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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Nulle le multe elevate per accesso in area ztl con orario prolungato, ma non comunicato ai cittadini



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Cass. civ. Sez. II, 06-11-2009, n. 23661

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


Che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 15 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione dell’Avv. C.B. al verbale elevato dalla Polizia municipale di Roma con cui gli veniva contestato l’accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) senza la prescritta autorizzazione in orario non consentito in data (OMISSIS);
che il Giudice di pace - ammessa dal ricorrente la circostanza consistente nell’essere transitato nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione - ha osservato che l’ora in cui e’ stata accertata la violazione, le (OMISSIS), non era compresa tra quelle in cui era permesso l’accesso, trattandosi del giorno (OMISSIS), giacche’, con Delib. Giunta comunale 1 dicembre 2004, n. 826 era stata disposta, nel periodo compreso tra il 9 ed il 23 dicembre 2004, l’estensione dell’orario di vigenza della ZTL, per tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 20.00;
che il Giudice di pace, richiamando l’art. 2697 c.c., ha quindi rilevato che non erano state provate le ragioni del ricorrente;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’Avv. C.B. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che in prossimita’ della camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione


Che, preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dal Comune controricorrente sul rilievo che l’atto di impugnazione non conterrebbe l’esposizione sommaria dei fatti di causa e i motivi da essi veicolati non si concluderebbero con un quesito di diritto;
che, per un verso, deve rilevarsi che il ricorso introduttivo contiene gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, oltre che dello svolgimento del processo e dalle posizioni assunte dalle parti, sicche’ risulta rispettata la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;
che, per altro verso, nella specie non e’ applicabile, ratione temporis, la previsione (art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6) che impone, a pena di inammissibilita’, di corredare il motivo di ricorso con un quesito di diritto, giacche’ la sentenza impugnata e’ stata pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006;
che il primo mezzo (violazione delle nome processuali sull’onere della prova: art. 2697 c.c.) lamenta che il Giudice di pace abbia affermato la responsabilita’ dell’opponente, nonostante il Comune di Roma non avesse dato alcuna informativa all’utenza - modificando il cartello posto all’ingresso del varco o in altra forma idonea - della Delib. 1 dicembre 2004, n. 826, con la quale era stato prolungato (dalle ore 13.00 alle ore 20.00) l’originario orario di vigenza della ZTL, e nonostante il ricorrente avesse prodotto in giudizio una foto del cartello segnaletico posto all’ingresso del varco, da cui risultava che la circolazione in quella zona era vietata fino alle ore 18.00;
che il motivo e’ manifestamente fondato;
che, in tema di circolazione stradale, ove, con deliberazione della giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, il Comune deve darne idonea pubblicita’, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento; l’onere della prova al riguardo spetta all’autorita’ amministrativa, sicche’, in difetto, non puo’ essere affermata la responsabilita’ dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso del varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione ne’ all’ingresso ne’ alla circolazione (cfr. Cass., Sez. 2^, 3 luglio 2009, n. 15769);
che resta assorbito l’esame del secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che, in accoglimento dell’opposizione, il verbale impugnato deve essere annullato, non risultando che la delibera, la quale aveva temporaneamente modificato l’orario di ingresso alla ZTL, sia stata pubblicizzata nei modi normativamente prescritti;
che le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale opposto. Condanna il Comune di Roma al rimborso delle spese processuali, liquidate, per la fase innanzi al Giudice di pace, in Euro 520,00 (di cui Euro 250,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge, e, per la fase di legittimita’, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009

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