COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 09-07-2009, n. 16104
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 09-07-2009, n. 16104
Svolgimento del processo
C.I.,
dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco, ha domandato il regolamento
della giurisdizione sulla controversia da lei promossa con ricorso del 5
gennaio 2007 al Tribunale amministrativo regionale del Molise per
l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno,
Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso e delle Difesa, Direzione
centrale per le risorse umane, in data 27 novembre 2006, con il quale
era stata rigettata la domanda di assegnazione a sede di servizio
prossima al luogo di lavoro del coniuge, richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42 bis, aggiunto dalla L. n. 350 del 2003, art. 105, comma 3.
Ha riferito che il TAR adito, con ordinanza del 24 gennaio 2007, aveva
respinto la richiesta di misura cautelare con la motivazione che, ad una
sommaria delibazione, la controversia sembrava esulare dall'ambito
della giurisdizione amministrativa; ed ha chiesto, quindi, che la
giurisdizione fosse regolata affermando la sussistenza della
giurisdizione amministrativa esclusiva sulla controversia, siccome
inerente a rapporto di lavoro assoggettato a regime di diritto pubblico.
Con
ordinanza interlocutoria del 6 novembre 2008 questa Corte, rilevato che
la notificazione del ricorso era stata effettuata presso l'Avvocatura
distrettuale di Campobasso e che il Ministero non si era costituito, ha
ordinato la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., presso l'Avvocatura generale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
L'Amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Rileva la Corte che - a seguito dell'ordinanza interlocutoria emessa ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello Stato
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dal 18 novembre 2008, ma
è stato depositato in cancelleria solo il 12 giugno 2009, oltre il
termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la
rinnovazione della notifica.
Ne va quindi
dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., che
trova applicazione anche per l'ipotesi in esame (cfr., ex plurimis,
Cass., sez. un., n. 13602 del 20049; Cass. n. 19053 del 2006).
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio, in mancanza di difese da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso improcedibile. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009
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