CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 03-06-2008, n. 14668
Cass. civ. Sez. II, 03-06-2008, n. 14668
Svolgimento del processo
L'Ufficio
Territoriale del Governo di Trapani ha impugnato per cassazione la
sentenza 8/9/2003 con la quale il giudice di pace di Trapani, in
accoglimento dell'opposizione proposta da C.F., annullava i verbali di
contravvenzione redatti da agenti della Polizia di Stato per violazione
degli artt. 158, 154 e 172 C.d.S.. Il giudice di pace osservava: che due
agenti della Polizia di Stato, a bordo di un'autovettura civile,
avevano affiancato l'autovettura condotta dalla C. alla quale avevano
poi contestato alcune violazioni di norme dettate dal C.d.S.; che le
dette violazioni erano state però contestate oralmente in quanto gli
agenti erano sprovvisti dell'apposito modulario; che il descritto
operato degli agenti era affetto da nullità radicale ed insanabile; che
non era consentito limitare, in pregiudizio della opponente, la
possibilità di difendersi soltanto con una querela di falso.
L'intimata C.F. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo di ricorso l'Ufficio Territoriale del Governo di
Trapani denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 384 e 385,
deducendo che esiste una distinzione tra i tre momenti dell'operazione
dell'accertamento della violazione, ossia contestazione, verbalizzazione
e consegna del verbale. La contestazione avviene di regola in forma
orale il che si è verificato nel caso di specie per cui la C. ha avuto
la possibilità di esprimere le proprie osservazioni nel momento di detta
contestazione. La redazione materiale del verbale e la sua consegna
alla C. sono state posticipate per una impossibilità oggettiva, ossia la
mancanza del modulario da parte degli agenti al momento della
contestazione: ciò non ha comportato alcuna violazione di legge. Nel
verbale gli agenti hanno specificato il motivo della mancata redazione
dello stesso al momento dell'accertamento. Tale precisazione non era
neanche necessaria posto che l'art. 200 C.d.S., esige di regola la
contestazione immediata e non l'immediatezza della verbalizzazione la
cui redazione può essere impossibile anche nell'ipotesi in cui gli
agenti non abbiano momentaneamente il modulario.
Il motivo è fondato.
Occorre
premettere che, come rilevato dal ricorrente, la questione relativa
alla mancata redazione del verbale di contravvenzione - e della mancata
consegna immediata di detto verbale subito dopo la relativa
contestazione al trasgressore - è stata già affrontata da questa Corte
la quale al riguardo ha affermato che: a) l'operazione di accertamento
delle violazione al C.d.S., si, sviluppa nei tre momenti della
contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del
verbale; b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza
che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere
omessa, a pena d'illegittimità dei successivi atti del medesimo
procedimento; c) tuttavia l'art. 201 C.d.S., contempla l'eventualità che
l'immediata contestazione dell'infrazione non risulti in concreto
possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere
notificato al trasgressore con l'indicazione della circostanza
impeditiva; d) la "verbalizzazione" è operazione distinta e successiva,
rispetto alla già "avvenuta" contestazione; e) a norma del terzo comma
dell'art. 200 C.d.S., copia del verbale deve essere consegnata al
trasgressore; f) la contestazione deve ritenersi immediatamente
avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua
nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato
fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione
commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni
(nei sensi suddetti, sentenza 21/11/2002 n. 16420).
Nel
caso in esame non risulta contestato che la C. è stata fermata dagli
agenti della Polizia di Stato i quali le hanno di persona ed
immediatamente contestato le violazioni accertate consentendole di
formulare osservazione e di illustrare argomenti a propria discolpa.
Nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa della C. è
derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già
avvenuta contestazione, verbale che è stato poi notificato
all'interessata con l'espressa precisazione che gli agenti accertatori
non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della
contestazione delle infrazioni "per mancanza di formulario a seguito".
Si
tratta di una motivazione valida e logicamente plausibile tenuto conto
che - come riportato nella stessa sentenza impugnata - gli agenti
accertatori facevano parte della Polizia di Stato e si trovavano a bordo
di un'autovettura civile "per motivi di controllo del territorio" e,
quindi, per svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli della
regolazione del traffico, della prevenzione e dell'accertamento delle
violazioni in tema di circolazione stradale.
D'altra
parte non risulta che la C. nei motivi di opposizione abbia specificato
quale delle garanzie previste dalla legge per la difesa delle ragioni
del trasgressore sarebbero state sacrificata o compressa in virtù della
contestazione verbale delle infrazioni.
Deve
quindi ritenersi che - al contrario di quanto affermato dal giudice di
pace - alla ricorrente le infrazioni in questione siano state
personalmente ed immediatamente contestate in modo corretto dagli agenti
accertatori con l'indicazione delle norme violate e con la possibilità
per la C. di formulare contestualmente osservazioni e di sollevare
eccezioni ed obiezioni in ordine all'operato degli agenti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2700 c.c., e artt. 221 e 313 c.p.c.,
deducendo che il giudice di pace ha errato nel ritenere che le
risultanze del verbale di contestazione - relative ad accertamenti di
fatto senza valutazioni e apprezzamenti discrezionali - potessero essere
smentite da una mera dichiarazione di parte. I verbali in questione
fanno invece fede fino a querela di falso per quanto riguarda la
vericità delle affermazioni ivi contenute.
Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
Al
riguardo va rilevato che costituisce principio ormai pacifico che nel
giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della
sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa
piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati
dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e
conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti,
nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e
alle dichiarazioni delle parti; non è, invece, necessario, in
applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.,
l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità
sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi
valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze
dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza,
che possono risolversi in apprezzamenti personali perchè mediati
attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si
svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare
secondo un metro obiettivo.
Il ricorso deve
quindi essere accolto con la conseguente cassazione dell'impugnata
sentenza e rinvio della causa al giudice di pace di Trapani (in persona
di altro magistrato) il quale provvedere ad un nuovo esame tenendo conto
dei rilievi sopra esposti e dei principi di diritto sopra enunciati
nonchè ad occuparsi degli altri rilievi mossi dalla C. ai verbali di
contestazione in questione e la cui valutazione è stata implicitamente
ritenuta assorbita dall'accoglimento della preliminare censura relativa
alla asserita nullità del verbale impugnato per contestazione orale. Al
giudice del rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la
Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al
giudice di pace di Trapani (in persona di altro magistrato) anche per le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008
Nessun commento:
Posta un commento