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Cass. civ. Sez. II, 06-11-2009, n. 23661
Svolgimento del processo
Che
il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 15 dicembre
2005, ha rigettato l’opposizione dell’Avv. C.B. al verbale elevato dalla
Polizia municipale di Roma con cui gli veniva contestato l’accesso alla
ZTL (zona a traffico limitato) senza la prescritta autorizzazione in
orario non consentito in data (OMISSIS);
che
il Giudice di pace - ammessa dal ricorrente la circostanza consistente
nell’essere transitato nella zona a traffico limitato senza la
prescritta autorizzazione - ha osservato che l’ora in cui e’ stata
accertata la violazione, le (OMISSIS), non era compresa tra quelle in
cui era permesso l’accesso, trattandosi del giorno (OMISSIS), giacche’,
con Delib. Giunta comunale 1 dicembre 2004, n. 826 era stata disposta,
nel periodo compreso tra il 9 ed il 23 dicembre 2004, l’estensione
dell’orario di vigenza della ZTL, per tutti i giorni della settimana,
esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 20.00;
che il Giudice di pace, richiamando l’art. 2697 c.c., ha quindi rilevato che non erano state provate le ragioni del ricorrente;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’Avv. C.B. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che in prossimita’ della camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Che,
preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilita’
del ricorso, sollevata dal Comune controricorrente sul rilievo che
l’atto di impugnazione non conterrebbe l’esposizione sommaria dei fatti
di causa e i motivi da essi veicolati non si concluderebbero con un
quesito di diritto;
che, per un verso, deve
rilevarsi che il ricorso introduttivo contiene gli elementi
indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto
della controversia, oltre che dello svolgimento del processo e dalle
posizioni assunte dalle parti, sicche’ risulta rispettata la
prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;
che, per altro verso, nella specie non e’ applicabile, ratione temporis, la previsione (art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6)
che impone, a pena di inammissibilita’, di corredare il motivo di
ricorso con un quesito di diritto, giacche’ la sentenza impugnata e’
stata pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006;
che il primo mezzo (violazione delle nome processuali sull’onere della prova: art. 2697 c.c.)
lamenta che il Giudice di pace abbia affermato la responsabilita’
dell’opponente, nonostante il Comune di Roma non avesse dato alcuna
informativa all’utenza - modificando il cartello posto all’ingresso del
varco o in altra forma idonea - della Delib. 1 dicembre 2004, n. 826,
con la quale era stato prolungato (dalle ore 13.00 alle ore 20.00)
l’originario orario di vigenza della ZTL, e nonostante il ricorrente
avesse prodotto in giudizio una foto del cartello segnaletico posto
all’ingresso del varco, da cui risultava che la circolazione in quella
zona era vietata fino alle ore 18.00;
che il motivo e’ manifestamente fondato;
che,
in tema di circolazione stradale, ove, con deliberazione della giunta
comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno,
l’orario della zona a traffico limitato, il Comune deve darne idonea
pubblicita’, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o
in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che
l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento; l’onere della
prova al riguardo spetta all’autorita’ amministrativa, sicche’, in
difetto, non puo’ essere affermata la responsabilita’ dell’opponente che
sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un
cartello stradale, posto all’ingresso del varco, che, con riguardo a
quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione ne’ all’ingresso
ne’ alla circolazione (cfr. Cass., Sez. 2^, 3 luglio 2009, n. 15769);
che resta assorbito l’esame del secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione;
che,
cassata la sentenza impugnata, la causa puo’ essere decisa nel merito,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che,
in accoglimento dell’opposizione, il verbale impugnato deve essere
annullato, non risultando che la delibera, la quale aveva
temporaneamente modificato l’orario di ingresso alla ZTL, sia stata
pubblicizzata nei modi normativamente prescritti;
che le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA
CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale
opposto. Condanna il Comune di Roma al rimborso delle spese processuali,
liquidate, per la fase innanzi al Giudice di pace, in Euro 520,00 (di
cui Euro 250,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari), oltre a spese
generali ed accessori di legge, e, per la fase di legittimita’, in Euro
600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed
accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma,
nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema
Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009
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