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CASSAZIONE CIVILE
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 19-06-2009, n. 14459
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 19-06-2009, n. 14459
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
MOTIVI
1.
La Corte di cassazione con sentenza 5 marzo 2008 n. 5950 ha rigettato
il ricorso proposto, nei confronti del Ministero dell'interno, da S.S.
contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Torino depositata il
24.2.2005, in materia di accertamento pregiudiziale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64,
circa la "invalidità del CCNLI vigili del fuoco 24 maggio 2000, laddove
non prevede il reinquadramento nella posizione economica (OMISSIS) del
personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico
antincendi collocato in fase di primo inquadramento nella posizione
economica CI" (illegittimità esclusa dal giudice di merito).
La
sentenza di cassazione già nella parte narrativa e nell'esposizione dei
motivi di ricorso e poi di nuovo nella parte iniziale della motivazione
in senso stretto (paragr. 4), evidenziava che l'indicazione del
contratto collettivo oggetto dell'accertamento era precisabile nel senso
che si trattava del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
stipulato presso l'ARAN il 24.4.2002, integrativo del CCNL del comparto
delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, sottoscritto il
24.5.2000, e che come parametro della ipotizzata illegittimità erano in
considerazione il CCNL 24.5.2000 per il comparto delle aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato e il CCNL del comparto ministeri
1998 - 2001.
La stessa sentenza riteneva
infondate le censure formulate dal ricorrente riguardo alla soluzione
data dal giudice di merito alla questione di illegittimità del suddetto
CCNL integrativo, questione che riteneva costituisse rituale oggetto del
sub procedimento instaurato D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art.
64, con la ordinanza di apertura comunicata all'ARAN, mentre riteneva
inammissibili i motivi di ricorso relativi a questioni diverse, anche se
trattate dalla sentenza impugnata, come quelle di interpretazione dei
contratti collettivi, nazionali o decentrati; parimenti riteneva
inammissibili le censure di "travisamento di fatto" e di "errore
revocatorio". 2. Contro questa sentenza il S. ha proposto ricorso per
revocazione.
Il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.
Il
ricorrente ha depositato ampia memoria, con riferimento anche a rilievi
contenuti nella relazione ex artt. 380 - bis e 391 - bis c.p.c..
3.
Il ricorso lamenta innanzitutto e fondamentalmente, con i motivi n. 1,
3, 4 e 5, che la Corte di legittimità abbia ritenuto, sulla base di una
erronea percezione degli atti, che oggetto delle contestazioni di
validità di cui alla domanda formulata nel ricorso introduttivo del
giudizio, del procedimento D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, e
della pronuncia del giudice di merito e delle conseguenti censure in
cassazione fosse il CCNL integrativo del CCNL 24.5.2000 per il personale
del Comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato invece che
il contratto collettivo integrativo del CCNL dei vigili del fuoco del
24.5.2000, per tale dovendosi intendere il contratto integrativo, non
definito "nazionale", relativo alla sezione speciale del CCNL 24.5.2000
inerente esclusivamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (il
contratto integrativo "nazionale" riguardando invece tutti i comparti
regolati nel contratto base nazionale). Il secondo motivo lamenta che la
Corte di cassazione abbia omesso di rilevare che, essendo oggetto del
procedimento ex art. 64 un contratto meramente integrativo e non un
contratto nazionale, ne derivava l'irritualità del procedimento e la
nullità della sentenza. Il sesto motivo lamenta che la Corte, dopo avere
ritenuto che i contratti collettivi integrativi qualificabili come
nazionali possono essere nulli solo per violazione di norme di legge e
non di altri contratti collettivi, ha trascurato che il CCNL 24.5.2000
ha la natura di fonte di diritto oggettivo, stante la sua pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale e la possibilità costituire base di un ricorso
per cassazione per violazione di norme di diritto.
Il
settimo motivo deduce l'errore revocatorio consistente nel mancato
rilievo della circostanza, desumibile dal mero esame di un documento di
causa, che in ogni caso la nullità è prevista anche per il CCN
integrativo dello stesso CCNL del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
24.5.2000, il quale ultimo all'art. 4, u.c., prevede espressamente la
nullità di tutti i contratti integrativi previsti dal predetto articolo,
tra i quali vi sono quelli a livello nazionale, allorquando risultino
in contrasto con il CCNL medesimo (nella specie rilevando la
dichiarazione congiunta n. 3 che rimanda per relationem al CCNL
Ministeri 98/01 e la declaratoria (OMISSIS)).
4. Come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, l'art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006,
è applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391
bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a
decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.),
atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della
previsione del comma 1 dello stesso art. 391 bis, là dove dispone che la
revocazione è chiesta "con ricorso ai sensi degli articoli 365 e
seguenti". La formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi
nell'indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del
fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e
nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti
previsti dall'art. 395 c.p.c., dovendosi escludere, invece, la
necessità della formulazione del quesito di diritto (Cass. n. 5075/2008,
5076/2008; Cass. S.U. n. 26022/2008);
L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c.,
richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 -
bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge
dagli atti sottoposti al giudizio di detta Corte (gli atti del giudizio
di legittimità), concretatasi in una svista materiale su circostanze
decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta
immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità. L'errore
revocatorio, inoltre, non solo non deve cadere su questione in tale sede
controversa, ma anche in genere non è configurabile quando la decisione
della Corte sia conseguenza dì una valutazione od interpretazione delle
risultanze processuali, asseritamente errata, essendo esclusa dall'area
degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio
formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10807/2006,
11657/2006, 12154/2006, 7469/2007, 14608/2007, 5076/2008, cit.,
17443/2008; Cass. S.U. n. 26022/2008, cit.).
