Trasferimento della moglie in Cina: non esiste un diritto del carabiniere a essere trasferito nella stessa sede | ||||||||||||||||||||||||
Ma un interesse legittimo. Il dipendente, tuttavia, ha la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa per tutto il periodo di servizio all'estero del coniuge: questo sì attribuito dalla legge all'interessato quale diritto | ||||||||||||||||||||||||
(Sezione quarta, decisione n. 6278/09; depositata il13 ottobre)
N. 06278/2009 REG.DEC.
N. 00285/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 285 del 2007, proposto da:
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Ministero
degli Affari Esteri, Ministero della Difesa-Comando Generale Arma
Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della del Tar Lazio - Roma :sezione I n. 3939/2006, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il dott. Anna Leoni e uditi per le parti l’avv. -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso proposto avanti al TAR del Lazio il sig. @@@@@@@ @@@@@@@,
Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il diniego opposto
dall’Amministrazione di appartenenza alla sua richiesta di trasferimento
presso la sede di Pechino, sede di servizio cui era stata destinata la
moglie, dipendente del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’art.
1 della L. n. 26/80.
Con sentenza n. 3939/06 il TAR del Lazio respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.
Il
sig. @@@@@@@ appella la sentenza di I grado, deducendo la falsa
interpretazione dell’art. 1 della L.n. 26/80 che, a suo giudizio,
accorderebbe al dipendente un vero e proprio diritto soggettivo al
trasferimento presso la sede del coniuge e non, come ritenuto dal TAR,
un mero interesse legittimo. Non rileverebbe il fatto che il sig.
@@@@@@@ non conoscesse la lingua cinese e non avesse maturato un
ottennio dal rientro in patria(in precedenza era stato trasferito alla
sede di Bucarest, sempre per ragioni familiari) in quanto la norma di
cui all’art. 1 L.n. 26/80 prescinderebbe dalle disposizioni che regolano
i normali trasferimenti all’estero del personale dell’Arma dei
carabinieri, essendo diretta a tutelare l’unità familiare con una
procedura extra ordinem e, pertanto, senza alcuna limitazione che possa
discendere dalla normativa regolamentare militare. Inoltre, il
comportamento complessivo dell’Amministrazione sarebbe contraddittorio
ed in contrasto con quanto in precedenza operato sempre nei suoi
confronti, in occasione dell’assegnazione a Bucarest.
Si
sono costituite in giudizio per resistere le Amministrazioni intimate.
In particolare, con memoria resa per il Ministero della difesa, la
difesa erariale ha contestato il merito delle proposte censure.
All’udienza del 23 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il
ricorrente censura la sentenza di I grado in quanto, a suo avviso, il
TAR avrebbe mal interpretato la norma di cui all’art. 1 della L.n. 26/80
in tema di destinazione all’estero dei dipendenti pubblici per ragioni
di ricongiungimento familiare.
La norma richiamata è
contenuta nella L.n. 26 del 1980, recante “Norme relative al
collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge,
anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio
all’estero” e recita così:”L’impiegato dello Stato, il cui coniuge-
dipendente civile o militare della pubblica amministrazione- presti
servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa
qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non
sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in
questione”. Sul punto si è da tempo consolidata una giurisprudenza
secondo cui la norma in questione attribuisce all’impiegato dello Stato,
il cui coniuge presti servizio all’estero, il diritto ad essere
collocato in aspettativa. Tale diritto, tuttavia, sorge solo nel caso
che l’amministrazione non eserciti la facoltà, alternativamente
riconosciuta dalla stessa norma, di destinare l’interessato a prestare
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge. Non sussiste,
quindi, la prevalenza della finalità della riunione del nucleo
familiare su ogni altra disciplina del pubblico impiego che disciplini
la destinazione all’estero dei dipendenti sulla base di specifici
requisiti e di particolari procedure di selezione(Cons. Stato, IV Sez.,
n. 233 del 1992). Non è, dunque, configurabile a favore del dipendente
dello Stato il diritto soggettivo ad essere trasferito nella medesima
sede del coniuge, venendo in rilievo un interesse legittimo, rimesso
all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, la quale dovrà
verificare la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti il
richiesto trasferimento(Cons. Stato, IV Sez. n. 4264 del 2002). Solo nel
caso in cui non sia possibile il detto trasferimento sorge la posizione
di diritto soggettivo del dipendente all’aspettativa senza
assegni(Cons. Stato, IV Sez., n. 101 del 1993).
