Translate

lunedì 13 luglio 2015

Cassazione: Imprudenza senza indennizzo - Cassazione Sezione Lavoro n. 19496 del 10 settembre 2009




INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2009, n. 19496
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. F.A., B.R. e F.P. il 17 giugno 2005 hanno appellato la sentenza 23 marzo 2005, n. 1976 del Tribunale di Milano, che ha rigettato le loro domande contro l’Inail dirette ad ottenere l’indennizzo ai superstiti e l’assegno funeralizio a seguito di infortunio sul lavoro mortale occorso alla loro figlia e sorella F.S. il (OMISSIS), quando e’ stata investita da un treno mentre attraversava i binari senza servirsi di un sottopassaggio, e cio’ peraltro senza ammettere prova testimoniale volta a provare come alla stazione non fosse indicata l’esistenza del sottopassaggio e come quest’ultimo fosse impraticabile causa sporcizia e presenze sgradevoli.
Il primo giudice, sempre ad avviso degli appellanti, ha escluso l’esistenza del requisito della vivenza a carico, senza adeguatamente considerare il reddito della defunta fosse indispensabile agli attori per vivere.
Con la sentenza in data 10 gennaio - 25 gennaio 2006 la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da F. A., B.R., F.P., compensando le spese del giudizio.
2. Per l’annullamento di tale statuizione, hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti F.A., B.R., F. P..
Resiste con controricorso l’INAIL che ha anche prodotto memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo.
I ricorrenti, nel proprio ricorso denunciano la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12), nonche’ difetto e contraddittorieta’ di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3). I ricorrenti lamentano che i giudici di appello abbiano erroneamente ritenuto che l’infortunio occorso a F. S. in data (OMISSIS) non sia tutelabile per mancanza dell’occasione di lavoro, requisito previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2. Secondo i ricorrenti l’evento de quo deve essere considerato come infortunio in itinere, posto che la condotta dell’infortunata, lungi dall’essere arbitraria, non ha interrotto il nesso eziologico con l’attivita’ di lavoro e che, pertanto, la stazione ferroviaria, ove si e’ verificato l’incidente, andrebbe considerata come una estensione del luogo di lavoro. I ricorrenti asseriscono, infatti, che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la scelta dell’infortunata di attraversare i binari non ha costituito un’azione imprudente o contraria a norme regolamentari ma, piuttosto, un comportamento agevolato dalla mancanza di segnali di presenza del sottopassaggio e dall’opportunita’ di evitarne l’uso a causa della scarsa igiene dello stesso.
2. Il ricorso e’ infondato.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 3 agosto 2005, n. 16282) ha gia’ affermato - e qui ribadisce - che il rischio elettivo, configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della “occasione di lavoro”, assume, con riferimento all’”infortunio in itinere”, una nozione piu’ ampia, rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso della attivita’ lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per se’ non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Anche nel caso preso in considerazione dalla citata pronuncia l’infortunio era occorso ad un ferroviere mentre - attraversando il passaggio a raso, piuttosto che utilizzando il sottopassaggio - scendeva da un treno - merci, fermo presso una stazione, per raggiungere il binario di partenza del treno per altra stazione, ove prestava servizio; la Corte ha ritenuto la decisione di merito adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che la scelta di attraversare il treno - merci, lungi dall’essere necessitata, costituiva la conseguenza di una autonoma iniziativa, slegata da qualsiasi esigenza di percorso per raggiungere il luogo di lavoro.
Quindi e’ vero che la fattispecie dell’infortunio in itinere comprende comportamenti del lavoratore infortunato, di per se’ non abnormi, secondo il comune sentire, ma anche semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Sicche’ il fatto che il lavoratore abbia violato una regola di condotta - e quindi versi in una situazione di colpa - non esclude di per se’ l’indennizzabilita’ dell’infortunio in itinere, che - si ribadisce - copre anche condotte negligenti del lavoratore.
Rimane pero’ fuori dalla copertura assicurativa il comportamento abnorme del lavoratore che interrompe ed esclude il nesso di occasionalita’ dell’infortunio con il rapporto di lavoro e si ricollega invece ad una scelta del lavoratore di correre rischi (elettivi, appunto) estranei alla necessita’ di raggiungere il posto di lavoro (o di ritornare da quest’ultimo al proprio domicilio): cfr. anche Cass., sez. lav., 14 febbraio 2008 n. 3776.
L’identificazione di un comportamento abnorme del lavoratore costituisce valutazione di merito non censurabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria; qual e’ nella specie quella della Corte d’appello di Milano, che ha considerato che il mancato utilizzo del sottopassaggio con attraversamento dei binari integra, anche secondo il comune sentire, "clamorosa imprudenza, e, puo’ anzi dirsi, abnormita’ stessa del comportamento". 3. Il ricorso va quindi rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 421, comma 11 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009

Nessun commento: