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lunedì 13 luglio 2015

Consiglio di Stato: Trasferimento della moglie in Cina: non esiste un diritto del carabiniere a essere trasferito nella stessa sede Ma un interesse legittimo. Il dipendente, tuttavia, ha la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa per tutto il periodo di servizio all'estero del coniuge: questo sì attribuito dalla legge all'interessato quale diritto



Trasferimento della moglie in Cina: non esiste un diritto del carabiniere a essere trasferito nella stessa sede
Ma un interesse legittimo. Il dipendente, tuttavia, ha la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa per tutto il periodo di servizio all'estero del coniuge: questo sì attribuito dalla legge all'interessato quale diritto
(Sezione quarta, decisione n. 6278/09; depositata il13 ottobre)
N. 06278/2009 REG.DEC.
N. 00285/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 285 del 2007, proposto da:
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. -
 
contro
Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Difesa-Comando Generale Arma Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
 
per la riforma
della del Tar Lazio - Roma :sezione I n. 3939/2006, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO.


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il dott. Anna Leoni e uditi per le parti l’avv. -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 
FATTO
Con ricorso proposto avanti al TAR del Lazio il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il diniego opposto dall’Amministrazione di appartenenza alla sua richiesta di trasferimento presso la sede di Pechino, sede di servizio cui era stata destinata la moglie, dipendente del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 26/80.
Con sentenza n. 3939/06 il TAR del Lazio respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.
Il sig. @@@@@@@ appella la sentenza di I grado, deducendo la falsa interpretazione dell’art. 1 della L.n. 26/80 che, a suo giudizio, accorderebbe al dipendente un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento presso la sede del coniuge e non, come ritenuto dal TAR, un mero interesse legittimo. Non rileverebbe il fatto che il sig. @@@@@@@ non conoscesse la lingua cinese e non avesse maturato un ottennio dal rientro in patria(in precedenza era stato trasferito alla sede di Bucarest, sempre per ragioni familiari) in quanto la norma di cui all’art. 1 L.n. 26/80 prescinderebbe dalle disposizioni che regolano i normali trasferimenti all’estero del personale dell’Arma dei carabinieri, essendo diretta a tutelare l’unità familiare con una procedura extra ordinem e, pertanto, senza alcuna limitazione che possa discendere dalla normativa regolamentare militare. Inoltre, il comportamento complessivo dell’Amministrazione sarebbe contraddittorio ed in contrasto con quanto in precedenza operato sempre nei suoi confronti, in occasione dell’assegnazione a Bucarest.
Si sono costituite in giudizio per resistere le Amministrazioni intimate. In particolare, con memoria resa per il Ministero della difesa, la difesa erariale ha contestato il merito delle proposte censure.
All’udienza del 23 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente censura la sentenza di I grado in quanto, a suo avviso, il TAR avrebbe mal interpretato la norma di cui all’art. 1 della L.n. 26/80 in tema di destinazione all’estero dei dipendenti pubblici per ragioni di ricongiungimento familiare.
La norma richiamata è contenuta nella L.n. 26 del 1980, recante “Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero” e recita così:”L’impiegato dello Stato, il cui coniuge- dipendente civile o militare della pubblica amministrazione- presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione”. Sul punto si è da tempo consolidata una giurisprudenza secondo cui la norma in questione attribuisce all’impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all’estero, il diritto ad essere collocato in aspettativa. Tale diritto, tuttavia, sorge solo nel caso che l’amministrazione non eserciti la facoltà, alternativamente riconosciuta dalla stessa norma, di destinare l’interessato a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge. Non sussiste, quindi, la prevalenza della finalità della riunione del nucleo familiare su ogni altra disciplina del pubblico impiego che disciplini la destinazione all’estero dei dipendenti sulla base di specifici requisiti e di particolari procedure di selezione(Cons. Stato, IV Sez., n. 233 del 1992). Non è, dunque, configurabile a favore del dipendente dello Stato il diritto soggettivo ad essere trasferito nella medesima sede del coniuge, venendo in rilievo un interesse legittimo, rimesso all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, la quale dovrà verificare la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti il richiesto trasferimento(Cons. Stato, IV Sez. n. 4264 del 2002). Solo nel caso in cui non sia possibile il detto trasferimento sorge la posizione di diritto soggettivo del dipendente all’aspettativa senza assegni(Cons. Stato, IV Sez., n. 101 del 1993).
Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale va ora verificata la fattispecie in esame. In data 26 gennaio 2005 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, dovendo procedere all’assegnazione di un ispettore presso la Rappresentanza diplomatica italiana a Pechino, avviava una procedura selettiva del personale disponibile all’impiego presso tale sede. Fra i requisiti richiesti quello di aver trascorso almeno otto anni di servizio in ambito nazionale qualora già impiegati all’estero in missione di lunga durata(tre o più anni). Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 10 febbraio 2005. Il sig. @@@@@@@, in servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Bucarest, presentava nell’aprile 2005 istanza di trasferimento per l’impiego presso l’Ambasciata d’Italia in Pechino, ovvero, in subordine, presso il Comando Carabinieri presso il Ministero degli esteri in Roma. Ciò in relazione all’imminente scadere del suo mandato quadriennale e dell’avvicendamento della moglie, dipendente del Ministero affari esteri, assegnata alla sede di Pechino con decorrenza 14 dicembre 2005. Relativamente al procedimento di valutazione della domanda del sig. @@@@@@@ per l’impiego a Pechino, l’Arma dei Carabinieri rigettava la domanda di trasferimento sia perché la L. n. 26 del 1980 riconosce all’impiegato statale il solo diritto soggettivo ad essere collocato in aspettativa, sia perché l’istanza, datata 4 aprile 2005, era successiva allo scadere della procedura selettiva attivata, che si era conclusa con la designazione di altro maresciallo, sia perché il requisito della conoscenza della lingua inglese o di quella cinese era espressamente previsto dalla richiamata procedura. Ritiene il Collegio che l’operato dell’Amministrazione e la sentenza impugnata non si prestino a critiche. La determinazione di rigetto, invero, rappresenta la conclusione del procedimento di valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla procedura selettiva avviata e dalla stessa emerge, senza equivocità, che il sig. @@@@@@@ non era in possesso dei requisiti richiesti( l’istanza era tardiva; non era in possesso del requisito di conoscenza linguistica, in quanto aveva frequentato per l’Amministrazione un corso basico di inglese, senza riconoscimento di alcun grado di conoscenza formalmente accertato; non era in forze a reparto appartenente all’Arma territoriale da almeno otto anni). Ciò stante, attesa la non configurabilità di un diritto soggettivo al trasferimento nella stessa sede estera del coniuge, residuava al sig. @@@@@@@ la sola possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa per tutto il periodo di servizio all’estero della moglie, questo sì attribuito dalla legge all’interessato quale diritto e non quale interesse legittimo.
Per le suesposte considerazioni l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione 4, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. .
Spese del grado compensate. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:


-




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione


  

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