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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Multe, il datore è tenuto a sapere chi fosse il dipendente-trasgressore alla guida dell'auto aziendale Confermato l'obbligo di conoscere e comunicare il nome del conducente. Il proprietario del veicolo paga la sanzione pecuniaria che, diversamente dall'abolito taglio dei punti, assicura "par condicio" tra persone fisiche e giuridiche e fra patentati e no



Multe, il datore è tenuto a sapere chi fosse il dipendente-trasgressore alla guida dell'auto aziendale
Confermato l'obbligo di conoscere e comunicare il nome del conducente. Il proprietario del veicolo paga la sanzione pecuniaria che, diversamente dall'abolito taglio dei punti, assicura "par condicio" tra persone fisiche e giuridiche e fra patentati e no
(Sezione seconda, sentenza n. 13129/09; depositata l' 8 giugno)

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13129

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Il giudice di pace di Parma con sentenza del 21 giugno 2005 accoglieva l'opposizione proposta da C & P. Costruzioni srl di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, avverso il comune di Parma, per l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 per omessa comunicazione delle generalità del conducente del veicolo con il quale era stata commessa la violazione. Rilevava che la opponente aveva tempestivamente comunicato di non essere in grado di indicare il nominativo del conducente dell'autoveicolo, poichè lo stesso veniva usato da tutto il personale della ditta; aggiungeva che non esisteva, a carico del proprietario dei veicoli con i quali era stata commessa infrazione stradale, l'obbligo giuridico di conoscere e comunicare il nome del conducente.
Il comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 luglio 2006. Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. E' stata depositata memoria.
Con l'unico motivo di doglianza, il comune lamenta violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 e contraddittorietà della motivazione.
L'accoglimento del ricorso scaturisce agevolmente dal progressivo consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza, allorquando venga accertata infrazione stradale, dell'obbligo dei proprietari degli autoveicoli di fornire all'autorità procedente le generalità dei conducenti alla guida. La S.C ha ritenuto che "In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2 nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (Cass. 13748/07; 10786/08).
Da questi insegnamenti non può che discendere la cassazione della sentenza impugnata, che si è ispirata a opposti principi, considerando giustificata la mancata comunicazione del nome del conducente da parte della ditta proprietaria del veicolo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non constano altri motivi di opposizione, oltre quello che è risultato infondato, nè è stato proposto ricorso incidentale.
Le spese si liquidano in dispositivo a carico della parte soccombente.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'ordinaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009

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