INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2009, n. 19496
Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2009, n. 19496
Svolgimento del processo
1.
F.A., B.R. e F.P. il 17 giugno 2005 hanno appellato la sentenza 23
marzo 2005, n. 1976 del Tribunale di Milano, che ha rigettato le loro
domande contro l’Inail dirette ad ottenere l’indennizzo ai superstiti e
l’assegno funeralizio a seguito di infortunio sul lavoro mortale occorso
alla loro figlia e sorella F.S. il (OMISSIS), quando e’ stata investita
da un treno mentre attraversava i binari senza servirsi di un
sottopassaggio, e cio’ peraltro senza ammettere prova testimoniale volta
a provare come alla stazione non fosse indicata l’esistenza del
sottopassaggio e come quest’ultimo fosse impraticabile causa sporcizia e
presenze sgradevoli.
Il primo giudice, sempre
ad avviso degli appellanti, ha escluso l’esistenza del requisito della
vivenza a carico, senza adeguatamente considerare il reddito della
defunta fosse indispensabile agli attori per vivere.
Con
la sentenza in data 10 gennaio - 25 gennaio 2006 la Corte di Appello di
Milano ha rigettato il gravame proposto da F. A., B.R., F.P.,
compensando le spese del giudizio.
2. Per l’annullamento di tale statuizione, hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti F.A., B.R., F. P..
Resiste con controricorso l’INAIL che ha anche prodotto memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo.
I ricorrenti, nel proprio ricorso denunciano la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12),
nonche’ difetto e contraddittorieta’ di motivazione (art. 360 c.p.c.,
n. 3). I ricorrenti lamentano che i giudici di appello abbiano
erroneamente ritenuto che l’infortunio occorso a F. S. in data (OMISSIS)
non sia tutelabile per mancanza dell’occasione di lavoro, requisito
previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2. Secondo i
ricorrenti l’evento de quo deve essere considerato come infortunio in
itinere, posto che la condotta dell’infortunata, lungi dall’essere
arbitraria, non ha interrotto il nesso eziologico con l’attivita’ di
lavoro e che, pertanto, la stazione ferroviaria, ove si e’ verificato
l’incidente, andrebbe considerata come una estensione del luogo di
lavoro. I ricorrenti asseriscono, infatti, che contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice del gravame, la scelta dell’infortunata di
attraversare i binari non ha costituito un’azione imprudente o contraria
a norme regolamentari ma, piuttosto, un comportamento agevolato dalla
mancanza di segnali di presenza del sottopassaggio e dall’opportunita’
di evitarne l’uso a causa della scarsa igiene dello stesso.
2. Il ricorso e’ infondato.
Questa
Corte (Cass., sez. lav., 3 agosto 2005, n. 16282) ha gia’ affermato - e
qui ribadisce - che il rischio elettivo, configurato come l’unico
limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne
esclude l’essenziale requisito della “occasione di lavoro”, assume, con
riferimento all’”infortunio in itinere”, una nozione piu’ ampia,
rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso della attivita’
lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del
lavoratore infortunato di per se’ non abnormi, secondo il comune
sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune
prudenza. Anche nel caso preso in considerazione dalla citata pronuncia
l’infortunio era occorso ad un ferroviere mentre - attraversando il
passaggio a raso, piuttosto che utilizzando il sottopassaggio - scendeva
da un treno - merci, fermo presso una stazione, per raggiungere il
binario di partenza del treno per altra stazione, ove prestava servizio;
la Corte ha ritenuto la decisione di merito adeguatamente sorretta dal
concorrente accertamento che la scelta di attraversare il treno - merci,
lungi dall’essere necessitata, costituiva la conseguenza di una
autonoma iniziativa, slegata da qualsiasi esigenza di percorso per
raggiungere il luogo di lavoro.
Quindi e’ vero
che la fattispecie dell’infortunio in itinere comprende comportamenti
del lavoratore infortunato, di per se’ non abnormi, secondo il comune
sentire, ma anche semplicemente contrari a norme di legge o di comune
prudenza. Sicche’ il fatto che il lavoratore abbia violato una regola di
condotta - e quindi versi in una situazione di colpa - non esclude di
per se’ l’indennizzabilita’ dell’infortunio in itinere, che - si
ribadisce - copre anche condotte negligenti del lavoratore.
Rimane
pero’ fuori dalla copertura assicurativa il comportamento abnorme del
lavoratore che interrompe ed esclude il nesso di occasionalita’
dell’infortunio con il rapporto di lavoro e si ricollega invece ad una
scelta del lavoratore di correre rischi (elettivi, appunto) estranei
alla necessita’ di raggiungere il posto di lavoro (o di ritornare da
quest’ultimo al proprio domicilio): cfr. anche Cass., sez. lav., 14
febbraio 2008 n. 3776.
L’identificazione di un
comportamento abnorme del lavoratore costituisce valutazione di merito
non censurabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione
sufficiente e non contraddittoria; qual e’ nella specie quella della
Corte d’appello di Milano, che ha considerato che il mancato utilizzo
del sottopassaggio con attraversamento dei binari integra, anche secondo
il comune sentire, "clamorosa imprudenza, e, puo’ anzi dirsi,
abnormita’ stessa del comportamento". 3. Il ricorso va quindi rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 421, comma 11 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009
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