5.
Con riferimento alla prima e principale questione sollevata con il
ricorso in esame, quest'ultimo dovrebbe essere idoneo ad evidenziare che
quello denunciato come errore di fatto abbia i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.,
n. 4 e che quindi la sentenza sia effettivamente basata sulla
supposizione di un fatto, tra quelli rilevanti ai fini del giudizio di
legittimità, la cui verità era incontestabilmente esclusa alla stregua
degli atti del giudizio di legittimità; in altri termini, che la Corte
giudicante sia incorsa in un mero errore di percezione e non in un
errore di valutazione ed interpretazione degli atti. Tra gli atti del
giudizio di cassazione avrebbe avuto rilievo centrale la sentenza
impugnata, essendo ovviamente determinante il suo contenuto riguardo
all'oggetto delle relative pronunce, gli errori della stessa nella
determinazione dell'oggetto del giudizio essendo rilevabili solo sulla
base di specifiche censure.
Conseguentemente
il ricorso avrebbe dovuto evidenziare il carattere di mera svista nella
identificazione da parte della Cassazione del contratto collettivo che
aveva formato oggetto, giusta la sentenza impugnata, della procedura del
D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 65.
E'
evidente che a tal fine l'esame avrebbe dovuto essere portato
innanzitutto, come già detto, sulla sentenza di merito, il cui contenuto
era determinante ai fini in esame, e sulle parti della sentenza di
legittimità rilevanti al fine di giudicare se si poteva essere in
presenza, per così dire, di una mera svista (errore di percezione) o di
una valutazione o interpretazione da parte della Cassazione del
contenuto del provvedimento impugnato.
In
concreto il ricorso ora in esame, che pur comprende la trascrizione del
ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi del primo ricorso per
cassazione, in relazione allo scopo del presente giudizio non prende in
esame adeguatamente il contenuto della sentenza di primo grado e delle
parti rilevanti della sentenza di cassazione. In particolare esso non
considera l'ampia esposizione del contenuto della sentenza di primo
grado (redatta mediante trascrizione di ampie parti della medesima) che è
contenuta nella parte narrativa della sentenza ora impugnata,
esposizione che comprende la precisa identificazione da parte del
giudice di merito dei due contratti integrativi in questione con le
relative date, e che evidenzia come di essi uno fosse qualificabile come
contratto nazionale e l'altro invece come contratto stipulato dalla
singola amministrazione datrice di lavoro. Neanche viene richiamata
tutta la parte introduttiva della motivazione della sentenza di
cassazione, di analisi della disciplina del sub procedimento D.Lgs. n. 165 del 2001,
ex art. 64, contenente in particolare il rilievo che ne possono formare
oggetto solo i contratti di livello nazionale, con esclusione di quelli
ed. decentrati.
Il ricorso non è quindi
focalizzato sugli elementi effettivamente rilevanti ai fini della
individuazione di un errore revocatorio di una sentenza di cassazione.
Se poi si considera in particolare che il giudice di cassazione aveva
presente quali erano le dizioni utilizzate sia negli atti di parte che
nella sentenza impugnata per indicare sia il contratto ("integrativo")
per l'accertamento della cui validità il giudice di merito aveva
promosso il procedimento del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art.
64, sia il CCNL cui lo stesso faceva riferimento, e che uno dei motivi
di ricorso (il quarto), pur dichiarato inammissibile, coinvolgeva
espressamente la questione relativa alla esistenza di due diversi
contratti integrativi, risulta chiaro che l'identificazione in sede di
cassazione del contratto collettivo oggetto della procedura ex art. 64 è
stata compiuta sulla base di una valutazione e qualificazione di una
fattispecie complessa, e che le censure formulate dal ricorrente sono
dirette a contestare la correttezza e fondatezza di tale giudizio e non
si risolvono invece nella denuncia di meri errori di percezione, aventi
diretta e univoca incidenza causale, circa il contenuto degli atti
direttamente rilevanti nel giudizio di cassazione.
Devono
quindi ritenersi inammissibili le censure di cui ai motivi n. 1, 3, 4 e
5. Il secondo motivo è assorbito, in quanto denuncia un vizio
consequenziale al denunciato errore revocatorio. Inammissibile è anche
il sesto motivo, perchè denuncia un errore in indicando.
Quanto
al settimo motivo, deve rilevarsi che esso fa riferimento al contratto
collettivo integrativo del CCNL del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, cioè a un contratto che, in base a quanto riferito nello stesso
ricorso, è diverso dal contratto nazionale "integrativo" ritenuto dalla
precedente sentenza di cassazione oggetto del procedimento del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64.
La censura, pertanto, fa riferimento a questione estranea all'oggetto del decidere, così come definito nella sentenza impugnata.
6. Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara
inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al
controricorrente le spese del giudizio in Euro duemila, oltre le spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009
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