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Parla al telefonino mentre guida: valida la multa anche senza la contestazione immediata |
Dall'istruttoria svolta era emersa piena conferma del verbale nella parte in cui veniva contestato all'automobilista l'uso del cellulare mentre guidava il veicolo. Senza dimenticare poi che l'audizione era avvenuta sotto giuramento |
(Sezione seconda, sentenza n. 26204/09; depositata il 14 dicembre) |
Cass. civ. Sez. II, 14-12-2009, n. 26204
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Morbegno con sentenza del 30 novembre 2005
respingeva l'opposizione proposta da L.M.T. avverso il comune di Ardendo
per l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), elevato
dalla locale polizia municipale per violazione dell'art. 173 C.d.S..
Rilevava che dall'istruttoria svolta era emersa piena conferma del
verbale nella parte in cui aveva contestato all'automobilista l'uso del
telefono cellulare durante la guida.
L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 novembre 2006.
Il Comune è rimasto intimato.
Avviata
la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso
perchè manifestamente infondato.
Il primo
motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 2700 c.p.c. e vizio di
motivazione. Assume che erroneamente è stata attribuita fede
privilegiata al verbale di accertamento, benchè la circostanza riportata
avesse avuto carattere repentino, tanto da impedire la contestazione
immediata. Aggiunge che la motivazione della sentenza non poteva
pertanto "poggiare esclusivamente su di esso", dovendo valutare
criticamente gli "altri elementi rappresentati dalla ricorrente". Il
motivo è manifestamente privo di ogni fondamento. La semplice lettura
della breve sentenza consente di verificare che essa è imperniata sulla
risultanza istruttoria ritenuta decisiva, cioè l'audizione del teste B.,
che aveva confermato le circostanze dell'infrazione e spiegato di non
aver potuto procedere al fermo del veicolo per motivi di sicurezza, come
riportato a verbale. La sentenza richiama il valore probatorio
dell'atto di accertamento, ma ribadisce anche che l'audizione era
avvenuta sotto giuramento. Ne deriva che l'eventuale esclusione del
valore di prova privilegiata attribuito al verbale non sarebbe idonea a
capovolgere l'esito della sentenza, che trova altra ratio, sufficiente a
reggere la decisione, nell'esito dell'istruttoria svolta, in alcun modo
attaccato dal ricorso. Nel denunciare il vizio di motivazione non sono
state infatti riportate integralmente - come imponeva il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione (secondo il quale il
controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole
deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative,
Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06) - le risultanze decisive, di segno
contrario, che il giudice avrebbe omesso di considerare o
inadeguatamente valutato.
Inammissibile è il
secondo motivo, che denuncia omessa motivazione con riguardo ad
un'eccezione di nullità del verbale - per omessa indicazione
dell'autorità competente a ricevere l'opposizione.
Vale in proposito rilevare in primo luogo che il vizio avrebbe dovuto essere denunciato quale violazione processuale dell'art. 112 c.p.c.
per omessa pronuncia, atteso che di detto motivo di opposizione nulla
si legge in sentenza. In secondo luogo va rilevato che l'eventuale
carenza dell'atto amministrativo non ha comunque inciso sul diritto di
difesa dell'opponente, posto che l'opposizione è stata ritualmente
proposta ed esaminata nel merito, sicchè invano viene invocata una
nullità. Peraltro già da molto tempo si è chiarito che la mancata
indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine previsto a pena di
decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a
decidere sulla stessa - indicazioni prescritte dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4
- integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del
provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a
seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di
cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22. (Cass. 6976/00; 21001/04; 12895/06;
12733/07).
Parte ricorrente non aveva quindi motivo di lagnanza sul punto.
Discende
da quanto esposto il rigetto del ricorso, ma la mancata costituzione
dell'intimata amministrazione preserva la ricorrente dalla condanna alla
refusione delle spese di lite, altrimenti inevitabile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2009
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