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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 30-10-2009, n. 23084
Cass. civ. Sez. II, 30-10-2009, n. 23084
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
S.L.
propone ricorso per Cassazione contro il Comune di Pregnana Milanese,
che non ha svolto difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di
Rho n. 743/04 che ha respinto l’opposizione avverso il verbale della
polizia locale del (OMISSIS) emesso per violazione dell’art. 146 C.d.S.,
comma 3 (passaggio con il rosso).
La
sentenza fa riferimento alla omologazione dell’apparecchiatura ed al
fatto che nessun elemento sia stato concretamente eccepito in ordine ad
un possibile non corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 201 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 23, dell’art. 2697 c.c., omessa ed insufficiente motivazione.
Osserva
la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria
presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto
fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all’epoca della
contestazione.
Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile.
Non
e’ decisivo, al riguardo, il fatto che l’art. 384 reg. att. C.d.S.
ricomprenda nell’ipotesi di impossibilita’ della contestazione immediata
l’attraversamento dell’incrocio col semaforo rosso perche’ trattasi di
norma regolamentare che non puo’ derogare a quella generale sulla
necessita’ della contestazione immediata, quando possibile, e sulla
presenza dei vigili.
Peraltro,
la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata
solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori,
in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio
correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi,
subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente
rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del
vigile puo’ evitare.
Le
considerazioni che precedono comportano l’accoglimento dei ricorso e la
decisione nel merito mentre la particolarita’ della vicenda consiglia
la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009
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