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lunedì 13 luglio 2015

Cassazione: Parla al telefonino mentre guida: valida la multa anche senza la contestazione immediata Dall'istruttoria svolta era emersa piena conferma del verbale nella parte in cui veniva contestato all'automobilista l'uso del cellulare mentre guidava il veicolo. Senza dimenticare poi che l'audizione era avvenuta sotto giuramento



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Parla al telefonino mentre guida: valida la multa anche senza la contestazione immediata
Dall'istruttoria svolta era emersa piena conferma del verbale nella parte in cui veniva contestato all'automobilista l'uso del cellulare mentre guidava il veicolo. Senza dimenticare poi che l'audizione era avvenuta sotto giuramento
(Sezione seconda, sentenza n. 26204/09; depositata il 14 dicembre)
Cass. civ. Sez. II, 14-12-2009, n. 26204
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Morbegno con sentenza del 30 novembre 2005 respingeva l'opposizione proposta da L.M.T. avverso il comune di Ardendo per l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), elevato dalla locale polizia municipale per violazione dell'art. 173 C.d.S.. Rilevava che dall'istruttoria svolta era emersa piena conferma del verbale nella parte in cui aveva contestato all'automobilista l'uso del telefono cellulare durante la guida.
L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 novembre 2006.
Il Comune è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 2700 c.p.c. e vizio di motivazione. Assume che erroneamente è stata attribuita fede privilegiata al verbale di accertamento, benchè la circostanza riportata avesse avuto carattere repentino, tanto da impedire la contestazione immediata. Aggiunge che la motivazione della sentenza non poteva pertanto "poggiare esclusivamente su di esso", dovendo valutare criticamente gli "altri elementi rappresentati dalla ricorrente". Il motivo è manifestamente privo di ogni fondamento. La semplice lettura della breve sentenza consente di verificare che essa è imperniata sulla risultanza istruttoria ritenuta decisiva, cioè l'audizione del teste B., che aveva confermato le circostanze dell'infrazione e spiegato di non aver potuto procedere al fermo del veicolo per motivi di sicurezza, come riportato a verbale. La sentenza richiama il valore probatorio dell'atto di accertamento, ma ribadisce anche che l'audizione era avvenuta sotto giuramento. Ne deriva che l'eventuale esclusione del valore di prova privilegiata attribuito al verbale non sarebbe idonea a capovolgere l'esito della sentenza, che trova altra ratio, sufficiente a reggere la decisione, nell'esito dell'istruttoria svolta, in alcun modo attaccato dal ricorso. Nel denunciare il vizio di motivazione non sono state infatti riportate integralmente - come imponeva il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (secondo il quale il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative, Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06) - le risultanze decisive, di segno contrario, che il giudice avrebbe omesso di considerare o inadeguatamente valutato.
Inammissibile è il secondo motivo, che denuncia omessa motivazione con riguardo ad un'eccezione di nullità del verbale - per omessa indicazione dell'autorità competente a ricevere l'opposizione.
Vale in proposito rilevare in primo luogo che il vizio avrebbe dovuto essere denunciato quale violazione processuale dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, atteso che di detto motivo di opposizione nulla si legge in sentenza. In secondo luogo va rilevato che l'eventuale carenza dell'atto amministrativo non ha comunque inciso sul diritto di difesa dell'opponente, posto che l'opposizione è stata ritualmente proposta ed esaminata nel merito, sicchè invano viene invocata una nullità. Peraltro già da molto tempo si è chiarito che la mancata indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa - indicazioni prescritte dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4 - integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22. (Cass. 6976/00; 21001/04; 12895/06;
12733/07).
Parte ricorrente non aveva quindi motivo di lagnanza sul punto.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, ma la mancata costituzione dell'intimata amministrazione preserva la ricorrente dalla condanna alla refusione delle spese di lite, altrimenti inevitabile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2009

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