INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-10-2009) 20-11-2009, n. 44890
Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-10-2009) 20-11-2009, n. 44890
Svolgimento del processo
La
Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18.2.2009, confermava la
sentenza 25.10.2007 del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in
cui aveva affermato la responsabilità penale di G.S., quale dirigente
comunale delegato dal sindaco del Comune di (OMISSIS), in ordine alle
contravvenzioni di cui:
- al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 382 e art. 389, lett. c);
- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, e art. 89, lett. a);
- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 3, e art. 89, lett. a),;
- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 e art. 89, lett. b);
reati acc. in (OMISSIS);
e,
riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati
nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo aveva
condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto, convertita
nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.660,00 di ammenda
(interamente condonata con concessione del beneficio della non-
menzione).
I reati anzidetti si connettevano
ad un infortunio occorso al lavoratore D.A., il quale - incaricato di
eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare della
borgata di (OMISSIS) - era stato attinto da una scheggia di ruggine
penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali
idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva
ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria
attività lavorativa.
Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso il G. e, sotto i profili della violazione di legge e
della mancanza e manifesta illogicità di motivazione, ha eccepito che:
-
la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia
antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi
"pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perchè non
accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei
fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate;
-
gli occhiali dei quali era stato munito il lavoratore D., e che quegli
indossava al momento dell'infortunio, erano correttamente dotati di
stanghette e ripari laterali, come previsto dalla vigente normativa in
materia di dispositivi individuali di protezione;
-
incongruamente la Corte di merito aveva ritenuto "superfluo"
l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali
utilizzati dal D. fossero conformi alla normativa tecnica in materia di
prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti da
lavori di smerigliatura.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.
1.
Priva di decisività è la prima censura proposta dal ricorrente e
riguardante la validità della delega conferitagli in materia di
sicurezza sul lavoro.
Se anche fossero vere le
circostanze dedotte nell'atto di gravame, infatti, non per questo
verrebbe meno la responsabilità del delegato, poichè l'invalidità della
delega - in base al principio di effettività - impedisce che il
delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la
responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni
delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). In realtà
il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere
te funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere
adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in
grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento,
rifiutare il conferimento della delega.
2. I
giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno adeguatamente
argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali di cui il D. era
stato dotato a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi
prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura, in
condizioni metereologiche ove l'azione del vento era un fattore ben
conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti - pure essendone
certificata (attraverso il contrassegno "FT") la resistenza alle
particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate - non
possedevano l'indefettibile requisito di completa aderenza al volto, dal
quale restavano distanziati per oltre un centimetro, consentendo il
passaggio di materiale che poteva raggiungere (e, nella specie, aveva
appunto raggiunto) gli occhi di chi li indossava.
In
un tale contesto di evidenza probatoria e non essendovi alcuna
dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, va poi evidenziato che -
secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.:
Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4,
28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n.
13086) - imperizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova
decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla
disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
3, Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009
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