Multe, il datore è tenuto a sapere chi fosse il dipendente-trasgressore alla guida dell'auto aziendale |
Confermato l'obbligo di conoscere e comunicare il nome del conducente. Il proprietario del veicolo paga la sanzione pecuniaria che, diversamente dall'abolito taglio dei punti, assicura "par condicio" tra persone fisiche e giuridiche e fra patentati e no |
(Sezione seconda, sentenza n. 13129/09; depositata l' 8 giugno) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13129
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13129
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Parma con sentenza del 21 giugno 2005 accoglieva
l'opposizione proposta da C & P. Costruzioni srl di (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante, avverso il comune di Parma, per
l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) con il quale le
era stata contestata la violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180
C.d.S., comma 8 per omessa comunicazione delle generalità del conducente
del veicolo con il quale era stata commessa la violazione. Rilevava che
la opponente aveva tempestivamente comunicato di non essere in grado di
indicare il nominativo del conducente dell'autoveicolo, poichè lo
stesso veniva usato da tutto il personale della ditta; aggiungeva che
non esisteva, a carico del proprietario dei veicoli con i quali era
stata commessa infrazione stradale, l'obbligo giuridico di conoscere e
comunicare il nome del conducente.
Il comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 luglio 2006. Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata
la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso
perchè manifestamente fondato. E' stata depositata memoria.
Con
l'unico motivo di doglianza, il comune lamenta violazione dell'art. 126
bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 e contraddittorietà della
motivazione.
L'accoglimento del ricorso
scaturisce agevolmente dal progressivo consolidarsi della giurisprudenza
di questa Corte in ordine alla sussistenza, allorquando venga accertata
infrazione stradale, dell'obbligo dei proprietari degli autoveicoli di
fornire all'autorità procedente le generalità dei conducenti alla guida.
La S.C ha ritenuto che "In tema di violazioni alle norme del codice
della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per
l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126
bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il
proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione
dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che
dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali
ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare
detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le
sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente
osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in
grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.
Peraltro,
la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S.,
comma 2 nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della
patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche
responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che
in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma
vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e
regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario
ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente,
trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S.,
comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad
una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari
di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone
giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla
circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di
patente" (Cass. 13748/07; 10786/08).
Da questi
insegnamenti non può che discendere la cassazione della sentenza
impugnata, che si è ispirata a opposti principi, considerando
giustificata la mancata comunicazione del nome del conducente da parte
della ditta proprietaria del veicolo. Si fa luogo, con decisione di
merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria
opposizione, giacchè non constano altri motivi di opposizione, oltre
quello che è risultato infondato, nè è stato proposto ricorso
incidentale.
Le spese si liquidano in dispositivo a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l'ordinaria opposizione. Condanna parte intimata alla
refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, Euro
200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009
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