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(Sezione seconda, sentenza n. 19879/09; depositata il 15 settembre) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 15-09-2009, n. 19879
Cass. civ. Sez. II, 15-09-2009, n. 19879
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di
Benevento impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 224
del 2006, depositata il 20 febbraio 2006 e notificata il 14 marzo 2006,
che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, Z.A.,
avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia stradale di Benevento con
il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 179 C.d.S., commi
2 e 9 "in quanto circolava alla guida di un veicolo di massa superiore a
3,5 t con il cronotachigrafo installato ma privo del relativo foglio di
registrazione".
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso poichè riteneva sussistente l'esimente di cui alla L. 689 del 1981, art. 4.
Riteneva cioè che l'opponente, che aveva subito un grave incidente il
giorno precedente l'infrazione per il quale era stato ricoverato presso
l'ospedale di (OMISSIS), si era posto alla guida senza preoccuparsi di
verificare la regolarità dell'automezzo, preoccupato dei danni cagionati
al datore di lavoro e spinto dalla "necessità di tornare in sede per il
timore di perdere il posto di lavoro". L'Amministrazione ricorrente
articola un unico motivo di ricorso col quale deduce la violazione e
falsa applicazione della L. 689 del 1981, art. 23, comma 2, nonchè la violazione della L. 689 del 1981, artt. 3 e 4 e dell'art. 179
C.d.S., commi 2 e 9 nonchè vizi motivazione. Il Giudice di Pace nella
sua decisione aveva fatto ricorso all'equità non consentita nelle
opposizioni a sanzione amministrativa per violazione del Codice della
Strada. Inoltre, il Giudice di Pace aveva errato nel riconoscere
l'esimente, posto che era palese la sussistenza della colpa, non
potendosi escludere, considerando la ritenuta "poca lucidità e
incapacità" di valutare le conseguenze del suo operato affermata dal
Giudice di Pace per quanto riguarda le condizioni di guida
dell'opponente. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in
questa sede. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il
Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando
con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con
richiesta di accoglimento del ricorso.
Il ricorso va accolto.
Erroneamente
il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile al caso di specie l'esimente
dello stato di necessità, che è stata invocato ma non provato e che
comunque, così come dedotto, non risultava integrare alcuna delle cause
di esclusione della responsabilità indicate dalla L. 689 del 1981, art. 4.
Al riguardo questa Corte ha ripetutamele affermato che, ai fini
dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause d'esclusione
della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. 689 del 1981, art. 4,
in mancanza d'ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle
disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e
segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p. (Cass. 1985 n. 5710; 1989 n. 3961; 1993 n. 5866 in motivazione; 1999 n. 4710; 2000 n. 9254; 2003 n. 3254, 2004 n. 5877);
si
è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità
anche la supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di
necessità, e cioè di una situazione concreta che, ove esistente
realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in
quanto la L. 689 del 1981, art. 3, comma 2, esclude la
responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto,
ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice erroneo
convincimento della sussistenza d'una causa di giustificazione, il cui
onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (Cass.
1985 n. 4710; 1993 n. 5866; 1999 n. 4710, la quale fa discendere
l'ammissibilità, anche in tema d'illecito amministrativo, delle esimenti
putative dall'art. 59 c.p., a norma del quale "se l'agente
ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena,
queste sono sempre valutate a favore di lui").
Puntualizzando,
peraltro, in sede penale, che, ove l'imputato deduca una determinata
situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o
putativa, è su di lui che incombe l'onere di provarne la sussistenza,
non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi
sussidio probatorio, e l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea
supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi,
non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo
dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da
giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in
tale stato (Cass. Pen. 2003 n. 28325).
Nel
caso in questione sia lo stato di necessità dedotto (pericolo di essere
licenziato), sia le indicate limitazioni di capacità in relazione
all'incidente subito, oltre che non provate, non sono idonee a integrare
lo stato di necessità, posto, quanto alla seconda, che l'agente non
avrebbe dovuto mettersi alla guida, per tornare in sede, se non in
adeguate condizioni, tali comunque da non escludere l'assolvimento
dell'obbligo di utilizzare, come prescritto dal Codice della Strada, il
relativo strumento. Del resto, la stessa motivazione adottata dal
Giudice di Pace evidenzia il limite della sua decisione ("in via
eccezionale ritiene di dar credito all'opponente ...").
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta
dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio,
liquidate in complessivi Euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a
debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009
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