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IMPOSTE E TASSE IN GEN. - NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)
Cass. civ. Sez. V, 15-07-2009, n. 16444
Cass. civ. Sez. V, 15-07-2009, n. 16444
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Dati del processo.
1.1.-
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, il
signor A.G. impugnò una cartella di pagamento dell'IVA relativa all'anno
1995, dell'importo complessivo di Euro 11.101,68 per imposta, sanzioni
ed accessori, emessa a seguito di rettifica divenuta definitiva per
mancata impugnazione dell'avviso, asserendo di non avere avuto
conoscenza di tale avviso di rettifica, perchè notificato nelle mani di
tale C.M., non avente relazioni di parentela o di affinità nè di
convivenza con esso contribuente.
1.2.- La
sentenza n. 26 del 2004, con cui la commissione adita aveva respinto il
ricorso, impugnata dal contribuente, fu riformata, nel contraddittorio
delle parti, dalla commissione tributaria regionale con la sentenza
indicata in epigrafe, che, in base alla documentazione acquisita,
ritenne invalida la notificazione dell'avviso di rettifica, eseguita a
mani di persona non avente le enunciate relazioni di affinità e di
convivenza col destinatario dell'atto.
1.3.-
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono l'amministrazione
finanziaria dello Stato e l'agenzia delle entrate, con unico articolato
motivo, cui non resiste l'intimato contribuente.
1.4.-
La causa, chiamata all'udienza del 1.12.2006 per la discussione davanti
a questa suprema corte, fu rinviata a nuovo ruolo in attesa di
decisione, da parte delle sezioni unite, sulla questione relativa
all'influenza del vizio di notifica dell'atto presupposto sulla validità
di quello successivo, impugnato. E' stata quindi rifissata all'udienza
odierna.
2.- Questioni pregiudiziali.
2.1.-
Il ricorso proposto dall'amministrazione dell'economia e delle finanze
deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione
processuale, dal momento che essa - cui è succeduta l'agenzia delle
entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito
dell'atto d'appello (17.5.2004) - deve intendersi tacitamente estromessa
dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell'agenzia delle
entrate, ufficio di S.M. Capua Vetere (Cass, n. 9004/2007); senza
pronunzia sulle spese, giacchè l'intimato non propone difese in questo
giudizio di cassazione.
3.- Motivo del ricorso.
3.1.- L'agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata, e ne chiede la cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 139 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3,
e per nullità conseguente ad omessa indicazione delle ragioni di
diritto della decisione (violazione dell'art. 36, n. 4, D.Lgs. cit.); in
via gradata, per erronea applicazione dell'art. 139, comma 3. 3.1.1.-
Sostiene che l'asserita nullità della notificazione dell'avviso di
rettifica non sarebbe idonea a giustificare la dichiarata - e peraltro
non motivata in diritto - nullità della cartella esattoriale, atto
impugnabile solo per vizi propri; essendo determinata dalla mancata
notifica dell'atto presupposto non la nullità dell'atto conseguente
(cartella), bensì soltanto la possibilità d'impugnazione, unitamente ad
essa, dell'atto precedente, asseritamente non notificato.
3.1.2.-
In subordine, sostiene la validità - o, al limite, la mera nullità
(sanabile), non l'inesistenza - della notifica eseguita a mani di
persona che, pur non facendo parte della famiglia del destinatario
dell'atto, si trovava nella sua abitazione, quale vicina di casa;
incombendo a quest'ultimo l'onere di provare il contrario.
4.- Decisione.
4.1.- Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte, e deve essere rigettato.
Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui l'intimato non ha svolto difese.
5.- Motivi della decisione.
5.1.-
La commissione regionale ha accertato, in base alla documentazione
acquisita agli atti, che la notificazione dell'avviso di rettifica,
presupposto dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della
cartella esattoriale, fu eseguita a mani di persona risultata non affine
(benchè indicata come nuora nella relata) nè convivente con la famiglia
del notificando, perchè abitante in altro appartamento dello stesso
condominio.
5.2.- Si osserva, in proposito, che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.,
a persona non legata al destinatario da rapporti "di famiglia", cioè di
parentela o di affinità, nè di servizio, quale "addetta alla casa", è
da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona sia
trovata nell'abitazione del destinatario (Cass. n. 22879/2006); mentre è
stata ritenuta valida la notifica nel diverso caso di non provata
convivenza (che può essere presunta), quando però sussista la relazione
di parentela o affinità fra il destinatario e la persona che ricevette
la notifica (Cass. un. 3902/2004, 18141/2002,9658/2000, 1331/2000).
Nell'ipotesi
in esame, la nullità della notifica dipende quindi dall'accentata
mancanza sia della relazione di famiglia sia della convivenza.
Nullità che, ovviamente, non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.,
comma 3, non essendo stato impugnato (in termini) tale atto
presupposto, bensì la cartella esattoriale conseguente all'iscrizione a
ruolo delle somme da esso portate.
5.3.- La censura di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, (esposta al par. 3.1.1), è pure infondata.
5.3.1.-
Come statuito dalle sezioni unite di questa suprema corte con sentenza
n. 5791/2008, le cui argomentazioni sono condivise dal collegio,
l'omissione della notifica di un atto presupposto - nel caso di specie,
l'avviso di rettifica della dichiarazione IVA - costituisce un vizio
procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato,
ossia della cartella di pagamento, atteso che la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal
rispetto di una sequenza procedimentale di atti, ritualmente notificati,
allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di
difesa del contribuente.
5.3.2.- Pertanto, è
corretta la pronunzia di annullamento della cartella esattoriale, per
effetto d'invalidità della notifica dell'atto presupposto; pronunzia non
inficiata dalla mancanza di motivazione in diritto, dovendo a tanto
sopperire (nel modo indicato al par. 5.3.1) questo giudice di
legittimità, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, stante la conformità al diritto del dispositivo della sentenza impugnata (S.U. n. 28054/2008; Cass. n. 5595/2003).
6.- Dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009
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