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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Vigili del Fuoco inquadramento posizione economica



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CASSAZIONE CIVILE
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 19-06-2009, n. 14459
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

MOTIVI
1. La Corte di cassazione con sentenza 5 marzo 2008 n. 5950 ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti del Ministero dell'interno, da S.S. contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Torino depositata il 24.2.2005, in materia di accertamento pregiudiziale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, circa la "invalidità del CCNLI vigili del fuoco 24 maggio 2000, laddove non prevede il reinquadramento nella posizione economica (OMISSIS) del personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi collocato in fase di primo inquadramento nella posizione economica CI" (illegittimità esclusa dal giudice di merito).
La sentenza di cassazione già nella parte narrativa e nell'esposizione dei motivi di ricorso e poi di nuovo nella parte iniziale della motivazione in senso stretto (paragr. 4), evidenziava che l'indicazione del contratto collettivo oggetto dell'accertamento era precisabile nel senso che si trattava del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato presso l'ARAN il 24.4.2002, integrativo del CCNL del comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, sottoscritto il 24.5.2000, e che come parametro della ipotizzata illegittimità erano in considerazione il CCNL 24.5.2000 per il comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato e il CCNL del comparto ministeri 1998 - 2001.
La stessa sentenza riteneva infondate le censure formulate dal ricorrente riguardo alla soluzione data dal giudice di merito alla questione di illegittimità del suddetto CCNL integrativo, questione che riteneva costituisse rituale oggetto del sub procedimento instaurato D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, con la ordinanza di apertura comunicata all'ARAN, mentre riteneva inammissibili i motivi di ricorso relativi a questioni diverse, anche se trattate dalla sentenza impugnata, come quelle di interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o decentrati; parimenti riteneva inammissibili le censure di "travisamento di fatto" e di "errore revocatorio". 2. Contro questa sentenza il S. ha proposto ricorso per revocazione.
Il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato ampia memoria, con riferimento anche a rilievi contenuti nella relazione ex artt. 380 - bis e 391 - bis c.p.c..
3. Il ricorso lamenta innanzitutto e fondamentalmente, con i motivi n. 1, 3, 4 e 5, che la Corte di legittimità abbia ritenuto, sulla base di una erronea percezione degli atti, che oggetto delle contestazioni di validità di cui alla domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, del procedimento D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, e della pronuncia del giudice di merito e delle conseguenti censure in cassazione fosse il CCNL integrativo del CCNL 24.5.2000 per il personale del Comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato invece che il contratto collettivo integrativo del CCNL dei vigili del fuoco del 24.5.2000, per tale dovendosi intendere il contratto integrativo, non definito "nazionale", relativo alla sezione speciale del CCNL 24.5.2000 inerente esclusivamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (il contratto integrativo "nazionale" riguardando invece tutti i comparti regolati nel contratto base nazionale). Il secondo motivo lamenta che la Corte di cassazione abbia omesso di rilevare che, essendo oggetto del procedimento ex art. 64 un contratto meramente integrativo e non un contratto nazionale, ne derivava l'irritualità del procedimento e la nullità della sentenza. Il sesto motivo lamenta che la Corte, dopo avere ritenuto che i contratti collettivi integrativi qualificabili come nazionali possono essere nulli solo per violazione di norme di legge e non di altri contratti collettivi, ha trascurato che il CCNL 24.5.2000 ha la natura di fonte di diritto oggettivo, stante la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e la possibilità costituire base di un ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto.
Il settimo motivo deduce l'errore revocatorio consistente nel mancato rilievo della circostanza, desumibile dal mero esame di un documento di causa, che in ogni caso la nullità è prevista anche per il CCN integrativo dello stesso CCNL del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 24.5.2000, il quale ultimo all'art. 4, u.c., prevede espressamente la nullità di tutti i contratti integrativi previsti dal predetto articolo, tra i quali vi sono quelli a livello nazionale, allorquando risultino in contrasto con il CCNL medesimo (nella specie rilevando la dichiarazione congiunta n. 3 che rimanda per relationem al CCNL Ministeri 98/01 e la declaratoria (OMISSIS)).
4. Come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, l'art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del comma 1 dello stesso art. 391 bis, là dove dispone che la revocazione è chiesta "con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti". La formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi nell'indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c., dovendosi escludere, invece, la necessità della formulazione del quesito di diritto (Cass. n. 5075/2008, 5076/2008; Cass. S.U. n. 26022/2008);
