Atto Senato
Mozione 1-00444
presentata daMozione 1-00444
MARCO SCIBONA
giovedì 9 luglio 2015, seduta n.481
giovedì 9 luglio 2015, seduta n.481
SCIBONA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, TAVERNA - Il Senato,
premesso che:
le forze di polizia italiane, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, utilizzano artifici sfollagente lacrimogeni contenente il gas CS o miscela di questi ultimi con gravi rischi per la salute degli operatori stessi, dei soggetti passivi che respirano il gas, e causa di importanti danni ambientali;
il composto chimico gas CS (orto-cloro-benziliden-malonitrile) viene sintetizzato chimicamente facendo reagire la 2-clorobenzaldeide con il malonitrile ed entrambi i composti risultano tossici per gli organismi viventi e dannosi per l'ambiente;
il gas CS oltre a danneggiare i polmoni può danneggiare cuore e fegato così come testimoniato da studi scientifici riportati nella rivista "Archives of toxicology" del 2003 (articolo di I. Solomon ed altri, 77 (2003) 601-604);
l'esposizione al gas è associata ad aborti spontanei e quando esso è metabolizzato libera cianuro quale prodotto intermedio della degradazione (articolo H. Howard ed altri, "Tear gas: harassing agent or toxic chemical weapon?" Journal of the American medical association 4 agosto 1989);
vi sono altri numerosi studi che ne provano la tossicità fino alla letalità dei soggetti esposti, oltre alla permanenza nell'ambiente ed al difficile smaltimento;
considerato che:
data la pericolosità del gas CS, lo stesso è classificato come arma da guerra nella terza categoria (arma chimica) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, e la "Convenzione sulla proibizione dello sviluppo produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione" conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata in Italia nel 1995 ed entrata in vigore con il deposito del sessantacinquesimo strumento di ratifica il 29 aprile 1997, proibisce l'utilizzo del CS in ogni scenario bellico;
ad oggi sono disponibili sul mercato, ed in parte già utilizzati dalle forze di polizia italiane, altri composti lacrimogeni che pur esplicando l'effetto sfollagente atteso non risultano così gravemente tossici per la salute dell'uomo e per l'ambiente (quali il gas OC, oleoresin capsicum),
impegna il Governo:
1) a sospendere con decorrenza immediata l'uso dei gas CS quale armamento delle forze di polizia, anche modificando la normativa vigente onde escluderlo dalla dotazione prevista;
2) a ordinare la distruzione delle scorte degli artifici sfollagente composti da gas CS o miscele e disporne il corretto smaltimento nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.
(1-00444)
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