Alla
luce del richiamato orientamento giurisprudenziale va ora verificata la
fattispecie in esame. In data 26 gennaio 2005 il Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri, dovendo procedere all’assegnazione di un
ispettore presso la Rappresentanza diplomatica italiana a Pechino,
avviava una procedura selettiva del personale disponibile all’impiego
presso tale sede. Fra i requisiti richiesti quello di aver trascorso
almeno otto anni di servizio in ambito nazionale qualora già impiegati
all’estero in missione di lunga durata(tre o più anni). Il termine per
la presentazione delle domande era fissato al 10 febbraio 2005. Il sig.
@@@@@@@, in servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Bucarest, presentava
nell’aprile 2005 istanza di trasferimento per l’impiego presso
l’Ambasciata d’Italia in Pechino, ovvero, in subordine, presso il
Comando Carabinieri presso il Ministero degli esteri in Roma. Ciò in
relazione all’imminente scadere del suo mandato quadriennale e
dell’avvicendamento della moglie, dipendente del Ministero affari
esteri, assegnata alla sede di Pechino con decorrenza 14 dicembre 2005.
Relativamente al procedimento di valutazione della domanda del sig.
@@@@@@@ per l’impiego a Pechino, l’Arma dei Carabinieri rigettava la
domanda di trasferimento sia perché la L. n. 26 del 1980 riconosce
all’impiegato statale il solo diritto soggettivo ad essere collocato in
aspettativa, sia perché l’istanza, datata 4 aprile 2005, era successiva
allo scadere della procedura selettiva attivata, che si era conclusa con
la designazione di altro maresciallo, sia perché il requisito della
conoscenza della lingua inglese o di quella cinese era espressamente
previsto dalla richiamata procedura. Ritiene il Collegio che l’operato
dell’Amministrazione e la sentenza impugnata non si prestino a critiche.
La determinazione di rigetto, invero, rappresenta la conclusione del
procedimento di valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine
alla procedura selettiva avviata e dalla stessa emerge, senza
equivocità, che il sig. @@@@@@@ non era in possesso dei requisiti
richiesti( l’istanza era tardiva; non era in possesso del requisito di
conoscenza linguistica, in quanto aveva frequentato per
l’Amministrazione un corso basico di inglese, senza riconoscimento di
alcun grado di conoscenza formalmente accertato; non era in forze a
reparto appartenente all’Arma territoriale da almeno otto anni). Ciò
stante, attesa la non configurabilità di un diritto soggettivo al
trasferimento nella stessa sede estera del coniuge, residuava al sig.
@@@@@@@ la sola possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa
per tutto il periodo di servizio all’estero della moglie, questo sì
attribuito dalla legge all’interessato quale diritto e non quale
interesse legittimo.
Per le suesposte
considerazioni l’appello va rigettato, con conseguente conferma della
sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio possono
essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato, sezione 4, definitivamente pronunciando in ordine
al ricorso indicato in epigrafe, rigetta l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata. .
Spese del grado compensate. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
-
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
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lunedì 13 luglio 2015
Consiglio di Stato: Trasferimento della moglie in Cina: non esiste un diritto del carabiniere a essere trasferito nella stessa sede Ma un interesse legittimo. Il dipendente, tuttavia, ha la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa per tutto il periodo di servizio all'estero del coniuge: questo sì attribuito dalla legge all'interessato quale diritto
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