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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Multa, non basta il pericolo di essere licenziato a "salvare" il camionista senza disco nel cronotachigrafo Ribaltato il verdetto: sbaglia il giudice del merito quando ritiene applicabile al caso di specie l'esimente dello stato di necessità. Grava sull'autista l'onere della prova



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(Sezione seconda, sentenza n. 19879/09; depositata il 15 settembre)


 
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 15-09-2009, n. 19879
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 224 del 2006, depositata il 20 febbraio 2006 e notificata il 14 marzo 2006, che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, Z.A., avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia stradale di Benevento con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 179 C.d.S., commi 2 e 9 "in quanto circolava alla guida di un veicolo di massa superiore a 3,5 t con il cronotachigrafo installato ma privo del relativo foglio di registrazione".
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso poichè riteneva sussistente l'esimente di cui alla L. 689 del 1981, art. 4. Riteneva cioè che l'opponente, che aveva subito un grave incidente il giorno precedente l'infrazione per il quale era stato ricoverato presso l'ospedale di (OMISSIS), si era posto alla guida senza preoccuparsi di verificare la regolarità dell'automezzo, preoccupato dei danni cagionati al datore di lavoro e spinto dalla "necessità di tornare in sede per il timore di perdere il posto di lavoro". L'Amministrazione ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. 689 del 1981, art. 23, comma 2, nonchè la violazione della L. 689 del 1981, artt. 3 e 4 e dell'art. 179 C.d.S., commi 2 e 9 nonchè vizi motivazione. Il Giudice di Pace nella sua decisione aveva fatto ricorso all'equità non consentita nelle opposizioni a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Inoltre, il Giudice di Pace aveva errato nel riconoscere l'esimente, posto che era palese la sussistenza della colpa, non potendosi escludere, considerando la ritenuta "poca lucidità e incapacità" di valutare le conseguenze del suo operato affermata dal Giudice di Pace per quanto riguarda le condizioni di guida dell'opponente. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
Il ricorso va accolto.
Erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile al caso di specie l'esimente dello stato di necessità, che è stata invocato ma non provato e che comunque, così come dedotto, non risultava integrare alcuna delle cause di esclusione della responsabilità indicate dalla L. 689 del 1981, art. 4. Al riguardo questa Corte ha ripetutamele affermato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause d'esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. 689 del 1981, art. 4, in mancanza d'ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p. (Cass. 1985 n. 5710; 1989 n. 3961; 1993 n. 5866 in motivazione; 1999 n. 4710; 2000 n. 9254; 2003 n. 3254, 2004 n. 5877);
si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, e cioè di una situazione concreta che, ove esistente realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto la L. 689 del 1981, art. 3, comma 2, esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice erroneo convincimento della sussistenza d'una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (Cass. 1985 n. 4710; 1993 n. 5866; 1999 n. 4710, la quale fa discendere l'ammissibilità, anche in tema d'illecito amministrativo, delle esimenti putative dall'art. 59 c.p., a norma del quale "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui").
Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l'imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l'onere di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio, e l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass. Pen. 2003 n. 28325).
Nel caso in questione sia lo stato di necessità dedotto (pericolo di essere licenziato), sia le indicate limitazioni di capacità in relazione all'incidente subito, oltre che non provate, non sono idonee a integrare lo stato di necessità, posto, quanto alla seconda, che l'agente non avrebbe dovuto mettersi alla guida, per tornare in sede, se non in adeguate condizioni, tali comunque da non escludere l'assolvimento dell'obbligo di utilizzare, come prescritto dal Codice della Strada, il relativo strumento. Del resto, la stessa motivazione adottata dal Giudice di Pace evidenzia il limite della sua decisione ("in via eccezionale ritiene di dar credito all'opponente ...").
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009

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