L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 - bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al giudizio di detta Corte (gli atti del giudizio di legittimità), concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità. L'errore revocatorio, inoltre, non solo non deve cadere su questione in tale sede controversa, ma anche in genere non è configurabile quando la decisione della Corte sia conseguenza dì una valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, asseritamente errata, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10807/2006, 11657/2006, 12154/2006, 7469/2007, 14608/2007, 5076/2008, cit., 17443/2008; Cass. S.U. n. 26022/2008, cit.).
5. Con riferimento alla prima e principale questione sollevata con il ricorso in esame, quest'ultimo dovrebbe essere idoneo ad evidenziare che quello denunciato come errore di fatto abbia i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c., n. 4 e che quindi la sentenza sia effettivamente basata sulla supposizione di un fatto, tra quelli rilevanti ai fini del giudizio di legittimità, la cui verità era incontestabilmente esclusa alla stregua degli atti del giudizio di legittimità; in altri termini, che la Corte giudicante sia incorsa in un mero errore di percezione e non in un errore di valutazione ed interpretazione degli atti. Tra gli atti del giudizio di cassazione avrebbe avuto rilievo centrale la sentenza impugnata, essendo ovviamente determinante il suo contenuto riguardo all'oggetto delle relative pronunce, gli errori della stessa nella determinazione dell'oggetto del giudizio essendo rilevabili solo sulla base di specifiche censure.
Conseguentemente il ricorso avrebbe dovuto evidenziare il carattere di mera svista nella identificazione da parte della Cassazione del contratto collettivo che aveva formato oggetto, giusta la sentenza impugnata, della procedura del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 65.
E' evidente che a tal fine l'esame avrebbe dovuto essere portato innanzitutto, come già detto, sulla sentenza di merito, il cui contenuto era determinante ai fini in esame, e sulle parti della sentenza di legittimità rilevanti al fine di giudicare se si poteva essere in presenza, per così dire, di una mera svista (errore di percezione) o di una valutazione o interpretazione da parte della Cassazione del contenuto del provvedimento impugnato.
In concreto il ricorso ora in esame, che pur comprende la trascrizione del ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi del primo ricorso per cassazione, in relazione allo scopo del presente giudizio non prende in esame adeguatamente il contenuto della sentenza di primo grado e delle parti rilevanti della sentenza di cassazione. In particolare esso non considera l'ampia esposizione del contenuto della sentenza di primo grado (redatta mediante trascrizione di ampie parti della medesima) che è contenuta nella parte narrativa della sentenza ora impugnata, esposizione che comprende la precisa identificazione da parte del giudice di merito dei due contratti integrativi in questione con le relative date, e che evidenzia come di essi uno fosse qualificabile come contratto nazionale e l'altro invece come contratto stipulato dalla singola amministrazione datrice di lavoro. Neanche viene richiamata tutta la parte introduttiva della motivazione della sentenza di cassazione, di analisi della disciplina del sub procedimento D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, contenente in particolare il rilievo che ne possono formare oggetto solo i contratti di livello nazionale, con esclusione di quelli ed. decentrati.
Il ricorso non è quindi focalizzato sugli elementi effettivamente rilevanti ai fini della individuazione di un errore revocatorio di una sentenza di cassazione. Se poi si considera in particolare che il giudice di cassazione aveva presente quali erano le dizioni utilizzate sia negli atti di parte che nella sentenza impugnata per indicare sia il contratto ("integrativo") per l'accertamento della cui validità il giudice di merito aveva promosso il procedimento del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, sia il CCNL cui lo stesso faceva riferimento, e che uno dei motivi di ricorso (il quarto), pur dichiarato inammissibile, coinvolgeva espressamente la questione relativa alla esistenza di due diversi contratti integrativi, risulta chiaro che l'identificazione in sede di cassazione del contratto collettivo oggetto della procedura ex art. 64 è stata compiuta sulla base di una valutazione e qualificazione di una fattispecie complessa, e che le censure formulate dal ricorrente sono dirette a contestare la correttezza e fondatezza di tale giudizio e non si risolvono invece nella denuncia di meri errori di percezione, aventi diretta e univoca incidenza causale, circa il contenuto degli atti direttamente rilevanti nel giudizio di cassazione.
Devono quindi ritenersi inammissibili le censure di cui ai motivi n. 1, 3, 4 e 5. Il secondo motivo è assorbito, in quanto denuncia un vizio consequenziale al denunciato errore revocatorio. Inammissibile è anche il sesto motivo, perchè denuncia un errore in indicando.
Quanto al settimo motivo, deve rilevarsi che esso fa riferimento al contratto collettivo integrativo del CCNL del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cioè a un contratto che, in base a quanto riferito nello stesso ricorso, è diverso dal contratto nazionale "integrativo" ritenuto dalla precedente sentenza di cassazione oggetto del procedimento del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64.
La censura, pertanto, fa riferimento a questione estranea all'oggetto del decidere, così come definito nella sentenza impugnata.
6. Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio in Euro duemila, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009

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