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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Risponde di favoreggiamento personale la prostituta che mente alla polizia sulle generalità dello sfruttatore Ad integrare il reato, infatti, sono le false indicazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria e dirette a non consentire l'identificazione del colpevole, a nulla rilevando che le investigazioni siano effettivamente eluse



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CAUSE DI NON PUNIBILITA'   -   FAVOREGGIAMENTO
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 07-05-2009) 16-07-2009, n. 29429
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. La ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di favoreggiamento personale, poichè aiutava Ca.Ma.Eu. a eludere le investigazioni di polizia, fornendo false informazione agli organi inquirenti nel corso degli accertamenti sul delitto di favoreggiamento della prostituzione.
In particolare, C.B. riferiva tra l'altro agli inquirenti di essere stata accompagnata a Udine per prostituirsi da un ragazzo che conosceva soltanto di vista e del quale non forniva le generalità.
Ad avviso della Corte di merito, il quadro probatorio da consistenza all'accusa formulata a carico di C.B. e le censure alla sentenza di primo grado sono prive di fondamento. Le circostanze riferite agli inquirenti dall'imputata circa i rapporti con Co.Ma. sono tali da integrare il delitto di favoreggiamento poichè volte a fuorviare le indagini in corso nei confronti della persona che aveva favorito e sfruttato la sua prostituzione. Il giudice d'appello pone in rilievo che ai fini dell'integrazione del reato di favoreggiamento non ha alcuna importanza che gli inquirenti abbiano già acquisito elementi sull'indagato e provveduto al suo arresto.
Altrettanto priva di rilievo è la circostanza che la condotta di favoreggiamento abbia arrecato un effettivo pregiudizio alle indagini. Peraltro, le false dichiarazioni hanno in concreto reso controversi gli elementi acquisiti dagli inquirenti.
Per il giudice d'appello, vi è certezza sulla sussistenza del dolo richiesto per la configurazione del reato e non rilevano lo stato di disagio psicologico dell'imputata, tenuto conto che non ha avuto alcuna effetto in concreto di comprendere e volere realizzare la condotta.
2. La ricorrente deduce:
- la violazione di legge e il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà.
Il giudice d'appello non ha correttamente accertato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento personale, poichè è ben vero che si tratta di reato di pericolo, ma la responsabilità non può essere meramente oggettiva. Errato è il ragionamento del giudice d'appello secondo cui a nulla rileva che gli inquirenti avessero già acquisito in base a autonomi accertamenti consistenti elementi di prova sull'attività illecita svolta da C., peraltro già sottoposto ad arresto.
Anche i rilievi sulla maggiore problematicità degli accertamenti sono rimasti a livello di mera asserzione senza averne fornito alcuna dimostrazione.
La Corte d'appello ha ignorato l'ipotesi del reato impossibile che esige il requisito dell'idoneità dell'azione e la possibilità che si verifichi l'evento, anche di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice. Si richiama la testimonianza dell'ispettore D. R. il quale ha riferito dell'inutilità della testimonianza della C., per l'acquisizione di prove significative di videoregistrazione.
- si deduce che il giudice d'appello ha del tutto omesso di motivare sulla richiesta di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., formulata dalla difesa nel corso delle conclusioni della discussione riportate nel verbale di udienza. Si chiede che tale accertamento sia effettuato dalla Corte di cassazione ex art. 129 c.p.p., senza che rilevi la mancanza di uno specifico motivo d'appello là dove sussistano le condizioni per applicare l'esimente.
Ulteriore elemento di riflessione è se le dichiarazioni rese alla polizia avessero potuto comportare una potenziale accusa contra se per il coinvolgimento nel reato di favoreggiamento della prostituzione, atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.
- ulteriore censura riguarda il mancato accertamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, poichè è mancata ogni verifica sul disagio psicologico collegato ad una potenziale incriminazione. La C., dopo essere stata informata e rassicurata che non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per lei, in dibattimento e in sede di interrogatorio ha dichiarato tutto quello che sapeva.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
La motivazione è congrua e corretta.
Questa Corte si è espressa nel senso che integrano il reato di favoreggiamento personale le false indicazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria che siano dirette a non consentire l'identificazione del colpevole, a nulla rilevando che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente eluse, in quanto è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine, sia pure astratta, a intralciare il corso della giustizia, sicchè nessun rilievo scriminante può essere attribuito alla loro ininfluenza nel caso concreto 8 Sez. 6, 24 ottobre 2006, dep. 20 giugno 2007, n.24161).
Si è già detto in narrativa, C.B. rese agli inquirenti informazioni non veritiere sui rapporti con il proprio sfruttatore, condotta che ebbe a recare un concreto intralcio alle indagini.
Quanto all'asserita esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, occorre precisare che essa non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera.
La circostanza che l'imputata ebbe poi a dichiarare successivamente il vero non può valere ad escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento nè essere elemento idoneo a dare concretezza all'invocata esimente.
Quanto al potere che si vuole attribuire alla Corte di legittimità di verificare la sussistenza dell'esimente in ordine alla quale è mancato uno specifico motivo d'appello, va precisato che tale potere vi è solo nell'ipotesi in cui in realtà poi il soggetto abbia assunto la qualità di indagato, poichè tale ipotesi, esclude in radice la configurabilità del reato.
Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 384 c.p., comma 2 "nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato, ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) - a quello commesso da altri, le cui dichiarazioni si riferiscono (C.cost. n. 75 del 2009).
Situazione, nella concreta fattispecie, non sussistente. Risulta che l'attuale imputata sarebbe stata sentita solo quale persona informata sui fatti e non risulta, nè è stato specificamente dedotto, che nei confronti della stessa vi fossero, sia al momento in cui fu sentita dagli organi di polizia nè emersi successivamente, elementi di un suo coinvolgimento nel reato commesso dalla persona da lei favorita e, in ogni caso, imputazioni relative a reato connesso o collegato.
Il delitto, come ribadisce il giudice di merito, si è concretizzato in dichiarazioni volte a fuorviare le indagini in corso nei confronti di persone le quali avevano favorito e sfruttato la prostituzione della stessa C..
Peraltro, il generico timore di rimanere coinvolto nella vicenda criminosa non può valere a rendere configurabile, in favore dell'autore di una condotta oggettivamente idonea a favorire la persona cui detta vicenda sia attribuibile, la causa di non punibilità invocata.
Anche, in relazione al profilo dell'elemento soggettivo la questione è stata, pur se in termini sintetici, correttamente risolta e giustificata dal giudice di merito.
Mette conto chiarire che, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito. Situazione che emerge, afferma il giudice di merito, là dove di pone in rilievo che le informazioni rese da C.B. furono tali da arrecare ab origine un concreto intralcio alle indagini. In realtà, sono stati in tal modo posti in rilievo elementi che in concreto - al di là di generiche supposizioni e alterante ipotesi ricostruttive cui si fa riferimento in ricorso - dimostrano la volontà dell'imputata chiaramente volta, attraverso le false informazioni, a fuorviare l'attività investigative nei confronti del suo sfruttatore.
Il ricorso è infondato e va rigettato. A norma dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009

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