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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: vigili del fuoco - premio straordinario d'anzianità



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LAVORO (RAPPORTO)   -   VIGILI DEL FUOCO
Cass. civ. Sez. lavoro, 02-07-2009, n. 15506
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 23 - 24.11.2005, in riforma della pronuncia di primo grado, condannò la Regione Valle d'Aosta a corrispondere agli appellanti A.D., + ALTRI OMESSI (vigili del fuoco professionisti trasferiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al Corpo valdostano dei vigili del fuoco) il premio straordinario di anzianità di cui alla L.R. Valle d'Aosta n. 3 del 1956, art. 184, comma 7, da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione, osservando che:
- elemento qualificante per l'erogazione del premio è quello della continuità dell'esercizio delle stesse funzioni, inizialmente rese alle dipendenze di altro ente pubblico, e non quello della durata del rapporto di lavoro alle dipendenze dello stesso ente;
- doveva ritenersi rilevante che un certo servizio pubblico, prima erogato dallo Stato, fosse poi svolto direttamente dalla Regione, implicando necessariamente il trasferimento delle funzioni quello degli uffici e del personale preposto all'espletamento della funzione trasferita;
- era irrilevante che il trasferimento del personale fosse avvenuto a domanda, posto che la L.R. Valle d'Aosta n. 7 del 1999, art. 51, prevede l'inquadramento del personale trasferito anche in soprannumero;
- la L.R. Valle d'Aosta n. 7 del 1999, art. 49, comma 2, stabilisce espressamente in favore del personale trasferito il mantenimento dell'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza, contemplando altresì l'applicabilità della L.R. Valle d'Aosta n. 68 del 1989, art. 15, comma 2, secondo cui, in caso di passaggio dallo Stato all'amministrazione regionale, viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Regione Valle d'Aosta ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo e illustrato con memoria.
Gli intimati A.D., + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente considerata l'irrilevanza, ratione temporis (il ricorso introduttivo del giudizio essendo stato depositato il 28.1.2004), del disposto della L. 30 settembre 2004, n. 252, art. 1, introduttiva del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1 bis, e ciò anche a prescindere dal giudicato interno implicito formatosi sulla giurisdizione del giudice ordinario (cfr, Cass., SU, n. 27531/2008).
2. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione della L.R. Valle d'Aosta n. 3 del 1956, art. 184, comma 7, in relazione alla L. n. 196 del 1978, art. 19 e alla L.R. Valle d'Aosta n. 7 del 1999, artt. 1 e 49, deducendo che:
- l'assorbimento da parte della Regione degli enti od uffici presso i quali i dipendenti prestavano servizio, previsto dalla L.R. Valle d'Aosta n. 3 del 1956, art. 184, comma 7, individua l'incorporazione dell'ente od ufficio nella Regione e non può identificarsi con il trasferimento di funzioni alla Regione, come stabilito dalla L. n. 196 del 1978, art. 19, e con la conseguente sostituzione della Regione agli organi statali nello svolgimento delle funzioni trasferite;
- essendo solo prevista dalla normativa regionale la facoltà dei vigili del fuoco interessati di presentare all'Amministrazione regionale domanda di trasferimento, avrebbe potuto verificarsi che nessun vigile del fuoco inquadrato nel Corpo nazionale dei vigili dei fuoco chiedesse di esser trasferito ne Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
- il concetto giuridico di assorbimento dovrebbe comportare l'inquadramento automatico del personale dipendente nel ruolo organico dell'ente o ufficio di destinazione, mentre nel caso di specie il trasferimento degli originari ricorrenti era avvenuto a seguito di loro domanda;
- la previsione della L.R. Valle d'Aosta n. 7 del 1999, art. 49, comma 2, secondo cui ai vigili del fuoco trasferiti viene riconosciuta l'anzianità giuridica acquisita presso l'ente di provenienza, non comporta, in difetto di una previsione in tal senso, il diritto al premio straordinario di anzianità. 3. Giova ricordare il disposto della L.R. Valle d'Aosta n. 3 del 1956, art. 184, comma 7, secondo cui: "Al personale regionale sono concessi, al compimento del ventesimo o del trentesimo anno di anzianità di servizio effettivamente prestato presso l'amministrazione regionale e presso gli enti e uffici assorbiti dalla Regione, premi straordinari di anzianità stabiliti in misura, rispettivamente di due e di tre mensilità intere degli emolumenti in atto fruiti alla data del compimento delle menzionate anzianità di servizio".
Osserva la Corte che l'interpretazione fornita dalla ricorrente alta previsione legislativa dell'assorbimento da parte della Regione di enti od uffici nel senso della loro "incorporazione" nella Regione stessa non trova obiettivi riscontri normativi e, comunque, appare sostanzialmente nominalistica, essendo di piana evidenza che un ente od ufficio "incorporato" nella Regione necessariamente perderebbe la sua originaria qualificazione per divenire un organismo a carattere regionale.
Tenuto conto del carattere atecnico del termine utilizzato ("assorbiti), deve invece farsi riferimento, in ossequio al disposto dell'art. 12 preleggi, comma 1, e ai fini della corretta interpretazione della norma in parola, alla ratio della stessa, individuabile nella volontà di parificare, agli effetti de quibus, l'anzianità di servizio del personale regionale, sia che tale anzianità sia stata maturata interamente presso la Regione, sia che, almeno in parte, fo sia stata presso altri enti o uffici esplicanti funzioni poi acquisite dalla Regione stessa.
Il che risulta pienamente coerente con il complesso delle ulteriori disposizioni (statali e regionali) dettate in materia e contemplanti, nei riguardi del personale trasferito, il mantenimento della posizione giuridica ed economica acquisita (L. n. 196 del 1978, art. 48, comma 4) e la conservazione dell'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza (L.R. Valle d'Aosta n. 7 del 1999, art. 49, comma 2).
Nè a diverse conclusioni può condurre la previsione legislativa della necessità del consenso degli interessati al trasferimento e, quindi, la conseguente disposizione regionale contemplante la presentazione della relativa domanda - cfr. L.R. Valle d'Aosta n. 7 del 1999, art. 49, ponendosi tali statuizioni sul diverso piano della salvaguardia dell'eventuale interesse del dipendente alla conservazione del preesistente inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione statale e, quindi, non incidendo sulla generale statuizione del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio a favore del personale trasferito.
Deve quindi riconoscersi l'infondatezza del motivo all'esame.
4. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 12,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009

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