricorso PM in c. Oberrauch e altro).
Tale posizione non va confusa con quella di direttore tecnico espressamente delegato alla predisposizione delle misure di sicurezza ed alla vigilanza sulla loro attuazione e dunque assuntore di una posizione di garanzia originaria per il suo ruolo specifico e derivata per la delega conferitigli dal datore di lavoro.
La corte veneziana, confondendo le due figure, assume che la rinuncia del P. alla posizione di responsabile del servizio sicurezza abbia in sostanza avuto la conseguenza di rendere inoperativa la delega, in seguito all'assunzione di tale compito da parte del Co. al quale era stata conferita anche una procura speciale comprendente la programmazione, il controllo dei cantieri di lavoro e la prevenzione degli infortuni negli stessi.
Poichè l'incidente non avvenne all'interno di un cantiere la corte d'appello avrebbe dovuto chiarire se questa delega ricomprendeva le intere funzioni attribuite al P. o solo quella parte che riguardava il lavoro nei cantieri; comparare le compatibilità delle due posizioni e verificare la posizione di garanzia del predetto direttore tecnico in funzione di tale sua qualifica nonchè la sussistenza o meno della sua autonomia decisionale nell'ambito della medesima e della delega conferitagli.
Ciò al fine di pervenire alla disamina della posizione a del datore di lavoro e controllare la sussistenza di una responsabilità, una volta effettuata la verifica di sussistenza o meno della delega ridimensionata dalla procura conferita al Co. e successivamente non più esercitata dal predetto per il suo allontanamento dalla ditta.
La carenza di motivazione sui punti innanzi enunciati che presuppone una valutazione dei fatti e delle prove estranea al sindacato di legittimità, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, che si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato in tema di posizione di garanzia del delegato ed alla distinzione tra il medesimo ed il soggetto designato come responsabile della sicurezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia alla quale demanda il regolamento delle spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009

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