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lunedì 30 marzo 2015

Cassazione: Il procedimento disciplinare sospeso in attesa del giudizio penale potrà essere riattivato solo quando la sentenza sarà irrevocabile



 
(Sezione lavoro, sentenza n. 22418/09; depositata il 22 ottobre)
IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI
Cass. civ. Sez. lavoro, 22-10-2009, n. 22418
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. - Con ricorso al Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice del lavoro, P.G. domandava la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli dal Comune di Spoleto a seguito di condanna penale per furto di libri e stampe dalla biblioteca comunale presso cui egli lavorava come operaio.
Deduceva che, a seguito di riattivazione in data 5 settembre 2001 della procedura disciplinare, precedentemente sospesa in attesa dell'esito del giudizio penale, il licenziamento era intervenuto il 19 ottobre 2001, oltre il termine di decadenza di novanta giorni previsto dalla L. n. 97 del 2001, art. 5. 1.1. - Costituitosi il Comune, che resisteva alla domanda, il Tribunale respingeva il ricorso rilevando che il predetto termine non poteva decorrere se non dalla effettiva conoscenza, da parte dell'ente pubblico, del passaggio in giudicato della sentenza penale e che, pertanto, nella specie non si era verificata alcuna decadenza in ordine alla prosecuzione del procedimento disciplinare e alla irrogazione della sanzione espulsiva.
2. - Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Perugia, che, con sentenza del 21 marzo 2006, respingeva il gravame del dipendente osservando, ulteriormente, che la necessaria conoscenza della irrevocabilità della condanna, ai fini della decorrenza del termine in questione, era stata esplicitamente ritenuta dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 186 del 2004, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 97 del 2001, art. 10 nella parte in cui prevedeva, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro il termine di centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anzichè entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione; nella specie, quindi, non assumeva alcun rilievo la semplice comunicazione della sentenza ai fini del decorso del termine per l'impugnazione, mentre un effetto di piena conoscenza poteva attribuirsi soltanto alla comunicazione della condanna irrevocabile, effettuata a cura del difensore del Comune in data 25 luglio 2001, sì che il termine di novanta giorni non poteva considerarsi compiuto alla data del 5 settembre 2001 con cui s'identificava, pacificamente, la riattivazione della procedura disciplinare.
3. - Contro questa sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico e articolato motivo di impugnazione.
3.1. - Il Comune di Spoleto ha resistito con controricorso, depositando altresì memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce, preliminarmente, che l'interpretazione della L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, cosi come adottata dalla Corte d'appello, comporterebbe la illegittimità costituzionale della medesima disposizione per l'incertezza della data di inizio della decorrenza del termine di novanta giorni dalla sentenza di condanna, entro cui la pubblica amministrazione deve instaurare, o riattivare, la procedura disciplinare. Si sostiene, inoltre, che la mancanza, nell'ordinamento, di un obbligo di comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna determinerebbe un ingiustificato potere di scelta dell'amministrazione in ordine ai tempi di attivazione de procedimento disciplinare. Infine, si denuncia la violazione della indicata disposizione normativa, nonchè vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata attribuito rilevanza alla comunicazione effettuata dal legale del Comune, mentre, in realtà, avrebbe dovuto considerare che la sentenza di condanna era stata regolarmente comunicata secondo la disciplina del processo penale.
2. Il motivo non è fondato, in alcuno dei profili evidenziati dal ricorrente.
2.1. E' pacificamente accertato che la vicenda disciplinare in esame sia soggetta ratione temporis alla disciplina dettata dalla L. n. 97 del 2001, e specificamente alla disposizione della L. n. 97 del 2001, art. 5, che prevede il termine di novanta giorni per l'instaurazione, o la riattivazione, della procedura disciplinare, stante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 97 del 2001, art. 10, comma 3, che disponeva che i procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile; in particolare, con la sentenza n. 186 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 97 del 2001, art. 10 nella parte in cui non prevede il termine di novanta giorni (previsto, invece, dalla L. n. 97 del 2001, art. 5) dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.
2.2. L'interpretazione data dalla sentenza impugnata alla disciplina risultante dall'intervento della Corte costituzionale si rivela del tutto corretta, ove si consideri che la fissazione del predetto termine risponde, da un lato, all'esigenza di non procrastinare eccessivamente il potere disciplinare dell'amministrazione, così tutelandosi il diritto del lavoratore, e, dall'altro, alla necessità di non far decorrere il termine prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e prima che l'amministrazione datrice di lavoro abbia avuto conoscenza della irrevocabilità della condanna del dipendente, così evitandosi che il termine decorra in un periodo nel quale la predetta amministrazione sia oggettivamente impossibilitata ad esercitare ogni valutazione in ordine alla instaurazione, ovvero alla riattivazione, della procedura disciplinare.
2.3. L'equilibrio fra le due diverse finalità, specificamente desumibili dalla stessa sentenza della Corte costituzionale, esclude necessariamente che il termine iniziale possa identificarsi con la comunicazione della sentenza penale alle parti e ai loro difensori.
Ed invero tale comunicazione si configura come un atto che, all'interno del processo penale, consente alle parti l'impugnazione della sentenza, che diviene irrevocabile soltanto in mancanza dell'iniziativa impugnatoria; non potrebbe pretendersi, pertanto, che l'amministrazione proceda disciplinarmente in base a tale comunicazione, avvenuta nella specie - come indica il ricorrente - anche nei confronti del Comune di Spoleto, costituitosi parte civile nel procedimento penale a carico del P., poichè si tratterebbe di un atto disciplinare evidentemente viziato, anche in pregiudizio del lavoratore, in quanto emesso in assenza di irrevocabilità, e cioè sulla base di una condanna non ancora definitiva.
2.4. Non può dirsi, d'altra parte, che il Comune sia rimasto inerte nel caso di specie, essendosi attivato per la ripresa del procedimento pure a seguito di una comunicazione non ufficiale, quale quella proveniente dal proprio difensore, e senza che il dipendente condannato abbia a sua volta proceduto ad informare il datore di lavoro della situazione di irrevocabilità, in virtù di un proprio interesse, da identificare nella necessità di fare decorrere il termine e di non procrastinare sine die il potere disciplinare (che l'ente non avrebbe potuto esercitare in mancanza di conoscenza della condanna irrevocabile) e secondo un dovere di collaborazione inteso alla soddisfazione di esigenze di buona amministrazione, che devono governare, in ogni circostanza, lo svolgimento del rapporto di impiego in base al principio stabilito dall'art. 97 Cost..
2.5. Alla stregua di tali considerazioni deve senz'altro escludersi che la disciplina del termine de quo, così intesa in base alle diverse esigenze di tutela ad essa sottese, susciti dubbi di illegittimità costituzionale, atteso che in virtù della citata sentenza della Corte costituzionale non sarebbe comunque consentito pretendere l'iniziativa dell'amministrazione senza che la situazione di irrevocabilità della condanna penale sia comunque comunicata, eventualmente a cura dello stesso dipendente al fine di impedire una situazione di incertezza per lui pregiudizievole 2.6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
3. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 32,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2009

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